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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03673/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18345/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentati della Associazione tra professionisti denominata [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli stessi avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di LECCO n. 2722/2014 depositatoil 17/0 6/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentati della Associazione tra professionisti denominata [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lecco, in epigrafe indicato, che aveva respinto l’opposizione ex art.98 legge fall. promossaa seguito della mancata ammissione al passivo di importi richiesti a titolo di competenze professionali. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: I ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale e la rinuncia è stata ritualmente accettata dal controricorrente.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ., irripetibili le spese.

P.Q.M. - Dichiara estinto il processo.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18345/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentati della Associazione tra professionisti denominata [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli stessi avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di LECCO n. 2722/2014 depositatoil 17/0 6/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentati della Associazione tra professionisti denominata [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lecco, in epigrafe indicato, che aveva respinto l’opposizione ex art.98 legge fall. promossaa seguito della mancata ammissione al passivo di importi richiesti a titolo di competenze professionali. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: I ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale e la rinuncia è stata ritualmente accettata dal controricorrente. In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ., irripetibili le spese. P.Q.M. - Dichiara estinto il processo. C
Decreto Cassazione n. 03673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris