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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21745/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27077/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4 presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’ Umbria n.12/03/20, depositata il 13 gennaio 2020 .

Oggetto: cartella di pagamento - notifica Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 403/2018 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 1997.

La CTR osservava in particolare che la notificazione della cartella esattoriale impugnata era ritualmente avvenuta e che il credito portato dalla stessa non era prescritto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Il ricorso introduttivo della lite -pacificamente- è stato proposto contro un estratto di ruolo, appunto perché il ricorrente afferma che solo in tal modo è venuto a conoscenza dei crediti erariali, a causa della nullità della notificazione della cartella esattoriale per tale via impugnata.

Va quindi rilevata ex officio l'inammissibilità di detto ricorso, difettando l'interesse ad agire.

Ritiene infatti il Collegio di dover dare seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez.

U- , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01).

Stante la sopravvenienza del novum normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.

PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27077/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4 presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’ Umbria n.12/03/20, depositata il 13 gennaio 2020 . Oggetto: cartella di pagamento - notifica Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 403/2018 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 1997. La CTR osservava in particolare che la notificazione della cartella esattoriale impugnata era ritualmente avvenuta e che il credito portato dalla stessa non era prescritto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Il ricorso introduttivo della lite -pacificamente- è stato proposto contro un estratto di ruolo, appunto perché il ricorrente afferma che solo in tal modo è venuto a conoscenza dei crediti erariali, a causa della nullità della notificazione della cartella esattoriale per tale via impugnata. Va quindi rilevata ex officio l'inammissibilità di detto ricorso, difettando l'interesse ad agire. Ritiene infatti il Collegio di dover dare seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U- , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01). Stante la sopravvenienza del novum normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale le spese dell'intero giudizio possono essere compensate. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite
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