CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 09420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18314/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA] - BOLOGNAn. 193/2016 depositata i l 29/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. MUZZIOLI Antonio , di professione commercialista, intestatario e/o cointestatario di numerosi conti correnti, era attinto da indagini bancarie e finanziarie. A seguito di contraddittorio, in data 17/12/2010, la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Modena notificava al contribuente avviso di accertamento n. THH01C20426112010, con cui, per l'anno d'imposta 2005, rilevava che il medesimo non era stato in grado di giustificare operazioni bancarie per un ammontare complessivo pari a € 1.292.009,07, di cui prelevamenti per un ammontare pari ad € 502.149,82 e versamenti per un ammontare pari ad € 789.859,25. Con l’avviso, l'Ufficio rilevava altresì che, dal controllo effettuato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno di imposta 2004, era emerso che la società, meramente interposta, aveva effettuato un'operazione di acquisto e successiva rivendita di un complesso immobiliare nella quale erano presenti elementi tali da ricondurla ad altri soggetti, il contribuente e [OSCURATO:PERSONA] Pierluigi; donde l'Ufficio imputava la plusvalenza conseguita agli effettivi possessori, recuperandola a tassazione in capo al contribuente in ragione del 50%, per un ammontare di € 475.000,00. L’avviso conteneva infine l’irrogazione delle sanzioni. 2. Fallita la procedura di accertamento con adesione, il contribuente proponeva impugnazione avanti la CTP di Modena, la quale, con sentenza n. 15/01/12, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva: “Determina maggiore imponibile IRPEF di € 408.463 ed IRAP di € 138.463; determina maggior imponibile IVA di € 144.227. [OSCURATO:PERSONA] a ridurre conseguentemente le sanzioni confermando però la aggravante soggettiva”. 3. Proponevano appello l’Ufficio in via principale ed il contribuente in via incidentale. Con la sentenza impugnata, la CTR dell’Emilia-Romagna rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Essa, premessa un’ampia disamina su portata ed ambito di operatività dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 51 DPR n. 633 del 1972, osservava: In ordine alle questioni di merito, si osserva quanto segue: a) [conti] professionali abituali: c/c419659 BPER; c/c 1827039 CARIPARMA. Tale ripresa deve ridursi di un importo del prelevamento di € 4.610,00. Nel resto si conferma in quanto il ricorrente ha dedotto errori temporali che tali non sono, producendo fatture senza documentarne la loro riconducibilità specifica ai contestati versamenti. Confermato l'accertamento per € 23.556,63. b) privati abituali di esclusivo dominio: c/c 1990 BPER; c/c 007 BPCI (ora UBIBANCA). La ripresa va ridotta in ordine ai prelevamenti per € 7.850,00. Risulta provato che € 157.000,00 non possono essere considerati compensi professionali occultati. La provenienza della somma è riconosciuta dalla stessa Agenzia ed inquadrata nel rapporto di interposizione del quale il ricorrente viene imputato. La ripresa di € 157.000,00 deve essere annullata, mentre le altre vanno confermate, poiché il ricorrente denuncia situazioni inverosimili ed anomale, poco convincenti e non provate. c) privati abituali cointestati (Sig. [OSCURATO:PERSONA] 50%?): c/c 01193471 BPER. La ripresa va ridotta per i prelevamenti per € 12.240,00. Non convincono le deduzioni circa i versamenti dei Sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto risulta anomalo il sottostante rapporto d’affari. d) extraconto in entrata: op. 244, 346, 349, 369 confermate perché non supportate da sufficiente prova contraria. Annullata la ripresa dell’operazione 420, in quanto[,] in sede di ricorso, giustificata dai bollettini Enasarco: € 10.061,52. Si annullano altre riprese connesse al pagamento dell'ICI, in nome e per conto dei clienti dello studio, in quanto dimostrate dai documenti[, per] € 478.215,54. Extraconto in uscita. La ripresa va totalmente annullata, in quanto si compone di soli prelevamenti: € 483.569,82. Il totale della materia imponibile accertata della quale si decide l'annullamento: € 1.153.546,88 su un totale di € 1.292.009,07. Tale annullamento riguarda tutte le imposte in causa, IVA compresa. La conferma è di € 138.462,19 e riguarda tutte le imposte compres[a] l’IVA. Rilievo-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve confrontarsi con due questioni, la prima riguarda l'interposizione fittizia, la seconda è subordinata all'accertamento dell'esistenza di detta interposizione, se attiene al frazionamento dell'eventuale plusvalenza realizzata da [OSCURATO:SOCIETA] in capo ai soci della società. La promessa di acquisto è fatta e pagata in prima persona dal contribuente nel giugno del 2004. La promessa di rivendita è fatta ed incassata dal Sig. C. due mesi dopo. I due signori promissari [sono] entrambi soci in affari e partecipano, esaurendolo, al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. La promessa di rivendita ha come controparte un certo [OSCURATO:PERSONA]Odorico, [d]el quale in atti nulla si legge, tranne che paga l'immobile [ad] un prezzo lievitato in due mesi di oltre il 233%. Vengono riportati tutti gli eventi che qui si intendono trascritti e che denotano comunque l’esistenza di una simulazione[;] attraverso rilevanti indizi viene così dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA] altro non è che uno schermo dietro al quale si muovo in reali destinatari della ricchezza emersa. Da tutti questi elementi si può concludere che vi è stata l'interposizione fittizia. Tutti i passaggi e gli argomenti evidenziati dalla CTP si condividono e portano alla stessa conclusione, ovvero che la plusvalenza di € 1.200.000,00 si debba ripartire nel modo seguente: € 660.000,00 a [OSCURATO:SOCIETA], € 270.000,00 a Muzzioli [ed] € 270;000,00 a [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto la ripresa accertata di € 475.000,00 va ridotta di € 205.000,00. In ordine ·all'applicazione dell'aggravante in sede di irrogazione della sanzione, la Commissione osserva che[,] da un lato, l'Ufficio irroga il minimo edittale, dall'altro sono inconsistenti le deduzioni di controparte, per cui si ritiene di lasciare invariato il quadro[,] parametrandolo alla riduzione giudiziale della materia evasa. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 32 del d.p.r. n. 600/1973 comma 7 e art. 51 n. 7 d.p.r. n. 633/1972”. La CTR ha sostanzialmente invertito l'onere della prova, “disconoscendo, nel merito, le ampie ed esaustive dimostrazioni di ogni singola operazione fornite dal ricorrente”. In particolare, relativamente ai conti professionali, il contribuente ha comunicato all’Ufficio il registro delle movimentazioni finanziarie ex art. 19 d.P.R. n. 600 del 1973, che, non contestato, prevale sulla presunzione legale. Quanto ai rilievi B) e C), il contribuente ha indicato beneficiari e motivazioni delle operazioni, ma l’Ufficio ha egualmente ritenuto esservi carenza probatoria. “L’eliminazione della presunzione legale per i prelevamenti va estesa anche ai versamenti”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia di una violazione di legge, esso, in realtà, mira ad ottenere da questa S.C., in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, una rivisitazione, in senso più favorevole per il contribuente, del giudizio di merito. In tal guisa, esso scivola altresì in censure prettamente motivazionali (come reso evidente dal passaggio di p. 14, ove la doglianza impinge “ex professo” su pretese “contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata”, che emergerebbero “platealmente” in riferimento alla conferma dell’“assurda motivazione della CTP”), senza rappresentare una totale assenza o una mera apparenza od un’insanabile contraddizione della motivazione della sentenza impugnata sì da renderla “tamquam non esset”: unico vizio, questo, consentito in tema di motivazione dalla vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Oltretutto, il motivo incorre in difetto di precisione ed autosufficienza, a misura che fa riferimento ad imprecisati documenti prodotti, senza localizzarli, senza indicarne anche solo per sommi capi i contenuti e senza finanche evidenziarne l’attitudine dimostrativa delle tesi sostenute. Esso è altresì manifestamente infondato, in quanto la CTR ha prestato osservanza alla giurisprudenza di legittimità. Invero questa S.C. insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392-01). In ragione di quanto precede, la presunzione “consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente” (Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098-01). Ciò significa che, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618-01). Donde, “poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione” (Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064-01). Ne consegue che “l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti” (così, da ultimo, Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241-01). In ordine, infine, al preteso venir meno della presunzione legale anche per i versamenti, questa S.C. ha già avuto modo di precisare che “resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (Sez. 5, n. 22931 del 26/09/2018, Rv. 650334-01); 2. Con il secondo motivo si denuncia mancata applicazione di C. Cost. n. 228 del 2014. La sentenza di cui si tratta è rilevante nella specie perché parte dei rilievi si fonda no su prelevamenti. “Analogamente per le movimentazioni residue del conto professionale […], nonché per quelle relative al rilievo di cui al punto D […], le motivazioni della CTR paiono carenti e per certi aspetti incongruenti laddove si definisce anomalo il ripianamento di perdite su crediti […]”. Il “cambio assegni”, di cui al punto D, è assimilabile ad un prelievo. 2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Esso è inammissibile in ordine alla denuncia di carenza ed incongruenza motivazionale, dedotta in spregio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., neppure evocato e comunque inapplicabile per le ragioni già evidenziate a proposito del motivo precedente. Esso è, nel resto, manifestamente infondato, perché non si confronta minimamente con il tenore della decisione resa dalla CTR, che, come emerge da una piana lettura della sentenza impugnata, ha annullato i rilievi relativi ai prelevamenti. In tal guisa, la CTR ha fatto corretta applicazione di C. Cost. n. 228 del 2014 ed altresì della giurisprudenza di legittimità successivamente sviluppatasi, con particolare riguardo ai seguenti insegnamenti: -“In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Sez. 5, n. 29572 del 16/11/2018, Rv. 651421-01); - “In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito - retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato” (Sez. 5, n. 2240 del 02/02/2021, Rv. 660305-01). Aggiungasi, inoltre, Sez. 5, n. 22931 del 2018, già citata in chiusura della disamina del motivo precedente. Infine, è da escludersi l’applicazione di C. Cost. n. 228 del 2014 alle operazioni di “cambio assegni”, atteso che – giusta quanto questa S.C. ha già avuto modo di osservare – esse devono essere riguardate come versamenti e non come prelevamenti. Invero, “le operazioni bancarie in extra-conto, quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni", cui l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi” (Sez. 5, n. 8718 del 30/03/2021, Rv. 661020-01). 3. Con il terzo motivo si denuncia: “Omessa pronuncia sull'eccepita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove si ipotizza una fittizia interposizione finalizzata al conseguimento di una plusvalenza sulla vendita di un immobile. Violazione art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”. Nel ricorso introduttivo il contribuente “aveva evidenziato la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato”. “Su tale punto l'esponente aveva preliminarmente argomentato sulla contraddittorietà della contestazione che, così come formulata, presupporrebbe che l’interposizione fosse fittizia e quindi configurante un vero e proprio abuso. Ove invece l’interposizione fosse reale, e[,] quindi, come sostenuto dall’esponente, pienamente lecita, non si porrebbe alcun problema di abuso”. “La contraddittorietà della sentenza impugnata deriva, ‘de tabula’, dal raffronto d[i] quanto riportato nella sentenza emessa dalla stessa Commissione relativamente all'anno 2004 […]”. Le conclusioni della CTR per il 2004 sono ribaltate dalla sentenza impugnata. Dalla “semplice lettura” di questa ne emerge la contraddittorietà ed illogicità: “da un lato, [la CTR] conferma la richiesta dell’Ufficio per la parte relativa all’esistenza della interposizione fittizia, così come confermato dalla CTP, dall’altro[,] adotta un diverso criterio d’imputazione, attribuendo, sostanzialmente, la plusvalenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. L’illogicità emerge “nel definire fittizia l’interposizione quando invece gli stessi contratti preliminari in oggetto prevedono espressamente la facoltà di nomina del terzo”; “secondariamente sia l’Ufficio che la CTP e la CTR omettono di tener conto dell’assoluta carenza probatoria [in ordine al fatto] che la plusvalenza o parte di essa sia mai pervenuta nella disponibilità del ricorrente”. 3.1. Il motivo è inammissibile. Esso –che di per sé si limita a richiami del tutto generici ad atti e documenti, a cominciare dall’avviso, non localizzandoli nei fascicoli di merito e soprattutto non citandone o comunque riassumendone il contenuto –denuncia il vizio di omessa pronuncia senza fedelmente riportare la censura siccome già in tesi proposta nell’atto introduttivo del giudizio e, a fronte di una non riferita motivazione della sentenza di primo grado, parimenti in tesi riproposta nell’atto d’appello. Ne risulta disatteso il costante principio secondo cui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (cfr., da ult., Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01). Ciò tanto più in quanto “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni” (Sez. 3, n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494-01). Inoltre, il motivo, per un verso, declina l’omessa pronuncia in termini, del tutto inconferenti, di contraddittorietà con altra non meglio precisata sentenza della medesima CTR relativamente all’anno 2004, di cui si limita a citare un breve stralcio; per altro verso, anela, in definitiva, ad un nuovo e più favorevole giudizio di merito, in violazione dei canoni del giudizio di legittimità. Il motivo è altresì e comunque manifestamente infondato. La CTR, infatti, non ha per nulla omesso di affrontare la “quaestio” in sé dell’interposizione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA]: al contrario, essa ha esplicitamente ritenuto la figura dell’interposizione fittizia in adesione alla prospettazione dell’Ufficio, rimodulando tuttavia la quantificazione della plusvalenza in ragione di un diverso, rispetto a quello dell’Ufficio, criterio di ripartizione. 4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso. La CTR non ha preso in considerazione le argomentazioni addotte dal contribuente per giustificare le singole operazioni. L’Ufficio non è stato in grado di indicare ove i presunti maggiori redditi siano stati investiti. 4.1. Il motivo è inammissibile. Esso non individua alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di considerare, né, per vero, pur a prescindere da ciò, rende conto delle giustificazioni in sé e per sé che la CTR avrebbe pretermesso. Esso è altresì manifestamente infondato, in quanto, di fronte all’operatività della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, a venire in linea di conto sono “sic et simpliciter” le poste prive di giustificazione, mentre il successivo loro investimento, del tutto eventuale, è irrilevante, restando “a fortiori” escluso da alcun onere probatorio pretesamente gravante sull’Ufficio. 5. Con il quinto motivo si denuncia: “Omessa pronuncia sull'eccepita violazione in ordine all'applicazione delle sanzioni. Violazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 4 e 5)”. “Le sanzioni sono state irrogate con l'aumento del 5% sui minimi edittali in considerazione della personalità dell'agente” che sarebbe “incorso in recidiva con conseguente ulteriore aumento del 15%”. “L'esponente ha eccepito in primo grado l'infondatezza ed illegittimità di tale ravvedimento e la sua incongrua motivazione, posto che l'accertamento per l’anno 2004 era stato annullato in autotutela per la maggior parte dallo stesso Ufficio e che la CTP con sentenza 19.10.2011 ha annullato altra buona parte dei rilievi residui. Tale istanza è stata reiterata nel ricorso avanti la CTR (pag. 29) ma la Commissione non si è pronunciata in merito”. 5.1. Il motivo è inammissibile. Esso incorre in difetto di precisione ed autosufficienza: scontando “ab origine” la mancata riproduzione “in parte qua” dell’avviso, non riproduce le censure formulate in primo e secondo grado, né rende conto, con un minimo di compiutezza, dei pretesi annullamenti dell’avviso (del cui contenuto nulla specifica) per il 2004 già in autotutela da parte dell’Ufficio e poi da parte della CTP: annullamenti comunque solo parziali, con conseguente persistenza, a tenore della stessa prospettazione di parte, delle violazioni. 6. In definitiva, il ricorso è da integralmente rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna MUZZIOLI Antonio