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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 30694/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aprigliano il 28 gennaio 1939 avverso la sentenza resa da questa Corte Suprema di Cassazione il 5 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 2.Con istanza depositata il 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, integrandolo con la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese e competenze legali in favore della costituita parte civile, rilevando che il 20 giugno 2022 le conclusioni scritte e la relativa nota spese erano state inviate e consegnate via pec alla Corte, trattandosi di procedimento a trattazione scritta.

L'istanza di correzione è fondata e merita accoglimento Giova ricordare che in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01) E' stato inoltre precisato che ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01).

Poiché il dispositivo della sentenza suindicata per mero errore materiale ha omesso di pronunziare la condanna del ricorrente, dovuta in ragione della sua soccombenza, alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative alla sua partecipazione al giudizio.

Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale intervenuto nel dispositivo della sentenza resa da questa Corte il 5 ottobre 2022, integrandolo con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3015,00 oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammende" sia inserito il seguente periodo "Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3015,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Roma 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /7 [OSCURATO:PERSONA] orsellino ( Elisa ?t Rosi ,-. ( „ )G2../ì, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aprigliano il 28 gennaio 1939 avverso la sentenza resa da questa Corte Suprema di Cassazione il 5 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 2.Con istanza depositata il 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, integrandolo con la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese e competenze legali in favore della costituita parte civile, rilevando che il 20 giugno 2022 le conclusioni scritte e la relativa nota spese erano state inviate e consegnate via pec alla Corte, trattandosi di procedimento a trattazione scritta. L'istanza di correzione è fondata e merita accoglimento Giova ricordare che in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01) E' stato inoltre precisato che ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01). Poiché il dispositivo della sentenza suindicata per mero errore materiale ha omesso di pronunziare la condanna del ricorrente, dovuta in ragione della sua soccombenza, alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative alla sua partecipazione al giudizio. Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale intervenuto nel dispositivo della sentenza resa da questa Corte il 5 ottobre 2022, integrandolo con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3015,00 oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammende" sia inserito il seguente periodo "Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3015,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /7 [OSCURATO:PERSONA] orsellino ( Elisa ?t Rosi ,-. ( „ )G2../ì, [OSCURATO:PERSONA]
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