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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16397/2026

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lessandro Parisi;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, in qualità di procuratoregenerale di DATTILO Maria, giusta procura per atto pubblico del19 giugno 2018, rep. n. 21.201, racc. n. 13.674, e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro –tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];PERRELLA Gianluca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MarcoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.188/2025, pubblicata il 24 febbraio 2025, asseritamente notificataa mezzo PEC il 25 febbraio 2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delricorrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aisensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –per delega rispettivamente degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Giuntoni – per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di MariaDattilo, e [OSCURATO:PERSONA] nonché per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Perrella.1.– Con atto di citazione notificato il 9 agosto 2014,Terme, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la E.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che –Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026previa declaratoria della risoluzione per inadempimento dei duecontratti di locazione e del contratto di costituzione del diritto disuperficie conclusi nel 2007 – fosse accertata la nullità ovveropronunciato l’annullamento del contratto preliminare del 25giugno 2008, dei contratti di vendita con se stesso del 23 maggio2011 e del contratto definitivo di costituzione del diritto disuperficie e di servitù e di concessione in locazione del 21 luglio2011 in favore della E.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tuttiesclusivamente stipulati da [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità diprocuratore generale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perconflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato, perdifetto del potere rappresentativo, per mancanza nel contratto delrequisito dell’accordo delle parti, per dolo contrattuale, con lacondanna della E.On al ripristino e alla restituzione dei terrenicontroversi nonché al risarcimento del danno per illegittimaoccupazione nonché con l’ulteriore condanna, per un verso, delnotaio rogante [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno permancanza di alcuna verifica che la procura generale rilasciata infavore di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata precedentemente revocatae, per altro verso, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per violazione deidoveri di diligenza e di rendiconto nonché di fedele adempimentodel mandato.Si costituiva in giudizio la E.[OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, pernon essere stata portata a conoscenza della revoca della procuracon mezzi idonei e per aver fatto affidamento sui controlli operatidal notaio rogante – verso cui, in subordine, chiedeva di esseretenuta indenne – e, in ogni caso, per l’avvenuta ratifica degliNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026effetti del contratto preliminare concluso il 25 giugno 2008, con laconseguente infondatezza della domanda risarcitoria.Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali concludevano per il rigetto delle pretese ex adversoavanzate, evidenziando: - che la procura generale conferita daritorsioni da parte di numerosi suoi creditori personali, in quantosoggetto aggredibile per importi milionari di debiti di gioco; - chel’intento dei germani [OSCURATO:PERSONA] era quello di far confluire soloformalmente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] tutti i terreniinteressati nell’affare con E.On, per mezzo dei menzionati atti dicompravendita, mentre i rapporti di credito e debito tra fratelliderivanti dal contratto definitivo erano stati regolati da unascrittura privata de veritate del 14 marzo 2011, che attestava lasimulazione assoluta degli atti, essendo i reali proprietari i trefratelli in parti uguali.In via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata lasimulazione assoluta delle vendite del 23 maggio 2011 in favore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva ancora [OSCURATO:PERSONA], il quale negava ogniaddebito in ordine ai rogiti del 23 maggio 2011, per avereconformato la sua condotta ai canoni di diligenza qualificata,anche in ragione del contegno assunto da [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva incaricato direttamente il notaio a compiere gliaccertamenti prodromici alla stipula degli atti, avvisandolo di averconferito procura generale al fratello [OSCURATO:PERSONA], recandosi pressolo studio notarile per seguire l’evoluzione della pratica eNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026manifestando la sua soddisfazione successivamente alperfezionamento dei rogiti.Nel corso del giudizio spiegavano intervento [OSCURATO:PERSONA] DeVito, anche in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], che si opponeva all’accoglimento delledomande proposte dall’attore.Sempre in corso di causa era respinta la richiesta diautorizzazione del sequestro giudiziario dei beni controversiavanzata dall’attore, era formulata querela incidentale di falso,era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenzatecnica d’ufficio.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 282/2022,depositata il 19 aprile 2022, previa declaratoria di inammissibilitàdell’intervento autonomo spiegato da [OSCURATO:PERSONA] qualeerede della madre [OSCURATO:PERSONA], rigettava tutte le domandeproposte dall’attore e, in parziale accoglimento della domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] egermani [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], in ordineall’intestazione esclusiva della proprietà dei terreni oggetto deicontratti contestati in capo a [OSCURATO:PERSONA], con la condannadell’attore alla refusione delle spese di lite, comprese quellerelative alla fase cautelare, oltre che al pagamento di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.2.– Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022,primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto delle domande diNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026invalidità proposte, in ragione della revoca della procura portata aconoscenza del rappresentante e del terzo prima del compimentodegli atti suddetti, mediante notifica del 5 aprile 2011, con laconseguente stipulazione da parte di un falsus procurator; 2) lamancanza di alcun atto di ratifica successivo alla stipulazione ditali atti ad opera dell’interessato, che avrebbe dovuto rivestire laforma scritta ad substantiam, non potendo attribuirsi alla scritturaprivata del 14 marzo 2011 alcuna valenza in tal senso, poiché sitrattava di atto risalente ad epoca anteriore ai contratti delmaggio e del luglio 2011; 3) la sussistenza dei presupposti perdisporre l’annullamento dei contratti di vendita di beni immobili edelle quote di comproprietà, come stipulati da [OSCURATO:PERSONA] se stesso, giusta atti notarili del 23 maggio 2011, inconsiderazione della genericità della procura in punto diconferimento al rappresentante del potere specifico di contrarrecon se stesso e dell’assenza di qualsiasi predeterminazione deglielementi negoziali essenziali dell’atto da compiersi; 4) l’invaliditàderivata dei contratti successivamente stipulati da [OSCURATO:PERSONA] DeVito con la società eolica, a partire dall’atto del 21 luglio 2011; 5)l’erronea dichiarazione della simulazione assoluta degli atti, sullascorta della scrittura privata de veritate del 14 marzo 2011,stante che le firme presenti in calce ad essa di [OSCURATO:PERSONA] ema solo successivamente, come dedotto con la proposta quereladi falso; 6) l’ammissibilità della svolta consulenza tecnica d’ufficioestimativa; 7) l’esistenza di vizi dell’autorizzazione amministrativarelativa alla realizzazione del parco eolico, rilevante ai finidell’emersione del contegno illecito e fraudolento della societàNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026eolica; 8) l’omessa o carente motivazione sul rigetto delledomande di risoluzione dei contratti del 2007 e di risarcimentodanni nonché di accertamento dell’invalidità del preliminare del 25giugno 2008; 9) l’erronea condanna al pagamento di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazionedi procuratore di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., giàE.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], i qualiinstavano per il rigetto dell’appello.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegava appello incidentale,richiamando le conclusioni dell’appello principale.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diCatanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appelloprincipale e dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l’originariocontratto preliminare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàeolica con atto pubblico del 25 giugno 2008, debitamentetrascritto, era stato stipulato in forza di procura notarileconferitagli dal fratello [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1° aprile 2008, procuraall’epoca perfettamente valida ed efficace, cui seguivano lecomunicazioni di [OSCURATO:PERSONA], indirizzate per iscritto allasocietà controparte contrattuale, tese ad ottenere l’adempimentodirettamente nei suoi confronti degli impegni assunti attraverso laNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026formalizzazione delle pregresse intese, così da averne fattocomunque univocamente propri tutti gli effetti; b) che, in ordine airogiti notarili stipulati con se stesso da [OSCURATO:PERSONA] il 23maggio 2011, nella sua veste di rappresentante del fratellodella procura da parte del rappresentato, assumeva decisivarilevanza la scrittura privata del 14 marzo 2011, il cui contenutopresupponeva la perfetta conoscenza, da parte del rappresentato,di tutta l’attività negoziale fino a quel momento compiuta nel suointeresse dal suo procuratore e rivelava, in modo incontestabile,la di lui volontà, dimostrata già pochi giorni dopo la revoca dellaprocura datata 8 marzo 2011, ancor prima che di ciò il soggettoda lui nominato come rappresentante ne avesse ricevuto formalecomunicazione, in merito al pieno assenso prestato altrasferimento dei propri immobili al fratello [OSCURATO:PERSONA], etanto a riprova di una riconferma, ad opera del medesimo, in quelmomento, della propria fiducia in relazione all’operato delgermano, con la manifestazione di un intento non contrario a cheil predetto potesse continuare ad agire per suo nome e conto,avvalendosi della pregressa procura generale conferitagli; c) checiò era confermato dall’espletata attività istruttoria, in ordine alcontegno assunto dall’appellante nelle fasi immediatamenteantecedenti e successive all’avvenuto perfezionamento dei rogitinotarili del 23 maggio 2011, contegno che risultava essere –dapprima – di completa collaborazione rispetto alla necessariarogiti, in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studionotarile incaricato, sul presupposto, mai messo in discussione, cheNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026sarebbe stato il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel frangente, a contrattarenella veste di suo procuratore, e – poi – di assenza di lamentelaalcuna e anzi di manifestata soddisfazione, una volta venuto aconoscenza del perfezionamento dei suddetti, in conformità allemodalità e ai termini suindicati, tutti elementi che assumevano ilsignificato di comportamenti concludenti incompatibili con lavolontà, da parte del predetto, di mantenere ferma la revoca dellaprocura, denotando piuttosto il ripensamento sopravvenuto, sulpunto, nel soggetto che ne era stato l’autore; d) che non eracondivisibile il rilievo secondo cui, all’esito della revoca, sarebbestato necessario che il soggetto interessato avesse provveduto alconferimento al rappresentato di una nuova procura, insostituzione di quella in precedenza revocata, soccorrendo in temala risolutiva considerazione che la stipula degli atti traslativi eraperfettamente rispondente alla sua volontà, ma anche alcontestuale intento, da costui condiviso, che detto trasferimentodei propri beni a terzi fosse meramente fittizio e apparente,sicché, quand’anche gli stessi atti, a seguito della revoca dellaprocura, fossero stati eventualmente compiuti personalmente dalmedesimo, in ogni caso, dalle suddette stipulazioni giammaisarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in suo danno, intermini di reale ed effettiva perdita della titolarità di essi, néaltrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebberospettati proporzionalmente al loro valore, sulla base del contrattoda stipularsi con la società eolica, in forza della scrittura privatadel 14 marzo 2011, che attestava la natura fittiziadell’intestazione dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA]; e) che laprocura generale rilasciata per atto notarile del 1° aprile 2008Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026prevedeva che il nominato procuratore fosse espressamentefacultato a contrarre con se stesso, ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 1395 c.c., in forza di una previa intesa concordata tra leparti, nel più ampio quadro della regolamentazione dei rapportiall’epoca intercorrenti con la società eolica, in cui era coinvoltoperaltro l’intero compendio immobiliare facente capo al nucleofamiliare [OSCURATO:PERSONA]Todaro; f) che poteva ragionevolmenteescludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito, nell’evenienza indiscussione, in uno stato soggettivo di mala fede, sol perché, altempo, era stato già notiziato della revoca della procura da partedel germano, laddove, invece, era emerso il comportamentounivoco, in concreto, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], all’indomanidella revoca della procura, in termini oggettivamente incompatibilicon l’intento di mantenerla ferma e, dunque, di tacito assenso dalmedesimo prestato a che il soggetto già nominato come suorappresentante potesse continuare ad avvalersene per le finalitàconcordate; g) che, quanto alla posizione del notaio rogante, ilprofessionista era esonerato dai controlli in ordine alla persistentevalidità ed efficacia, al tempo, della procura generale a vendererilasciata ed esibita, nel frangente, dal rappresentante, per nonesserne stata a costui richiesta la restituzione da parte delrappresentato; e d’altronde le eventuali verifiche in tal senso nonavrebbero consentito al medesimo di accertare la già intervenutarevoca all’epoca, attesa la mancata annotazione degli estremi diquest’ultima sulla procura originaria, sicché, in ogni caso, nessunaefficacia causale avrebbe potuto, in concreto, dispiegarenell’occorso il presunto comportamento colpevolmente omissivo inquestione, in ragione dell’acclarata piena rispondenza delNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026perfezionamento degli atti di compravendita suindicati alla volontàdi [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo sia del loro contenutotraslativo, sia del compimento di essi da parte del germano in suarappresentanza, in forza di un implicito intento del predettocontrario alla revoca della procura in precedenza formalizzata; h)che, quanto alla posizione della società eolica, la contraentesuddetta, all’epoca della scrittura privata autenticata sottoscritta il21 luglio 2011, si era trovata a fare ragionevole affidamento inordine alla qualità della propria controparte contrattuale disoggetto pienamente titolato alla sottoscrizione dell’accordo,essendo risultato costui avere acquistato validamente la proprietàin via esclusiva dei beni oggetto del negozio, sulla base dipregressi atti di compravendita redatti per atto pubblico, conl’assistenza di un pubblico ufficiale, e come tali dotati del crisma dipiena efficacia fidefacente, restando del tutto irrilevante, alriguardo, alla stregua di quanto testé evidenziato, ogni questionerelativa all’accertamento del se la società eolica potesseconsiderarsi o meno essere stata portata a conoscenza, con mezziadeguati, dell’intervenuta revoca, da parte di [OSCURATO:PERSONA],della procura in precedenza rilasciata al proprio germano, e ciò aseguito dell’informazione ricevuta da parte di costui, tramitecomunicazione scritta inviata via fax il 23 giugno 2011 ovveroverbalmente, in occasione di un incontro di persona avuto con ilmedesimo, per come riferito dai testi escussi; i) che dovevaessere confermato l’avvenuto perfezionamento del negoziodissimulato di cui alla scrittura privata de veritate del 14 marzo2011, mediante apposizione su questa, oltre che dellesottoscrizioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della di lui madre –Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026mai disconosciute –, anche delle sottoscrizioni – neppurecontestate nella loro autenticità – di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeVito, in quella stessa data o anche in una data successiva, macomunque sempre anteriore o quantomeno coeva alla stipulazionedei citati contratti traslativi e voluti come meramente apparenti,secondo l’inequivoco comune intento manifestato in merito dalleparti, alla stregua del pacifico ed incontestato contenuto dell’attosuddetto; l) che, quanto al preliminare del 25 giugno 2008,doveva farsi riferimento alla declaratoria pronunciata nellasentenza di primo grado di prescrizione della domanda diannullamento, avverso la quale l’appellante non aveva propostoalcuna specifica ragione di doglianza; m) che, in ordine aicontratti del 2007, difettava qualsiasi inadempimento della societàeolica, attesa l’operatività degli obblighi di pagamento solo apartire dalla successiva sottoscrizione dell’atto in formaautenticata, per la quale era stato fissato un termine entro cui lacontroparte avrebbe, a sua volta, correlativamente dovutoprovvedere alla cancellazione delle ipoteche e delle trascrizionipregiudizievoli gravanti sui terreni, senza che si fosse tuttaviaproceduto alla formalizzazione degli accordi nei termini pattuiti,con la conseguente definitiva inesigibilità di alcun importo neiconfronti della società; n) che, con riguardo all’interposto appelloincidentale, se ne imponeva, in via del tutto preliminare, ladeclaratoria di inammissibilità, stante che detta impugnazione erastata svolta con comparsa di costituzione e risposta depositataagli atti di causa in data 23 novembre 2022, sicché risultavadispiegata oltre il termine prescritto, a pena di decadenza, di 20Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026giorni prima della data di udienza indicata nell’atto di citazione del25 novembre 2022.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito, con separati controricorsi, A) [OSCURATO:PERSONA] DeVito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di MariaDattilo, e [OSCURATO:PERSONA]; B) la [OSCURATO:SOCIETA].,già E.ON [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; C) [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378,secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primo luogo, si rileva che il ricorso è procedibile,sebbene non sia stata prodotta la relata di notifica della sentenzaimpugnata, notifica asseritamente avvenuta via PEC il 25 febbraio2025.E tanto perché la notifica del ricorso introduttivo del giudiziodi legittimità si è perfezionata a mezzo PEC il 25 aprile 2025, ossiaentro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione dellapronuncia impugnata, risalente al 24 febbraio 2025 (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 21749 del 29/07/2025; Sez. 6, Ordinanza n. 15832del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019;Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20262.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 1350, 1387, 1388, 1396, 1392, 1397, 1398e 1399 c.c. circa la presunta ratifica di atti notarili nulli, per difettodi procura a contrarre, ratifica asseritamente avvenuta percomportamento concludente, per avere la Corte di merito ritenutoche, essendo il rappresentato perfettamente a conoscenza dellastipulazione di tutti i contratti intercorsi negli anni 2008 e anchedei contratti definitivi del 2011, avrebbe ratificato ogni eventualevizio del potere rappresentativo, con la conseguente validità edefficacia di ogni atto negoziale compiuto in suo nome, senzaperaltro che, a fronte della revoca della procura generale, fossestato restituito il documento dal quale risultavano i suoi poterirappresentativi, onere che avrebbe fatto carico appunto alrappresentato.Osserva l’istante che, una volta intervenuta la revoca dellaprocura portata a conoscenza, sia del procuratore [OSCURATO:PERSONA] DeVito (il quale, ignorando la revoca, aveva – prima – stipulato ilcontratto con se stesso e – poi – con la E.On), sia del terzoacquirente, una nuova procura ovvero un’eventuale ratifica deicontratti stipulati dopo la revoca della procura avrebbe richiestoun atto avente forma scritta.Ad avviso del ricorrente, alcuna valenza di ratifica avrebbepotuto essere attribuita alla scrittura contestata del 14 marzo2011, in quanto certamente redatta in epoca anteriore ai contrattistipulati da [OSCURATO:PERSONA] con se stesso, nel maggio 2011, eda quest’ultimo con la società eolica, nel luglio 2011, sicché unaNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ratifica anteriore all’atto da ratificare non sarebbe statacontemplata in diritto.Quanto all’assunto secondo cui diverse circostanze fattualidesumibili dalla prova testimoniale assunta e lo stesso atto scritto– denominato scrittura de veritate del 14 marzo 2011 – sarebberostati incompatibili con la revoca della procura stessa, sostienel’istante che non avrebbe potuto ratificarsi la procura notarile giàrevocata, stante che gli atti notarili erano stati stipulati in virtùdella procura notarile revocata – revoca che avrebbe prodotto isuoi effetti definitivi all’epoca della ricezione –, e non già in forzadella scrittura de veritate.Inoltre, assume il ricorrente che, rispetto alla revocaeffettuata nelle forme di legge, con atto scritto notificato dalnotaio che aveva a suo tempo redatto la procura generale, unasuccessiva revoca o comunque modificazione o disapplicazionedella revoca medesima avrebbe dovuto risultare, a pena di nullità,da atto scritto, non solo perché la modifica della revoca dellaprocura, a suo tempo rilasciata con atto notarile, avrebbepresupposto un altro atto analogo, ma anche perché l’atto scrittosarebbe richiesto, in via generale, per la modifica di qualsiasiconvenzione resa per iscritto, né la scrittura de veritate del 14marzo 2011 avrebbe dimostrato tale persistente volontà distipulare gli atti con il procuratore designato.3.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degliartt. 1394 e 1395 c.c., in ordine all’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o allacontraddittoria motivazione, per avere la Corte territorialeNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026disatteso la pronuncia di annullamento del contratto concluso conse stesso da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] DeVito, in ragione della specificità dell’autorizzazione alla conclusionedi tale contratto, benché non fossero identificati i criteri dideterminazione dell’elemento essenziale del prezzo.Obietta l’istante che l’annullamento del contratto, ai sensidell’art. 1395 c.c., sarebbe stato escluso, ove vi fosse stata unadeterminazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare latutela del rappresentato, e non quando la generica autorizzazionedata dal rappresentato al rappresentante a vendere, anche a sestesso, non avesse contenuto un’indicazione in ordine al prezzodella compravendita, che fosse stata sufficiente ad impedireeventuali abusi a cura del rappresentante.Sicché, nella fattispecie, la previsione della facoltà dicontrarre con se stesso contenuta nella procura, di determinare ilprezzo di vendita, di vendere al prezzo ritenuto convenientesarebbe stata tale da non consentire l’individuazione di alcunapreventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbedovuto contenere.4.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa ladedotta inutilizzabilità della scrittura de veritate del 14 marzo2011, come eccepita in primo e secondo grado, e circa la valenzagiuridica di tale scrittura, che avrebbe sancito la nullità assolutadei contratti tutti per simulazione assoluta, con violazione degliartt. 1414 e ss. c.c. e con vizio della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., quanto al principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, per avere la Corte distrettuale affermatoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026che il documento non sarebbe risultato mai disconosciuto ocontestato dall’attore mentre, invece, sarebbe stato contestato.E ciò con precipuo riferimento alla mancanza dellacontestualità delle firme di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeVito, apposte successivamente.4.1.– Deve essere scrutinato, in via pregiudiziale, taleultimo motivo, che è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.360, quarto comma, c.p.c., ipotesi in ordine alla quale il vizio diomesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla efficacia di tale scrittura, in quantosottoscritta da tutti i germani [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre, sono statedecise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanzan. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.

L,Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.4.1.1.– In aggiunta, la sentenza impugnata ha specificatoche la sottoscrizione di tale atto, a cura di [OSCURATO:PERSONA] e FerdinandoDe [OSCURATO:PERSONA], era stata apposta in quella stessa data o anche in unadata successiva, ma comunque sempre anteriore o quantomenocoeva alla stipulazione dei citati contatti traslativi e voluti comemeramente apparenti, senza che alcun disconoscimento dellesottoscrizioni fosse stato effettuato.Sicché non assume rilevanza in sé la circostanza cheall’origine la scrittura fosse stata sottoscritta dal solo FrancescoDe [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA], in quanto comunque lesottoscrizioni postume delle altre parti le avrebbero conferitoefficacia, denotando l’intento di appropriarsi del suo contenuto.In proposito, si precisa che, in tema di simulazione, lacontrodichiarazione costituisce atto di accertamento o diriconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non siinserisce, come elemento essenziale, nel procedimentosimulatorio.

Essa, pertanto, non solo non deve essere coevaall’atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tuttii partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dallasola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quellache trae vantaggio dall’atto simulato (nella specie [OSCURATO:PERSONA] DeVito che ha sottoscritto, seppure in ipotesi successivamente, talescrittura) mentre assume, con la controdichiarazione, obblighidiversi e maggiori di quelli che le derivano dall’atto contro cuiquesta è redatta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 239 del 07/01/2025;Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019; Sez. 2, Sentenza n.Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20262203 del 30/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 14590 del01/10/2003).4.2.– A questo punto deve essere affrontato il primomotivo, che è fondato nei termini che seguono.4.2.1.– Anzitutto, la sentenza impugnata ha escluso, amonte, che nella fattispecie fosse stata integrata un’ipotesi diratifica, a cura del rappresentato, dei contratti stipulati dal falsusprocurator, ai sensi dell’art. 1399 c.c., il che avrebbe postulatoche l’atto di ratifica fosse stato successivo alla stipulazione degliPer converso, il ragionamento svolto dal giudice di merito siè incentrato sul rilievo a mente del quale, a fronte della revocadell’8 marzo 2011, in quanto portata a conoscenza delrappresentato e del terzo con mezzi idonei (ossia a mezzonotifica), il comportamento tenuto dal rappresentatosuccessivamente a tale revoca – e prima della stipula dei contrattidel 23 maggio 2011 e del 21 luglio 2011 – fosse statounivocamente indirizzato a confermare il potere rappresentativo incapo al rappresentante, tanto da lasciare emergere una sorta di“revoca della revoca” della procura notarile del 1° aprile 2008 o“ritiro” della revoca o un suo “ripensamento”.Segnatamente è stata richiamata la scrittura privata del 14marzo 2011, il cui contenuto avrebbe presupposto la perfettaconoscenza, da parte del rappresentato, di tutta l’attivitànegoziale fino a quel momento compiuta nel suo interesse dal suoprocuratore.

Inoltre, tale scrittura avrebbe rivelato, in modoincontestabile, la volontà di [OSCURATO:PERSONA], dimostrata giàpochi giorni dopo la revoca della procura datata 8 marzo 2011,Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ancor prima che di ciò il soggetto da lui nominato comerappresentante ne avesse ricevuto formale comunicazione, inmerito al pieno assenso prestato al trasferimento dei propriimmobili al fratello [OSCURATO:PERSONA], e tanto a riprova di una“riconferma”, ad opera del medesimo, in quel momento, dellafiducia riposta in relazione all’operato del germano, con lamanifestazione di un intento non contrario a che il predettopotesse continuare ad agire per suo nome e conto, avvalendosidella pregressa procura generale conferitagli.Siffatta conclusione – secondo le argomentazioni dellasentenza impugnata – sarebbe stata corroborata dall’esitodell’espletata attività istruttoria, da cui sarebbe emerso ilcontegno assunto dall’appellante nelle fasi immediatamenteantecedenti e successive all’avvenuto perfezionamento dei rogitinotarili del 23 maggio 2011, contegno che risultava essere –dapprima – di completa collaborazione rispetto alla necessariarogiti, in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studionotarile incaricato, sul presupposto, mai messo in discussione, chesarebbe stato il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel frangente, a contrattarenella veste di suo procuratore, e – poi – di assenza di lamentelaalcuna e anzi di manifestata soddisfazione, una volta venuto aconoscenza del perfezionamento dei suddetti rogiti, in conformitàalle modalità e ai termini suindicati.Tutti elementi che avrebbero assunto il significato dicomportamenti concludenti incompatibili con la volontà, da partedel predetto, di mantenere ferma la revoca della procura,Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026denotando piuttosto il “ripensamento” sopravvenuto, sul punto,nel soggetto che ne era stato l’autore.4.2.2.– In conseguenza, in adesione ai plurimi profili delmotivo sviluppati dal ricorrente, occorre interrogarsi sullaconfigurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, di una revoca (oritiro o ripensamento) della revoca della procura.All’uopo, si premette – e il relativo rilievo assume valenzadirimente – che la procura costituisce un negozio unilaterale,ricettizio ed astratto, essenzialmente revocabile, in quantoautonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, sicché larevoca “esternata” della procura determina l’estinzione del poteredi rappresentanza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23192 del23/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14067 del 08/07/2016; Sez. 2,Sentenza n. 7038 del 08/04/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5080 del29/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21897 del 21/10/2011; Sez. 2,Sentenza n. 1388 del 11/02/1998).Ancora, si evidenzia che la dichiarazione di modificazione orevoca della procura, quale atto negoziale unilaterale recettizio, èdestinata al terzo che contratti con il rappresentante.Ebbene, non sono richiesti particolari vincoli di forma per lamodifica o revoca, che dunque è atto a forma libera, sicché èvalida la revoca verbale o tacita di una procura solenne, rilasciataa fronte del compimento di un atto che richiedeva formeparticolari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1514 del 18/08/1948).Dunque, la revoca “espressa” non esige alcun vincolo diforma, anche allorché la procura attenga alla stipulazione di attiche richiedono la forma ad substantiam (in ordine ai quali lastessa procura deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità, exNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026art. 1392 c.c.), e conseguentemente il potere rappresentativo puòessere revocato anche tacitamente, attraverso l’assunzione, acura del rappresentato, di condotte incompatibili con lapersistenza della procura, come l’affidamento dellarappresentanza ad altro procuratore o il compimento dell’affaredirettamente da parte del rappresentato (Cass. Sez. 1, Sentenzan. 403 del 21/02/1970).Nondimeno detta revoca deve essere portata a conoscenzadei terzi con idonei mezzi partecipativi affinché sia opponibile,salvo che questi ne abbiano comunque avuto conoscenza almomento della conclusione del contratto o l’abbiano colposamenteignorata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26779 del 23/10/2018; Sez.2, Sentenza n. 3974 del 02/04/1993; Sez. 2, Sentenza n. 709 del15/02/1978).Soltanto in difetto di un’adeguata “esternazione” dellarevoca (esternazione il cui onere probatorio incombe sulrappresentato: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26779 del 23/10/2018;Sez. 2, Sentenza n. 3974 del 02/04/1993; Sez. 1, Sentenza n. 55del 06/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 709 del 15/02/1978; Sez. 2,Sentenza n. 1471 del 18/04/1975; quand’anche la revoca siaeffettuata con atto notarile: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3740 del15/11/1968), tale da renderla nota o conoscibile, ricorre l’ipotesidella rappresentanza apparente, con la conseguente efficacia deicontratti conclusi dal rappresentante, a tutela dell’affidamentoincolpevole del terzo.Sennonché non può essere condivisa la ricostruzione cui hasostanzialmente aderito la Corte d’appello, secondo cui sarebbepossibile revocare (ovvero ritirare o ripensare) la revoca (nellaNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026fattispecie formulata in modo espresso) di una procura (o ancorariconfermarla dopo la revoca), ripristinando così, di fatto, i poteridel rappresentante.Secondo questa impostazione, la volontà abdicativa delrappresentato potrebbe mutare, attraverso contegni concludenti,da portare a conoscenza dei terzi per essere efficaci, riattivandocosì la fiducia interrotta.Tanto in analogia con la previsione sulla revocazione dellarevocazione delle disposizioni testamentarie ex art. 681 c.c., chedetermina la reviviscenza delle disposizioni testamentarierevocate.Per contro, in termini normativi, non esiste una proceduraspecifica di “revoca della revoca” per ripristinare automaticamenteuna procura precedentemente revocata, ove la revoca abbiaprodotto effetti.Né è predicabile, all’esito, un’elaborazione sistematicafavorevole all’ammissibilità di un “ritiro” della revoca espressadella procura ormai “esternata” (e, pertanto, rilevante nel mondoesterno).Ed invero, una volta che la procura sia stata revocata e chesia stata portata a conoscenza dei terzi con idonei mezzipartecipativi, il potere di rappresentanza si estingue e la procuraperde ogni efficacia giuridica.Non basta un ripensamento postumo a ripristinare l’efficaciadella procura ormai cessata in conseguenza dell’inoltrata revoca.È infatti ontologicamente inconcepibile che, a fronte di unaprocura per così dire “perita” per volontà (debitamentemanifestata) del rappresentato, questi possa determinarneNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026successivamente la reviviscenza, in ragione di un suo“pentimento” successivo sul compimento e sull’esternazionedell’atto che ne ha provocato la “fine”.Sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinchéil potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato conlo stesso procuratore.4.2.2.1.– Al riguardo, il mero fatto che il rappresentantefosse munito del documento incorporante la procura notarileesibita al notaio, e dunque non restituita ai sensi dell’art. 1397c.c., senza che tale documento riportasse alcuna annotazionedella revoca della procura, non vale certo ad escludere in sél’efficacia della revoca, ove portata a conoscenza delrappresentato (che ha stipulato il contatto con se stesso il 23maggio 2011) e del terzo (che ha stipulato la scrittura privataautenticata del 21 luglio 2011) con mezzi idonei.Questo perché l’obbligo posto a carico del rappresentante direstituire al rappresentato il documento che incorpora la procuraeventualmente redatta per iscritto, al momento in cui cessano isuoi poteri per qualsiasi causa, non è un elemento costitutivodell’efficacia della revoca, bensì persegue il fine cautelativo dievitare abusi da parte del rappresentante verso il rappresentato esegnatamente che questi possa continuare la gestione degli affaridel gerito anche dopo l’estinzione del potere di rappresentanza(indipendentemente dalla loro efficacia).Nella medesima prospettiva, ribaltata, la norma dedicataalla giustificazione dei poteri rappresentativi del rappresentanteex art. 1393 c.c. è funzionale alla soddisfazione dei diritti dei terziNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026che contrattano con il rappresentante medesimo ad averecontezza dell’effettiva esistenza del potere rappresentativo.Si tratta, dunque, di previsioni di “garanzia” o rafforzative,che non attengono all’identificazione delle condizioni affinché ilpotere di rappresentanza possa ritenersi rispettivamente cessatoovvero vigente.Ne discende che, ove la revoca sia conosciuta o conoscibiledal terzo, l’atto negoziale posto in essere da detto terzo con ilrappresentante revocato resta inefficace, benché il procuratoreabbia mantenuto la disponibilità dell’eventuale atto scritto cheincorpora la procura.E a contrario il ritiro del documento che incorpora la procuranon esonera il rappresentato dall’onere di rendere nota ai terzil’estinzione della procura stessa, affinché possa determinarsi lacessazione del potere rappresentativo.Ed invero, come argomentato dalla pronuncia impugnata,detta circostanza (recte la disponibilità della procura in capo alrappresentante, senza alcuna annotazione della revoca) è valsasolo ad escludere la responsabilità del notaio rogante, in quantoignaro, senza colpa, di tale intervenuta revoca, tenuto conto delrichiamato contegno equivoco assunto dal rappresentatosuccessivamente alla disposizione di detta revoca (in ordine allafornitura degli incartamenti prodromici alla stipula dei rogiti e allamanifestazione di pieno gradimento per l’opera notarile prestata),tale da esonerarlo dall’onere di verificare l’esistenza di dettarevoca.Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20264.2.3.– Pertanto dovrà essere il giudice del rinvio arivalutare la fattispecie, tenendo conto delle direttrici innanzidelineate.Così come dovrà essere nuovamente ponderata (alla luce ditutti gli elementi fattuali che non possono essere valutati inquesta sede, come individuati dall’art. 2652, primo comma, n. 4,c.c.) la ricorrenza di un concreto interesse ad agire in ordine alladeclaratoria di inefficacia (recte di inoperatività di effetti) deicontratti con se stesso del 23 maggio 2011 per difetto di procuraconseguente all’intervenuta revoca, ove portata a conoscenza delrappresentante con idonei mezzi partecipativi, alla stregua dellaprospettata carenza di alcuna conseguenza pregiudizievole indanno del rappresentato – questione cui fa riferimento lapronuncia impugnata –, “in termini di reale ed effettiva perditadella titolarità di essi (recte dei diritti dominicali sui cespiti), néaltrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebberospettati proporzionalmente al loro valore, sulla base del contrattoda stipularsi con la società eolica, in forza della scrittura privatadel 14 marzo 2011 (quale controdichiarazione), che attestava lanatura fittizia dell’intestazione dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA]”.E ciò muovendo dall’assunto che l’accertamento dellasimulazione assoluta determina la nullità del negozio o delcontratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico chene giustifica il riconoscimento normativo (Cass. Sez. 2, Sentenzan. 7459 del 26/03/2018; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 9401 del10/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 32 del 14/01/1985; Sez. 3,Sentenza n. 677 del 30/01/1979; Sez. 3, Sentenza n. 578 del06/03/1970; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20736Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 22/07/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022;Sez. 6-1, Ordinanza n. 35052 del 17/11/2021).4.3.– Passando alla disamina del secondo motivo, ladoglianza è assorbita dall’accoglimento del precedentepregiudiziale motivo.Infatti, occorre preliminarmente indagare in meritoall’efficacia della revoca, tale da inibire in radice la persistenza delpotere rappresentativo in capo al rappresentante revocato, primadi affrontare il tema dell’eventuale annullabilità del contrattoconcluso con se stesso, che postula invece l’esistenza del potererappresentativo.5.– Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fattodecisivo circa la dedotta validità e utilizzabilità della consulenzatecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado ecompletamente ignorata dal giudice d’appello, con l’omessapronuncia sul sesto motivo, ovvero con carente od omessamotivazione, per avere la Corte del gravame mancato diconsiderare che i suoli originariamente agricoli ed arboratisarebbero divenuti industriali dopo la costruzione della centralinae la posa delle mega-pale.Deduce l’istante che non sarebbe stato comprovato in attiche il ricorrente avesse percepito la somma di euro 500.000,00,essendo stato invece deprivato di ogni bene.5.1.– Il motivo è inammissibile in ragione dell’integrazionedi un’ipotesi di “doppia conforme”.Né è stato puntualizzato in che termini la circostanzaaddotta – ossia la natura industriale dei suoli su cui è statoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026realizzato il parco eolico, suoli oggetto delle contrattazioniintervenute tra le parti – abbia inciso sull’esito decisorio.Sicché non si tratta di fatto storico decisivo.6.– Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa motivazionecirca il settimo e l’ottavo motivo di gravame, in ordine ai vizidell’autorizzazione unica regionale e dell’omessa/carentemotivazione sulle successive domande avanzate dall’attore, peravere la Corte di seconde cure mancato di rilevare leincongruenze di tale autorizzazione unica.6.1.– Il motivo è inammissibile, ricorrendo un’ipotesi di“doppia conforme” e in difetto di qualsiasi deduzione circal’incidenza sull’esito decisorio (ossia circa la potenziale idoneitàdella censura a scalfirne la ratio decidendi).7.– Con il sesto motivo il ricorrente adduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione circal’eccepita erroneità della condanna dell’attore alle speseprocessuali e l’insussistenza della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.7.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, all’esito del quale si determina la caducazione dei capidipendenti sulla regolamentazione delle spese di lite, che dovrànuovamente essere ponderata in base al principio di soccombenzache scaturirà dalla rivalutazione della vicenda giudiziale alla lucedel principio enunciato.8.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] DeNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026Vito, nella veste di erede di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dellacoincidenza della figura dell’appellante incidentale con quelladell’appellante principale, tale da determinare la sanatoria delvizio dell’appello incidentale.8.1.– Il motivo è infondato.La tardività dell’appello incidentale è stata, infatti,dichiarata alla stregua della diversa posizione assuntadall’appellante incidentale, quale erede della madre, con laproposizione di un autonomo atto di gravame.Atto rispetto al quale doveva essere valutata – come, ineffetti, è stata valutata – la tempestività del sotteso gravameincidentale.9.– Con l’ottavo motivo il ricorrente rileva, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omessa valutazione inordine alla carenza di ius postulandi dei difensori della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine alla mera dichiarazione disubentro alla E.On a seguito dell’operata fusione perincorporazione.9.1.– Il motivo è inammissibile.La censura è stata, infatti, sollevata per la prima volta insede di legittimità.E dunque si tratta di questione nuova, non sindacabile incassazione.Al riguardo, si rileva che con l’impugnazione, in sede dilegittimità, della sentenza d’appello non può essere messa indiscussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento disecondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità dellaprocura conferita dalla parte (nella specie dalla parte appellata),Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nellostesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbiaritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazionedell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29779 del 19/11/2024; Sez. 3,Sentenza n. 12461 del 18/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 22330del 24/10/2007).10.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essereaccolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il terzo, il quarto,il quinto e l’ottavo motivo sono inammissibili, il settimo èinfondato, il secondo e il sesto motivo sono assorbiti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, chedeciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendoconto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sullespese del giudizio di cassazione.«In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura siastata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzicon mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere dirappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficaciagiuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procuraaffinché il potere rappresentativo possa essere nuovamenteesercitato, non essendo all’uopo sufficiente una mera “revocadella revoca” della procura ormai estinta».

P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo delricorso, dichiara inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavomotivo, rigetta il settimo motivo e dichiara assorbiti i restantimotivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lessandro Parisi;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, in qualità di procuratoregenerale di DATTILO Maria, giusta procura per atto pubblico del19 giugno 2018, rep. n. 21.201, racc. n. 13.674, e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro –tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];PERRELLA Gianluca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MarcoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.188/2025, pubblicata il 24 febbraio 2025, asseritamente notificataa mezzo PEC il 25 febbraio 2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delricorrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aisensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –per delega rispettivamente degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Giuntoni – per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di MariaDattilo, e [OSCURATO:PERSONA] nonché per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Perrella.1.– Con atto di citazione notificato il 9 agosto 2014,Terme, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la E.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che –Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026previa declaratoria della risoluzione per inadempimento dei duecontratti di locazione e del contratto di costituzione del diritto disuperficie conclusi nel 2007 – fosse accertata la nullità ovveropronunciato l’annullamento del contratto preliminare del 25giugno 2008, dei contratti di vendita con se stesso del 23 maggio2011 e del contratto definitivo di costituzione del diritto disuperficie e di servitù e di concessione in locazione del 21 luglio2011 in favore della E.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tuttiesclusivamente stipulati da [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità diprocuratore generale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perconflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato, perdifetto del potere rappresentativo, per mancanza nel contratto delrequisito dell’accordo delle parti, per dolo contrattuale, con lacondanna della E.On al ripristino e alla restituzione dei terrenicontroversi nonché al risarcimento del danno per illegittimaoccupazione nonché con l’ulteriore condanna, per un verso, delnotaio rogante [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno permancanza di alcuna verifica che la procura generale rilasciata infavore di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata precedentemente revocatae, per altro verso, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per violazione deidoveri di diligenza e di rendiconto nonché di fedele adempimentodel mandato.Si costituiva in giudizio la E.[OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, pernon essere stata portata a conoscenza della revoca della procuracon mezzi idonei e per aver fatto affidamento sui controlli operatidal notaio rogante – verso cui, in subordine, chiedeva di esseretenuta indenne – e, in ogni caso, per l’avvenuta ratifica degliNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026effetti del contratto preliminare concluso il 25 giugno 2008, con laconseguente infondatezza della domanda risarcitoria.Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali concludevano per il rigetto delle pretese ex adversoavanzate, evidenziando: - che la procura generale conferita daritorsioni da parte di numerosi suoi creditori personali, in quantosoggetto aggredibile per importi milionari di debiti di gioco; - chel’intento dei germani [OSCURATO:PERSONA] era quello di far confluire soloformalmente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] tutti i terreniinteressati nell’affare con E.On, per mezzo dei menzionati atti dicompravendita, mentre i rapporti di credito e debito tra fratelliderivanti dal contratto definitivo erano stati regolati da unascrittura privata de veritate del 14 marzo 2011, che attestava lasimulazione assoluta degli atti, essendo i reali proprietari i trefratelli in parti uguali.In via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata lasimulazione assoluta delle vendite del 23 maggio 2011 in favore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva ancora [OSCURATO:PERSONA], il quale negava ogniaddebito in ordine ai rogiti del 23 maggio 2011, per avereconformato la sua condotta ai canoni di diligenza qualificata,anche in ragione del contegno assunto da [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva incaricato direttamente il notaio a compiere gliaccertamenti prodromici alla stipula degli atti, avvisandolo di averconferito procura generale al fratello [OSCURATO:PERSONA], recandosi pressolo studio notarile per seguire l’evoluzione della pratica eNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026manifestando la sua soddisfazione successivamente alperfezionamento dei rogiti.Nel corso del giudizio spiegavano intervento [OSCURATO:PERSONA] DeVito, anche in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], che si opponeva all’accoglimento delledomande proposte dall’attore.Sempre in corso di causa era respinta la richiesta diautorizzazione del sequestro giudiziario dei beni controversiavanzata dall’attore, era formulata querela incidentale di falso,era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenzatecnica d’ufficio.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 282/2022,depositata il 19 aprile 2022, previa declaratoria di inammissibilitàdell’intervento autonomo spiegato da [OSCURATO:PERSONA] qualeerede della madre [OSCURATO:PERSONA], rigettava tutte le domandeproposte dall’attore e, in parziale accoglimento della domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] egermani [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], in ordineall’intestazione esclusiva della proprietà dei terreni oggetto deicontratti contestati in capo a [OSCURATO:PERSONA], con la condannadell’attore alla refusione delle spese di lite, comprese quellerelative alla fase cautelare, oltre che al pagamento di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.2.– Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022,primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto delle domande diNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026invalidità proposte, in ragione della revoca della procura portata aconoscenza del rappresentante e del terzo prima del compimentodegli atti suddetti, mediante notifica del 5 aprile 2011, con laconseguente stipulazione da parte di un falsus procurator; 2) lamancanza di alcun atto di ratifica successivo alla stipulazione ditali atti ad opera dell’interessato, che avrebbe dovuto rivestire laforma scritta ad substantiam, non potendo attribuirsi alla scritturaprivata del 14 marzo 2011 alcuna valenza in tal senso, poiché sitrattava di atto risalente ad epoca anteriore ai contratti delmaggio e del luglio 2011; 3) la sussistenza dei presupposti perdisporre l’annullamento dei contratti di vendita di beni immobili edelle quote di comproprietà, come stipulati da [OSCURATO:PERSONA] se stesso, giusta atti notarili del 23 maggio 2011, inconsiderazione della genericità della procura in punto diconferimento al rappresentante del potere specifico di contrarrecon se stesso e dell’assenza di qualsiasi predeterminazione deglielementi negoziali essenziali dell’atto da compiersi; 4) l’invaliditàderivata dei contratti successivamente stipulati da [OSCURATO:PERSONA] DeVito con la società eolica, a partire dall’atto del 21 luglio 2011; 5)l’erronea dichiarazione della simulazione assoluta degli atti, sullascorta della scrittura privata de veritate del 14 marzo 2011,stante che le firme presenti in calce ad essa di [OSCURATO:PERSONA] ema solo successivamente, come dedotto con la proposta quereladi falso; 6) l’ammissibilità della svolta consulenza tecnica d’ufficioestimativa; 7) l’esistenza di vizi dell’autorizzazione amministrativarelativa alla realizzazione del parco eolico, rilevante ai finidell’emersione del contegno illecito e fraudolento della societàNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026eolica; 8) l’omessa o carente motivazione sul rigetto delledomande di risoluzione dei contratti del 2007 e di risarcimentodanni nonché di accertamento dell’invalidità del preliminare del 25giugno 2008; 9) l’erronea condanna al pagamento di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazionedi procuratore di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., giàE.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], i qualiinstavano per il rigetto dell’appello.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegava appello incidentale,richiamando le conclusioni dell’appello principale.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diCatanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appelloprincipale e dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l’originariocontratto preliminare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàeolica con atto pubblico del 25 giugno 2008, debitamentetrascritto, era stato stipulato in forza di procura notarileconferitagli dal fratello [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1° aprile 2008, procuraall’epoca perfettamente valida ed efficace, cui seguivano lecomunicazioni di [OSCURATO:PERSONA], indirizzate per iscritto allasocietà controparte contrattuale, tese ad ottenere l’adempimentodirettamente nei suoi confronti degli impegni assunti attraverso laNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026formalizzazione delle pregresse intese, così da averne fattocomunque univocamente propri tutti gli effetti; b) che, in ordine airogiti notarili stipulati con se stesso da [OSCURATO:PERSONA] il 23maggio 2011, nella sua veste di rappresentante del fratellodella procura da parte del rappresentato, assumeva decisivarilevanza la scrittura privata del 14 marzo 2011, il cui contenutopresupponeva la perfetta conoscenza, da parte del rappresentato,di tutta l’attività negoziale fino a quel momento compiuta nel suointeresse dal suo procuratore e rivelava, in modo incontestabile,la di lui volontà, dimostrata già pochi giorni dopo la revoca dellaprocura datata 8 marzo 2011, ancor prima che di ciò il soggettoda lui nominato come rappresentante ne avesse ricevuto formalecomunicazione, in merito al pieno assenso prestato altrasferimento dei propri immobili al fratello [OSCURATO:PERSONA], etanto a riprova di una riconferma, ad opera del medesimo, in quelmomento, della propria fiducia in relazione all’operato delgermano, con la manifestazione di un intento non contrario a cheil predetto potesse continuare ad agire per suo nome e conto,avvalendosi della pregressa procura generale conferitagli; c) checiò era confermato dall’espletata attività istruttoria, in ordine alcontegno assunto dall’appellante nelle fasi immediatamenteantecedenti e successive all’avvenuto perfezionamento dei rogitinotarili del 23 maggio 2011, contegno che risultava essere –dapprima – di completa collaborazione rispetto alla necessariarogiti, in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studionotarile incaricato, sul presupposto, mai messo in discussione, cheNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026sarebbe stato il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel frangente, a contrattarenella veste di suo procuratore, e – poi – di assenza di lamentelaalcuna e anzi di manifestata soddisfazione, una volta venuto aconoscenza del perfezionamento dei suddetti, in conformità allemodalità e ai termini suindicati, tutti elementi che assumevano ilsignificato di comportamenti concludenti incompatibili con lavolontà, da parte del predetto, di mantenere ferma la revoca dellaprocura, denotando piuttosto il ripensamento sopravvenuto, sulpunto, nel soggetto che ne era stato l’autore; d) che non eracondivisibile il rilievo secondo cui, all’esito della revoca, sarebbestato necessario che il soggetto interessato avesse provveduto alconferimento al rappresentato di una nuova procura, insostituzione di quella in precedenza revocata, soccorrendo in temala risolutiva considerazione che la stipula degli atti traslativi eraperfettamente rispondente alla sua volontà, ma anche alcontestuale intento, da costui condiviso, che detto trasferimentodei propri beni a terzi fosse meramente fittizio e apparente,sicché, quand’anche gli stessi atti, a seguito della revoca dellaprocura, fossero stati eventualmente compiuti personalmente dalmedesimo, in ogni caso, dalle suddette stipulazioni giammaisarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in suo danno, intermini di reale ed effettiva perdita della titolarità di essi, néaltrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebberospettati proporzionalmente al loro valore, sulla base del contrattoda stipularsi con la società eolica, in forza della scrittura privatadel 14 marzo 2011, che attestava la natura fittiziadell’intestazione dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA]; e) che laprocura generale rilasciata per atto notarile del 1° aprile 2008Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026prevedeva che il nominato procuratore fosse espressamentefacultato a contrarre con se stesso, ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 1395 c.c., in forza di una previa intesa concordata tra leparti, nel più ampio quadro della regolamentazione dei rapportiall’epoca intercorrenti con la società eolica, in cui era coinvoltoperaltro l’intero compendio immobiliare facente capo al nucleofamiliare [OSCURATO:PERSONA]Todaro; f) che poteva ragionevolmenteescludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito, nell’evenienza indiscussione, in uno stato soggettivo di mala fede, sol perché, altempo, era stato già notiziato della revoca della procura da partedel germano, laddove, invece, era emerso il comportamentounivoco, in concreto, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], all’indomanidella revoca della procura, in termini oggettivamente incompatibilicon l’intento di mantenerla ferma e, dunque, di tacito assenso dalmedesimo prestato a che il soggetto già nominato come suorappresentante potesse continuare ad avvalersene per le finalitàconcordate; g) che, quanto alla posizione del notaio rogante, ilprofessionista era esonerato dai controlli in ordine alla persistentevalidità ed efficacia, al tempo, della procura generale a vendererilasciata ed esibita, nel frangente, dal rappresentante, per nonesserne stata a costui richiesta la restituzione da parte delrappresentato; e d’altronde le eventuali verifiche in tal senso nonavrebbero consentito al medesimo di accertare la già intervenutarevoca all’epoca, attesa la mancata annotazione degli estremi diquest’ultima sulla procura originaria, sicché, in ogni caso, nessunaefficacia causale avrebbe potuto, in concreto, dispiegarenell’occorso il presunto comportamento colpevolmente omissivo inquestione, in ragione dell’acclarata piena rispondenza delNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026perfezionamento degli atti di compravendita suindicati alla volontàdi [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo sia del loro contenutotraslativo, sia del compimento di essi da parte del germano in suarappresentanza, in forza di un implicito intento del predettocontrario alla revoca della procura in precedenza formalizzata; h)che, quanto alla posizione della società eolica, la contraentesuddetta, all’epoca della scrittura privata autenticata sottoscritta il21 luglio 2011, si era trovata a fare ragionevole affidamento inordine alla qualità della propria controparte contrattuale disoggetto pienamente titolato alla sottoscrizione dell’accordo,essendo risultato costui avere acquistato validamente la proprietàin via esclusiva dei beni oggetto del negozio, sulla base dipregressi atti di compravendita redatti per atto pubblico, conl’assistenza di un pubblico ufficiale, e come tali dotati del crisma dipiena efficacia fidefacente, restando del tutto irrilevante, alriguardo, alla stregua di quanto testé evidenziato, ogni questionerelativa all’accertamento del se la società eolica potesseconsiderarsi o meno essere stata portata a conoscenza, con mezziadeguati, dell’intervenuta revoca, da parte di [OSCURATO:PERSONA],della procura in precedenza rilasciata al proprio germano, e ciò aseguito dell’informazione ricevuta da parte di costui, tramitecomunicazione scritta inviata via fax il 23 giugno 2011 ovveroverbalmente, in occasione di un incontro di persona avuto con ilmedesimo, per come riferito dai testi escussi; i) che dovevaessere confermato l’avvenuto perfezionamento del negoziodissimulato di cui alla scrittura privata de veritate del 14 marzo2011, mediante apposizione su questa, oltre che dellesottoscrizioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della di lui madre –Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026mai disconosciute –, anche delle sottoscrizioni – neppurecontestate nella loro autenticità – di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeVito, in quella stessa data o anche in una data successiva, macomunque sempre anteriore o quantomeno coeva alla stipulazionedei citati contratti traslativi e voluti come meramente apparenti,secondo l’inequivoco comune intento manifestato in merito dalleparti, alla stregua del pacifico ed incontestato contenuto dell’attosuddetto; l) che, quanto al preliminare del 25 giugno 2008,doveva farsi riferimento alla declaratoria pronunciata nellasentenza di primo grado di prescrizione della domanda diannullamento, avverso la quale l’appellante non aveva propostoalcuna specifica ragione di doglianza; m) che, in ordine aicontratti del 2007, difettava qualsiasi inadempimento della societàeolica, attesa l’operatività degli obblighi di pagamento solo apartire dalla successiva sottoscrizione dell’atto in formaautenticata, per la quale era stato fissato un termine entro cui lacontroparte avrebbe, a sua volta, correlativamente dovutoprovvedere alla cancellazione delle ipoteche e delle trascrizionipregiudizievoli gravanti sui terreni, senza che si fosse tuttaviaproceduto alla formalizzazione degli accordi nei termini pattuiti,con la conseguente definitiva inesigibilità di alcun importo neiconfronti della società; n) che, con riguardo all’interposto appelloincidentale, se ne imponeva, in via del tutto preliminare, ladeclaratoria di inammissibilità, stante che detta impugnazione erastata svolta con comparsa di costituzione e risposta depositataagli atti di causa in data 23 novembre 2022, sicché risultavadispiegata oltre il termine prescritto, a pena di decadenza, di 20Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026giorni prima della data di udienza indicata nell’atto di citazione del25 novembre 2022.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a otto motivi, [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito, con separati controricorsi, A) [OSCURATO:PERSONA] DeVito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di MariaDattilo, e [OSCURATO:PERSONA]; B) la [OSCURATO:SOCIETA].,già E.ON [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; C) [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378,secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primo luogo, si rileva che il ricorso è procedibile,sebbene non sia stata prodotta la relata di notifica della sentenzaimpugnata, notifica asseritamente avvenuta via PEC il 25 febbraio2025.E tanto perché la notifica del ricorso introduttivo del giudiziodi legittimità si è perfezionata a mezzo PEC il 25 aprile 2025, ossiaentro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione dellapronuncia impugnata, risalente al 24 febbraio 2025 (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 21749 del 29/07/2025; Sez. 6, Ordinanza n. 15832del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019;Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20262.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 1350, 1387, 1388, 1396, 1392, 1397, 1398e 1399 c.c. circa la presunta ratifica di atti notarili nulli, per difettodi procura a contrarre, ratifica asseritamente avvenuta percomportamento concludente, per avere la Corte di merito ritenutoche, essendo il rappresentato perfettamente a conoscenza dellastipulazione di tutti i contratti intercorsi negli anni 2008 e anchedei contratti definitivi del 2011, avrebbe ratificato ogni eventualevizio del potere rappresentativo, con la conseguente validità edefficacia di ogni atto negoziale compiuto in suo nome, senzaperaltro che, a fronte della revoca della procura generale, fossestato restituito il documento dal quale risultavano i suoi poterirappresentativi, onere che avrebbe fatto carico appunto alrappresentato.Osserva l’istante che, una volta intervenuta la revoca dellaprocura portata a conoscenza, sia del procuratore [OSCURATO:PERSONA] DeVito (il quale, ignorando la revoca, aveva – prima – stipulato ilcontratto con se stesso e – poi – con la E.On), sia del terzoacquirente, una nuova procura ovvero un’eventuale ratifica deicontratti stipulati dopo la revoca della procura avrebbe richiestoun atto avente forma scritta.Ad avviso del ricorrente, alcuna valenza di ratifica avrebbepotuto essere attribuita alla scrittura contestata del 14 marzo2011, in quanto certamente redatta in epoca anteriore ai contrattistipulati da [OSCURATO:PERSONA] con se stesso, nel maggio 2011, eda quest’ultimo con la società eolica, nel luglio 2011, sicché unaNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ratifica anteriore all’atto da ratificare non sarebbe statacontemplata in diritto.Quanto all’assunto secondo cui diverse circostanze fattualidesumibili dalla prova testimoniale assunta e lo stesso atto scritto– denominato scrittura de veritate del 14 marzo 2011 – sarebberostati incompatibili con la revoca della procura stessa, sostienel’istante che non avrebbe potuto ratificarsi la procura notarile giàrevocata, stante che gli atti notarili erano stati stipulati in virtùdella procura notarile revocata – revoca che avrebbe prodotto isuoi effetti definitivi all’epoca della ricezione –, e non già in forzadella scrittura de veritate.Inoltre, assume il ricorrente che, rispetto alla revocaeffettuata nelle forme di legge, con atto scritto notificato dalnotaio che aveva a suo tempo redatto la procura generale, unasuccessiva revoca o comunque modificazione o disapplicazionedella revoca medesima avrebbe dovuto risultare, a pena di nullità,da atto scritto, non solo perché la modifica della revoca dellaprocura, a suo tempo rilasciata con atto notarile, avrebbepresupposto un altro atto analogo, ma anche perché l’atto scrittosarebbe richiesto, in via generale, per la modifica di qualsiasiconvenzione resa per iscritto, né la scrittura de veritate del 14marzo 2011 avrebbe dimostrato tale persistente volontà distipulare gli atti con il procuratore designato.3.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degliartt. 1394 e 1395 c.c., in ordine all’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o allacontraddittoria motivazione, per avere la Corte territorialeNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026disatteso la pronuncia di annullamento del contratto concluso conse stesso da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] DeVito, in ragione della specificità dell’autorizzazione alla conclusionedi tale contratto, benché non fossero identificati i criteri dideterminazione dell’elemento essenziale del prezzo.Obietta l’istante che l’annullamento del contratto, ai sensidell’art. 1395 c.c., sarebbe stato escluso, ove vi fosse stata unadeterminazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare latutela del rappresentato, e non quando la generica autorizzazionedata dal rappresentato al rappresentante a vendere, anche a sestesso, non avesse contenuto un’indicazione in ordine al prezzodella compravendita, che fosse stata sufficiente ad impedireeventuali abusi a cura del rappresentante.Sicché, nella fattispecie, la previsione della facoltà dicontrarre con se stesso contenuta nella procura, di determinare ilprezzo di vendita, di vendere al prezzo ritenuto convenientesarebbe stata tale da non consentire l’individuazione di alcunapreventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbedovuto contenere.4.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa ladedotta inutilizzabilità della scrittura de veritate del 14 marzo2011, come eccepita in primo e secondo grado, e circa la valenzagiuridica di tale scrittura, che avrebbe sancito la nullità assolutadei contratti tutti per simulazione assoluta, con violazione degliartt. 1414 e ss. c.c. e con vizio della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., quanto al principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, per avere la Corte distrettuale affermatoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026che il documento non sarebbe risultato mai disconosciuto ocontestato dall’attore mentre, invece, sarebbe stato contestato.E ciò con precipuo riferimento alla mancanza dellacontestualità delle firme di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeVito, apposte successivamente.4.1.– Deve essere scrutinato, in via pregiudiziale, taleultimo motivo, che è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.360, quarto comma, c.p.c., ipotesi in ordine alla quale il vizio diomesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla efficacia di tale scrittura, in quantosottoscritta da tutti i germani [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre, sono statedecise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanzan. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L,Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.4.1.1.– In aggiunta, la sentenza impugnata ha specificatoche la sottoscrizione di tale atto, a cura di [OSCURATO:PERSONA] e FerdinandoDe [OSCURATO:PERSONA], era stata apposta in quella stessa data o anche in unadata successiva, ma comunque sempre anteriore o quantomenocoeva alla stipulazione dei citati contatti traslativi e voluti comemeramente apparenti, senza che alcun disconoscimento dellesottoscrizioni fosse stato effettuato.Sicché non assume rilevanza in sé la circostanza cheall’origine la scrittura fosse stata sottoscritta dal solo FrancescoDe [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA], in quanto comunque lesottoscrizioni postume delle altre parti le avrebbero conferitoefficacia, denotando l’intento di appropriarsi del suo contenuto.In proposito, si precisa che, in tema di simulazione, lacontrodichiarazione costituisce atto di accertamento o diriconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non siinserisce, come elemento essenziale, nel procedimentosimulatorio. Essa, pertanto, non solo non deve essere coevaall’atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tuttii partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dallasola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quellache trae vantaggio dall’atto simulato (nella specie [OSCURATO:PERSONA] DeVito che ha sottoscritto, seppure in ipotesi successivamente, talescrittura) mentre assume, con la controdichiarazione, obblighidiversi e maggiori di quelli che le derivano dall’atto contro cuiquesta è redatta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 239 del 07/01/2025;Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019; Sez. 2, Sentenza n.Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20262203 del 30/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 14590 del01/10/2003).4.2.– A questo punto deve essere affrontato il primomotivo, che è fondato nei termini che seguono.4.2.1.– Anzitutto, la sentenza impugnata ha escluso, amonte, che nella fattispecie fosse stata integrata un’ipotesi diratifica, a cura del rappresentato, dei contratti stipulati dal falsusprocurator, ai sensi dell’art. 1399 c.c., il che avrebbe postulatoche l’atto di ratifica fosse stato successivo alla stipulazione degliPer converso, il ragionamento svolto dal giudice di merito siè incentrato sul rilievo a mente del quale, a fronte della revocadell’8 marzo 2011, in quanto portata a conoscenza delrappresentato e del terzo con mezzi idonei (ossia a mezzonotifica), il comportamento tenuto dal rappresentatosuccessivamente a tale revoca – e prima della stipula dei contrattidel 23 maggio 2011 e del 21 luglio 2011 – fosse statounivocamente indirizzato a confermare il potere rappresentativo incapo al rappresentante, tanto da lasciare emergere una sorta di“revoca della revoca” della procura notarile del 1° aprile 2008 o“ritiro” della revoca o un suo “ripensamento”.Segnatamente è stata richiamata la scrittura privata del 14marzo 2011, il cui contenuto avrebbe presupposto la perfettaconoscenza, da parte del rappresentato, di tutta l’attivitànegoziale fino a quel momento compiuta nel suo interesse dal suoprocuratore. Inoltre, tale scrittura avrebbe rivelato, in modoincontestabile, la volontà di [OSCURATO:PERSONA], dimostrata giàpochi giorni dopo la revoca della procura datata 8 marzo 2011,Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ancor prima che di ciò il soggetto da lui nominato comerappresentante ne avesse ricevuto formale comunicazione, inmerito al pieno assenso prestato al trasferimento dei propriimmobili al fratello [OSCURATO:PERSONA], e tanto a riprova di una“riconferma”, ad opera del medesimo, in quel momento, dellafiducia riposta in relazione all’operato del germano, con lamanifestazione di un intento non contrario a che il predettopotesse continuare ad agire per suo nome e conto, avvalendosidella pregressa procura generale conferitagli.Siffatta conclusione – secondo le argomentazioni dellasentenza impugnata – sarebbe stata corroborata dall’esitodell’espletata attività istruttoria, da cui sarebbe emerso ilcontegno assunto dall’appellante nelle fasi immediatamenteantecedenti e successive all’avvenuto perfezionamento dei rogitinotarili del 23 maggio 2011, contegno che risultava essere –dapprima – di completa collaborazione rispetto alla necessariarogiti, in occasione dei plurimi accessi effettuati presso lo studionotarile incaricato, sul presupposto, mai messo in discussione, chesarebbe stato il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel frangente, a contrattarenella veste di suo procuratore, e – poi – di assenza di lamentelaalcuna e anzi di manifestata soddisfazione, una volta venuto aconoscenza del perfezionamento dei suddetti rogiti, in conformitàalle modalità e ai termini suindicati.Tutti elementi che avrebbero assunto il significato dicomportamenti concludenti incompatibili con la volontà, da partedel predetto, di mantenere ferma la revoca della procura,Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026denotando piuttosto il “ripensamento” sopravvenuto, sul punto,nel soggetto che ne era stato l’autore.4.2.2.– In conseguenza, in adesione ai plurimi profili delmotivo sviluppati dal ricorrente, occorre interrogarsi sullaconfigurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, di una revoca (oritiro o ripensamento) della revoca della procura.All’uopo, si premette – e il relativo rilievo assume valenzadirimente – che la procura costituisce un negozio unilaterale,ricettizio ed astratto, essenzialmente revocabile, in quantoautonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, sicché larevoca “esternata” della procura determina l’estinzione del poteredi rappresentanza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23192 del23/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14067 del 08/07/2016; Sez. 2,Sentenza n. 7038 del 08/04/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5080 del29/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21897 del 21/10/2011; Sez. 2,Sentenza n. 1388 del 11/02/1998).Ancora, si evidenzia che la dichiarazione di modificazione orevoca della procura, quale atto negoziale unilaterale recettizio, èdestinata al terzo che contratti con il rappresentante.Ebbene, non sono richiesti particolari vincoli di forma per lamodifica o revoca, che dunque è atto a forma libera, sicché èvalida la revoca verbale o tacita di una procura solenne, rilasciataa fronte del compimento di un atto che richiedeva formeparticolari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1514 del 18/08/1948).Dunque, la revoca “espressa” non esige alcun vincolo diforma, anche allorché la procura attenga alla stipulazione di attiche richiedono la forma ad substantiam (in ordine ai quali lastessa procura deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità, exNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026art. 1392 c.c.), e conseguentemente il potere rappresentativo puòessere revocato anche tacitamente, attraverso l’assunzione, acura del rappresentato, di condotte incompatibili con lapersistenza della procura, come l’affidamento dellarappresentanza ad altro procuratore o il compimento dell’affaredirettamente da parte del rappresentato (Cass. Sez. 1, Sentenzan. 403 del 21/02/1970).Nondimeno detta revoca deve essere portata a conoscenzadei terzi con idonei mezzi partecipativi affinché sia opponibile,salvo che questi ne abbiano comunque avuto conoscenza almomento della conclusione del contratto o l’abbiano colposamenteignorata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26779 del 23/10/2018; Sez.2, Sentenza n. 3974 del 02/04/1993; Sez. 2, Sentenza n. 709 del15/02/1978).Soltanto in difetto di un’adeguata “esternazione” dellarevoca (esternazione il cui onere probatorio incombe sulrappresentato: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26779 del 23/10/2018;Sez. 2, Sentenza n. 3974 del 02/04/1993; Sez. 1, Sentenza n. 55del 06/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 709 del 15/02/1978; Sez. 2,Sentenza n. 1471 del 18/04/1975; quand’anche la revoca siaeffettuata con atto notarile: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3740 del15/11/1968), tale da renderla nota o conoscibile, ricorre l’ipotesidella rappresentanza apparente, con la conseguente efficacia deicontratti conclusi dal rappresentante, a tutela dell’affidamentoincolpevole del terzo.Sennonché non può essere condivisa la ricostruzione cui hasostanzialmente aderito la Corte d’appello, secondo cui sarebbepossibile revocare (ovvero ritirare o ripensare) la revoca (nellaNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026fattispecie formulata in modo espresso) di una procura (o ancorariconfermarla dopo la revoca), ripristinando così, di fatto, i poteridel rappresentante.Secondo questa impostazione, la volontà abdicativa delrappresentato potrebbe mutare, attraverso contegni concludenti,da portare a conoscenza dei terzi per essere efficaci, riattivandocosì la fiducia interrotta.Tanto in analogia con la previsione sulla revocazione dellarevocazione delle disposizioni testamentarie ex art. 681 c.c., chedetermina la reviviscenza delle disposizioni testamentarierevocate.Per contro, in termini normativi, non esiste una proceduraspecifica di “revoca della revoca” per ripristinare automaticamenteuna procura precedentemente revocata, ove la revoca abbiaprodotto effetti.Né è predicabile, all’esito, un’elaborazione sistematicafavorevole all’ammissibilità di un “ritiro” della revoca espressadella procura ormai “esternata” (e, pertanto, rilevante nel mondoesterno).Ed invero, una volta che la procura sia stata revocata e chesia stata portata a conoscenza dei terzi con idonei mezzipartecipativi, il potere di rappresentanza si estingue e la procuraperde ogni efficacia giuridica.Non basta un ripensamento postumo a ripristinare l’efficaciadella procura ormai cessata in conseguenza dell’inoltrata revoca.È infatti ontologicamente inconcepibile che, a fronte di unaprocura per così dire “perita” per volontà (debitamentemanifestata) del rappresentato, questi possa determinarneNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026successivamente la reviviscenza, in ragione di un suo“pentimento” successivo sul compimento e sull’esternazionedell’atto che ne ha provocato la “fine”.Sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinchéil potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato conlo stesso procuratore.4.2.2.1.– Al riguardo, il mero fatto che il rappresentantefosse munito del documento incorporante la procura notarileesibita al notaio, e dunque non restituita ai sensi dell’art. 1397c.c., senza che tale documento riportasse alcuna annotazionedella revoca della procura, non vale certo ad escludere in sél’efficacia della revoca, ove portata a conoscenza delrappresentato (che ha stipulato il contatto con se stesso il 23maggio 2011) e del terzo (che ha stipulato la scrittura privataautenticata del 21 luglio 2011) con mezzi idonei.Questo perché l’obbligo posto a carico del rappresentante direstituire al rappresentato il documento che incorpora la procuraeventualmente redatta per iscritto, al momento in cui cessano isuoi poteri per qualsiasi causa, non è un elemento costitutivodell’efficacia della revoca, bensì persegue il fine cautelativo dievitare abusi da parte del rappresentante verso il rappresentato esegnatamente che questi possa continuare la gestione degli affaridel gerito anche dopo l’estinzione del potere di rappresentanza(indipendentemente dalla loro efficacia).Nella medesima prospettiva, ribaltata, la norma dedicataalla giustificazione dei poteri rappresentativi del rappresentanteex art. 1393 c.c. è funzionale alla soddisfazione dei diritti dei terziNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026che contrattano con il rappresentante medesimo ad averecontezza dell’effettiva esistenza del potere rappresentativo.Si tratta, dunque, di previsioni di “garanzia” o rafforzative,che non attengono all’identificazione delle condizioni affinché ilpotere di rappresentanza possa ritenersi rispettivamente cessatoovvero vigente.Ne discende che, ove la revoca sia conosciuta o conoscibiledal terzo, l’atto negoziale posto in essere da detto terzo con ilrappresentante revocato resta inefficace, benché il procuratoreabbia mantenuto la disponibilità dell’eventuale atto scritto cheincorpora la procura.E a contrario il ritiro del documento che incorpora la procuranon esonera il rappresentato dall’onere di rendere nota ai terzil’estinzione della procura stessa, affinché possa determinarsi lacessazione del potere rappresentativo.Ed invero, come argomentato dalla pronuncia impugnata,detta circostanza (recte la disponibilità della procura in capo alrappresentante, senza alcuna annotazione della revoca) è valsasolo ad escludere la responsabilità del notaio rogante, in quantoignaro, senza colpa, di tale intervenuta revoca, tenuto conto delrichiamato contegno equivoco assunto dal rappresentatosuccessivamente alla disposizione di detta revoca (in ordine allafornitura degli incartamenti prodromici alla stipula dei rogiti e allamanifestazione di pieno gradimento per l’opera notarile prestata),tale da esonerarlo dall’onere di verificare l’esistenza di dettarevoca.Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/20264.2.3.– Pertanto dovrà essere il giudice del rinvio arivalutare la fattispecie, tenendo conto delle direttrici innanzidelineate.Così come dovrà essere nuovamente ponderata (alla luce ditutti gli elementi fattuali che non possono essere valutati inquesta sede, come individuati dall’art. 2652, primo comma, n. 4,c.c.) la ricorrenza di un concreto interesse ad agire in ordine alladeclaratoria di inefficacia (recte di inoperatività di effetti) deicontratti con se stesso del 23 maggio 2011 per difetto di procuraconseguente all’intervenuta revoca, ove portata a conoscenza delrappresentante con idonei mezzi partecipativi, alla stregua dellaprospettata carenza di alcuna conseguenza pregiudizievole indanno del rappresentato – questione cui fa riferimento lapronuncia impugnata –, “in termini di reale ed effettiva perditadella titolarità di essi (recte dei diritti dominicali sui cespiti), néaltrimenti dei correlativi proventi economici che gli sarebberospettati proporzionalmente al loro valore, sulla base del contrattoda stipularsi con la società eolica, in forza della scrittura privatadel 14 marzo 2011 (quale controdichiarazione), che attestava lanatura fittizia dell’intestazione dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA]”.E ciò muovendo dall’assunto che l’accertamento dellasimulazione assoluta determina la nullità del negozio o delcontratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico chene giustifica il riconoscimento normativo (Cass. Sez. 2, Sentenzan. 7459 del 26/03/2018; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 9401 del10/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 32 del 14/01/1985; Sez. 3,Sentenza n. 677 del 30/01/1979; Sez. 3, Sentenza n. 578 del06/03/1970; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20736Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 22/07/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022;Sez. 6-1, Ordinanza n. 35052 del 17/11/2021).4.3.– Passando alla disamina del secondo motivo, ladoglianza è assorbita dall’accoglimento del precedentepregiudiziale motivo.Infatti, occorre preliminarmente indagare in meritoall’efficacia della revoca, tale da inibire in radice la persistenza delpotere rappresentativo in capo al rappresentante revocato, primadi affrontare il tema dell’eventuale annullabilità del contrattoconcluso con se stesso, che postula invece l’esistenza del potererappresentativo.5.– Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fattodecisivo circa la dedotta validità e utilizzabilità della consulenzatecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado ecompletamente ignorata dal giudice d’appello, con l’omessapronuncia sul sesto motivo, ovvero con carente od omessamotivazione, per avere la Corte del gravame mancato diconsiderare che i suoli originariamente agricoli ed arboratisarebbero divenuti industriali dopo la costruzione della centralinae la posa delle mega-pale.Deduce l’istante che non sarebbe stato comprovato in attiche il ricorrente avesse percepito la somma di euro 500.000,00,essendo stato invece deprivato di ogni bene.5.1.– Il motivo è inammissibile in ragione dell’integrazionedi un’ipotesi di “doppia conforme”.Né è stato puntualizzato in che termini la circostanzaaddotta – ossia la natura industriale dei suoli su cui è statoNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026realizzato il parco eolico, suoli oggetto delle contrattazioniintervenute tra le parti – abbia inciso sull’esito decisorio.Sicché non si tratta di fatto storico decisivo.6.– Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa motivazionecirca il settimo e l’ottavo motivo di gravame, in ordine ai vizidell’autorizzazione unica regionale e dell’omessa/carentemotivazione sulle successive domande avanzate dall’attore, peravere la Corte di seconde cure mancato di rilevare leincongruenze di tale autorizzazione unica.6.1.– Il motivo è inammissibile, ricorrendo un’ipotesi di“doppia conforme” e in difetto di qualsiasi deduzione circal’incidenza sull’esito decisorio (ossia circa la potenziale idoneitàdella censura a scalfirne la ratio decidendi).7.– Con il sesto motivo il ricorrente adduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione circal’eccepita erroneità della condanna dell’attore alle speseprocessuali e l’insussistenza della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.7.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, all’esito del quale si determina la caducazione dei capidipendenti sulla regolamentazione delle spese di lite, che dovrànuovamente essere ponderata in base al principio di soccombenzache scaturirà dalla rivalutazione della vicenda giudiziale alla lucedel principio enunciato.8.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] DeNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026Vito, nella veste di erede di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dellacoincidenza della figura dell’appellante incidentale con quelladell’appellante principale, tale da determinare la sanatoria delvizio dell’appello incidentale.8.1.– Il motivo è infondato.La tardività dell’appello incidentale è stata, infatti,dichiarata alla stregua della diversa posizione assuntadall’appellante incidentale, quale erede della madre, con laproposizione di un autonomo atto di gravame.Atto rispetto al quale doveva essere valutata – come, ineffetti, è stata valutata – la tempestività del sotteso gravameincidentale.9.– Con l’ottavo motivo il ricorrente rileva, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omessa valutazione inordine alla carenza di ius postulandi dei difensori della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine alla mera dichiarazione disubentro alla E.On a seguito dell’operata fusione perincorporazione.9.1.– Il motivo è inammissibile.La censura è stata, infatti, sollevata per la prima volta insede di legittimità.E dunque si tratta di questione nuova, non sindacabile incassazione.Al riguardo, si rileva che con l’impugnazione, in sede dilegittimità, della sentenza d’appello non può essere messa indiscussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento disecondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità dellaprocura conferita dalla parte (nella specie dalla parte appellata),Numero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nellostesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbiaritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazionedell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29779 del 19/11/2024; Sez. 3,Sentenza n. 12461 del 18/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 22330del 24/10/2007).10.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essereaccolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il terzo, il quarto,il quinto e l’ottavo motivo sono inammissibili, il settimo èinfondato, il secondo e il sesto motivo sono assorbiti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, chedeciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendoconto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sullespese del giudizio di cassazione.«In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura siastata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzicon mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere dirappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficaciagiuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procuraaffinché il potere rappresentativo possa essere nuovamenteesercitato, non essendo all’uopo sufficiente una mera “revocadella revoca” della procura ormai estinta». P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 9956/2025Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 16397/2026Data pubblicazione 26/05/2026accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo delricorso, dichiara inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavomotivo, rigetta il settimo motivo e dichiara assorbiti i restantimotivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 16397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris