CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 20357/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Rel. - - ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, P.zza Cavour , n . 17 , giusta procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del suo legale rappresentante, succeduta a seguito di incorporazione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta subentrata alla Cassa di risparmio della provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara , [OSCURATO:PERSONA] , n. 21 - controricorrente – avverso la sentenza n. 1759/2018 pubblicata il 25 settembre 201 8 , della Corted'Appello de L’Aquila, notificata il 23 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2023dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] , con ordinanza del 9 a prile 201 4 , n. 191 3 , rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa di risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] diretta a ottenere la declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 1418 e 1344 cod. civ., del contratto di mutuo agrario stipulato con essa, in quanto destinato a ripianamento di passività pregresse anziché allo scopo agrario. 2.– [OSCURATO:SOCIETA] d’appello d i L’Aquila , con sentenza del 25 settembre 2018,n. 1759, ha rigettato l’impugnazione proposta da l soccombent e conseguentemente condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territorialeha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a)non è condivisibile la tesi, sostenuta dall’appellante, secondo la quale le parti stipulanti sarebbero sempre legittimate all’esercizio dell’azione di nullità del contratto. In base al principio generale dettato dall’art. 100 c.p.c ., secondo cui per propo rre una domanda o contraddire alla stessa è sempre necessario avervi interesse, deve ritenersi che chi propone azione di nullità debba, anche se parte contrattuale, sempre allegare e dimostrare la sussistenza di un proprio e concreto interesse ad agire. Tale interesse consiste nell’esigenza di eliminare uno stato di oggettiva incertezza tale da arrecare un pregiudizio concreto ed attuale, nonché nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente rilevante;l’appellante, essendosi limitato a chiedere in giudizio la declaratoria di nullità del contratto, senza proporre alcuna domanda di risarcimento dei danni o di ripetizione di indebito, non ha allegato né dimostrato un concreto ed attuale interesse alla declaratoria di nullità, ma si è soltanto gene ricamente riservato di richiedere il risarcimento del danno ad essa conseguente. Inoltre, non sono state rappresentate conseguenze dannose riconducibili alla denunciata nullità del contratto del mutuo agrario; b)inoltre, l’accertamento della validità del contratto era coperto dal giudicato implicito, contenuto nella sentenza del Tribunale di Chietidel 27 settembre 2004, confermata in appello con sentenza del 25 maggio 2010 – passata in giudicato a seguito del ri getto del ricorso per cassazione –con cui era stata respinta ogni pretesa risarcitoria legata al mutuo, del quale lo stesso appellante affermava essere stato in quella occasione accertata dal tribunale (per quanto erroneamente, ad avviso dell’appellante) la validità. 3. – Avverso questa decisione ricorr e per c assazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] –Il ricorrente deduce: 1.– con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione de ll’art.1421 c.c. e 100 c.p.c, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c ., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato l’art.1421 c.c. nel riferimento che fa ai “terzi”. Infatti, secondo la richiamata norma, la nullità può essere fattavalere da chiunque vi abbia interesse e, dunque, sempre anche dalle stesse parti che – per tale qualità – sono sempre interessate e legittimate a farla valere. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello avrebbe dovuto in ogni caso tenere conto del fatto che l’azione de qua è un’azione di accertamento e che l’interesse ad agire con un’azione di accertamento non richiede necessariamente la lesione attuale di un diritto o una contestazione, a ciò bastando uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta qualificazione di esso. In questo modo, è la stessa rimozione di tale incertezza a costituire un risultato utile, giuridicamente rilevante e conseguibile soltanto con l’intervento di un giudice. 2.con il secondo motivo: Violazione e falsa applic azione dell’art.1421 c.c. e 100 c.p., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto indimostrata la sussistenza di un concreto ed attuale interesse dell’appellante alla declaratoria di nullità del contratto, interesse che non poteva ravvisarsi nell’esigenza di rimuovere l’incertezza sull’esatta portata del suo diritto derivante dalla stipula di un contratto di mutuo agrario e sulla destinazione da imprimere allo stesso. La sentenza avrebbe dovuto ritenere non rilevante, al fine di stabilire se sussista o meno l’interesse ad agire, la mancata proposizione della domanda di risarcimento del danno o di ripetizione dell’indebito nel giudizio per la declaratoria di nullità. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017, la nullità del contratto è rilevabile nel giudizio di appello anche se, nel corso del giudizio di primo grado, la validità dello stesso non era in discussione. Dunque, pur in presenza di un giudicato interno sulla validità del contratto, è legittimo il rilievo d’ufficio della sua nullità. Peraltro, se un contratto è nullo, non può sussistere sul punto un giudicato implicito non avendo le parti discusso, né il giudice esaminato, la questione. 3. La sentenza impugnata ha respinto il gravame dell’attuale ricorrente in base a due distinte ed autonome ratio decidendi, sopra indicate in narrativa sotto le lett. a)e b), ciascuna idonea a sorreggere, da sola, la decisione impugnata: la prima consistente nel difetto di interesse ad agire per far valere la nullità del mutuo; la seconda consistente nella insuperabilità dell’accertamento della validità del contratto per il giudicato esterno implicito, di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] 27 settembre 2004, confermata in appello con sentenza 25 maggio 2010, posto che, secondo lo stesso appellante, il Tribunale aveva presupposto tale validità.La seconda ratio decidendi , però, non viene adeguatamente censurata con i motivi di ricors o : neppure con il secondo di essi, che discorre –peraltro in termini oscuri quanto al profilo della pertinenza rispetto alla sentenza oggetto di ricorso – del giudicato interno implicito, laddove invece la sentenza impugnata si basa su un giudicato esterno. Il difetto di idonea censura della ratio decidendi in questione comporta, secondo la pacifica giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali in ragione del 15 %ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-