CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pag. 2 quanto alla sussistenza della condotta di evasione e al dolo; pag. 4 alla esclusione della fattispecie attenuante di cui al quarto comma dell'art. 585 cod. pen.); ovvero non dedotti con l'appello (configurazione del tentativo) e comunque privi di ogni fondamento (essendosi il reato già consumato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ers. ia 91/anese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] " 0 rj