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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 febbraio 2019

Cassazione n. 22713/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22026-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 239/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22026/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Taranto, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, trasferito alle dipendenze del Comune per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa, all’erogazione presso il nuovo Ente datore dell’indennità di amministrazione percepita quale dipendente del Ministero della Difesa;; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto del comma 2 quinquiesdell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, secondo cui, salva diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito spetta esclusivamente il trattamento giuridico economico, compreso quello accessorio previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione, interpretato come tale da escludere altresì il riconoscimento dell’eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione all’atto del trasferimento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pellegrino, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Taranto; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del 5.10.2001 nonché della dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale che, anche in caso di mobilità volontaria, impone di considerare l’indennità di amministrazione come emolumento fisso e continuativo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del trattamento complessivo da corrispondere al personale trasferito dallo Stato, così che l’eventuale differenza a favore del dipendente possa essergli conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del 5.10.2001, della dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004 e del conseguente principio di divieto di reformatio in peius, il ricorrente ribadisce la censura relativa all’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale sotto il profilo della non assimilabilità dell’indennità di amministrazione all’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 22.1.2004 e così dell’inconfigurabilità della ravvisata ingiusta locupletazione di entrambi i benefici, rimarcando come, anche in caso contrario, resterebbe l’obbligo di prendere in considerazione l’importo dell’indennità di amministrazione ai fini della determinazione del trattamento da corrispondere presso l’amministrazione di destinazione conservando a favore del dipendente trasferito l’eventuale differenza a favore; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 nel testo antecedente alla modifica di cui all’art. 16, comma 1, lett.

C) l. n. 246/2005 il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver assunto a riferimento la norma suddetta nel testo novellato in epoca successiva al suo trasferimento; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e del principio di irriducibilità della retribuzione, è prospettata assumendo della norma invocata una interpretazione che non contrasti con quel principio così sancendo la permanenza del diritto alla conservazione del maggiore trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza risultante dal computo delle voci retributive percepite ivi compresa l’indennità di amministrazione; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte per cui nell’ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una P.A. ad un’altra, è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento; - che il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riguardo a singole voci che compongono tale trattamento economico;- che ciò in quanto solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” (Corte cost., sentenze n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005).

Alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito, quindi, autonomo rilievo, a meno che questo non sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez.L, n. 35423 del 1° dicembre 2022; Cass., Sez.L, n. 10210 del 28 maggio 2020); - che la regola per la quale il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro ex art. 2112 c.c. è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.

Questo riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (Cass., Sez.L, n. 169 del 5 gennaio 2017);- che, in conclusione, il trattamento retributivo ordinariamente spettante in origine al dipendente trasferito da una P.A. ad un’altra ivi compresa l’indennità di amministrazione avente carattere di generalità e natura fissa (di cui si discute nella specie: vedi, per tutte Cass. n. 18196 del 24/07/2017), tale trattamento retributivo dovrà essere mantenuto dall’Amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, anche se su detto trattamento, considerato nel suo complesso e non per singole voci retributive, andrà operato il riassorbimento; - che il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto e attribuendo, - vanno confermate le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito, - le spese del presente giudizio di legittimità vanno determinate secondo il criterio della soccombenza e liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto.

Conferma le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito e condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22026-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 239/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22026/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Taranto, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, trasferito alle dipendenze del Comune per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa, all’erogazione presso il nuovo Ente datore dell’indennità di amministrazione percepita quale dipendente del Ministero della Difesa;; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto del comma 2 quinquiesdell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, secondo cui, salva diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito spetta esclusivamente il trattamento giuridico economico, compreso quello accessorio previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione, interpretato come tale da escludere altresì il riconoscimento dell’eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione all’atto del trasferimento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pellegrino, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Taranto; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del 5.10.2001 nonché della dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale che, anche in caso di mobilità volontaria, impone di considerare l’indennità di amministrazione come emolumento fisso e continuativo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del trattamento complessivo da corrispondere al personale trasferito dallo Stato, così che l’eventuale differenza a favore del dipendente possa essergli conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del 5.10.2001, della dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004 e del conseguente principio di divieto di reformatio in peius, il ricorrente ribadisce la censura relativa all’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale sotto il profilo della non assimilabilità dell’indennità di amministrazione all’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 22.1.2004 e così dell’inconfigurabilità della ravvisata ingiusta locupletazione di entrambi i benefici, rimarcando come, anche in caso contrario, resterebbe l’obbligo di prendere in considerazione l’importo dell’indennità di amministrazione ai fini della determinazione del trattamento da corrispondere presso l’amministrazione di destinazione conservando a favore del dipendente trasferito l’eventuale differenza a favore; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 nel testo antecedente alla modifica di cui all’art. 16, comma 1, lett. C) l. n. 246/2005 il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver assunto a riferimento la norma suddetta nel testo novellato in epoca successiva al suo trasferimento; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e del principio di irriducibilità della retribuzione, è prospettata assumendo della norma invocata una interpretazione che non contrasti con quel principio così sancendo la permanenza del diritto alla conservazione del maggiore trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza risultante dal computo delle voci retributive percepite ivi compresa l’indennità di amministrazione; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte per cui nell’ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una P.A. ad un’altra, è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento; - che il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riguardo a singole voci che compongono tale trattamento economico;- che ciò in quanto solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” (Corte cost., sentenze n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005). Alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito, quindi, autonomo rilievo, a meno che questo non sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez.L, n. 35423 del 1° dicembre 2022; Cass., Sez.L, n. 10210 del 28 maggio 2020); - che la regola per la quale il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro ex art. 2112 c.c. è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. Questo riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (Cass., Sez.L, n. 169 del 5 gennaio 2017);- che, in conclusione, il trattamento retributivo ordinariamente spettante in origine al dipendente trasferito da una P.A. ad un’altra ivi compresa l’indennità di amministrazione avente carattere di generalità e natura fissa (di cui si discute nella specie: vedi, per tutte Cass. n. 18196 del 24/07/2017), tale trattamento retributivo dovrà essere mantenuto dall’Amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, anche se su detto trattamento, considerato nel suo complesso e non per singole voci retributive, andrà operato il riassorbimento; - che il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto e attribuendo, - vanno confermate le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito, - le spese del presente giudizio di legittimità vanno determinate secondo il criterio della soccombenza e liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto. Conferma le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito e condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida
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