CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, unico ma relativo ad entrambi gli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto l'affermazione della inconfigurabílità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per mera resistenza passiva costituisce una doglianza in punto di fatto; Considerato inoltre i motivi risultano manifestamente infondati, perché afferenti ad un asserito vizio di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere - per quanto sintetica - esistente e connotata di lineare e coerente logicità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]