CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 novembre 2021
Cassazione n. 31114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione di errore materiale iscritta al nt. 8528/2022 proposta da: [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA CHIETI, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -7Th120-7;4)----t - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - in relazione all'ordinanza n. 32247/2021, emessa dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 8528/2022 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con istanza iscritta a ruolo in data 7/4/2022, la [OSCURATO:PERSONA]- prese per l'Italia Chieti ha richiesto la correzione degli errori materiali comparenti nell'ordinanza n. 37247/2021, depositata il 29/11/2021, con cui questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 876/2019 della Corte d'ap- pello di L'Aquila, oltre alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di lite in favore della controparte; tale pronuncia della Corte di cassazione sarebbe incorsa, in diversi luoghi del testo (pag. 3 righe 1, 3, 9 e :19), nell'erronea identificazione della controricorrente, dovendo quest'ultima esattamente identificarsi nella "[OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Chieti" e non già nella "Ca- mera di Commercio" o nella "Camera di Commercio di Chieti", solo er- roneamente indicate nel provvedimento in questa sede proposto per la correzione; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'istanza di correzione di errore materiale avanzateedalla [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Chieti, non avenc4quest'ultima provveduto alla notifica- - ets-t AA.04.1„4 tx a.A). 391- Wto - zione della propria istanza di correzionerriei confronti della controparte, osserva al riguardo il Collegio, in conformità all'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31 maggio 2022) - qui integralmente richia- mato e riproposto al fine di assicurarne continuità - come l'art. 391- bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), disponga che la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., con- tenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere in qual- siasi tempo chiesta dalla "parte interessata [...] cori ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti", ovvero "rilevata d'ufficio dalla Corte" (comma 1); i successivi due commi precisano che "sulla correzione la Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 8528/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380- bis primo e secondo comma" e che "sul ricorso per correzione dell'er- rore materiale pronuncia con ordinanza"; in caso di iniziativa della parte interessata (come nel caso qui in esame), è pacifico che sia onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio, a pena di inammissi- bilità del ricorso (Sez. 6-L, Ordinanza in. 27196 del 26 ottobre 2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4498 del 21 febbraio 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6813 del 2 aprile 2015), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma 1, c.p.c. (Sez. 6-2, Ordinanza n. 5811 del 3 marzo 2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15346 del 12 luglio 2011) e della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso (Sez. 6-2, Ordinanza n. 5811 del 3 marzo 2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12983 del 30 giugno 2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15238 del 21 luglio 2015); nel caso di specie, non risultando che l'odierna istante abbia ritual- mente provveduto alla notificazione dell'istanza di correzione alle altre parti dell'originario giudizio, dev'essere dichiarata l'inammissibilità della medesima istanza; non vi è luogo per l'adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente procedimento; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di