CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44852/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente k- t-[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 9 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Macerata, in data 27 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al all'art. 4 della legge 110 del 1975 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, in relazione agli artt.96, 97, 105, 156, 157, 159 e 179 cod. proc. pen. nonché 24 Cost. Eccepisce, in particolare, la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per omessa regolare citazione dell'imputato e per mancata assenza del difensore. L'imputato, diversamente da quanto emerge nel verbale di udienza tenutasi in data 8 febbraio 2018, è stato dichiarato assente senza aver ricevuto regolare notifica dell'avviso di fissazione. Né si trovava nelle condizioni di venire a conoscenza del procedimento. La notifica dell'avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. e del decreto dicitazione a giudizio sono avvenute presso il domicilio del difensore di ufficio che aveva rinunciato non solo al mandato ma anche al domicilio specificando di non avere alcuna possibilità concreta di incontrare l'indagato. Per di più il Ferchichi durante la celebrazione del processo era detenuto. - violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'esame dei verbalizzante e l'acquisizione del certificato DAP; - violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena e difetto di motivazione in punto di rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato. La Corte di appello ha rigettato la preliminare eccezione di nullità della sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio per vizio della notifica del decreto di citazione dell'imputato e conseguente illegittimità della dichiarazione di assenza con motivazione nel suo complesso contraddittoria. Non è, infatti, possibile comprendere se [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione presso il difensore di fiducia nonché domiciliatario che ha rinunciato al mandato o presso il eig-recer-ò di ufficio nominato in sua sostituzione. Di qui la ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 4. Tanto posto, a prescindere dai rimanenti motivi, è sufficiente per pervenire, a mente della previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 12 marzo 2016) per intervenuta prescrizione (la decorrenza è pari ad anni cinque dal fatto, compresi gli atti interruttivi e non risultando sospensioni incidenti) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i DEPOSITATA