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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1984

Cassazione n. 19375/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1984 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. D:[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/03/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/04/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (capi A e B), porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso (capo C) e porto ingiustificato di un coltello.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, I comma, lett. e) per assenza, illogicità ed evidente manifesta contraddittorietà della motivazione".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata).

2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1984 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. D:[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/03/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/04/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (capi A e B), porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso (capo C) e porto ingiustificato di un coltello. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, I comma, lett. e) per assenza, illogicità ed evidente manifesta contraddittorietà della motivazione". 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga
Sentenza Cassazione n. 19375/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris