CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 00587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 12 aprile 2016 per difetto di specificità dei motivi di gravame; Considerato che con le sue doglianze il ricorrente con si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostanzialmente a riproporre in modo inammissibile i motivi di appello; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.