CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 34397/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
34397/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU A .C2 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Cron. 3C(.. et R- R.G.N. 23428/2014 1,k SENTENZA sul ricorso 23428/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce, -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2014 della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato; udito per il controricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato; [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro pretesa in misura proporzionale dell'i% (e non nella misura fissa, come preteso da parte ricorrente) sulla sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la domanda di ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] al passivo chirografario della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], che il Giudice delegato aveva ammesso con riserva in sede di verifica dello stato passivo, per la mancata disponibilità al tempo della necessaria documentazione. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale le società contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'amministrazione con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, le società contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, Tariffa, Parte I, lettere c) e d) all. d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 20 del medesimo decreto e dell'art. 98 della legge fallimentare nella versione applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di accoglimento dell'opposizione nel caso di specie si limita a rimuovere l'ostacolo della riserva apposta dal giudice delegato senza che vi sia un vero e proprio accertamento giudiziale sulla sussistenza del credito. Il motivo non è fondato. Nella specie l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perché il giudice non ha valutato il merito della domanda ma solo l'aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epoca indispensabile per superare la riserva) ha quindi dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8 della tariffa di cui al DPR n. 131/86. Con il secondo motivo, le società contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice del merito abbia liquidato in "forma globale" le spese processuali impedendone sostanzialmente una verifica sul rispetto delle tariffe applicate. Il motivo non è fondato, in quanto sostanzialmente astratto, non essendo dedotta, né tanto meno dimostrata, alcuna specifica violazione delle tariffe forensi, mentre il rimborso forfettario delle spese generali, ex art 15 delle disposizioni generali della tariffa forense spetta automaticamente al professionista, pure in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi questa ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari. Pertanto il ricorso deve essere respinto e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre le spese prenotate a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000, 00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi e oltre alle spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] igli e estensore I Presidente i