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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39873/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15342-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6470/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2004; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Caiani invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe accolto l'appello sulla scorta della preclusione processuale di cui all'art. 32 DPR n.600/1973, senza che tale eccezione fosse stata riproposta dall'Ufficio col suo gravame; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo i giudici di secondo grado considerato che la suddetta preclusione avrebbe potuto operare solo ove accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. : il ricorrente avrebbe offerto dettagliati fatti a giustificazione delle movimentazioni bancarie, senza contestazioni da parte dell'ufficio; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo non ha ragion d'essere; Ric. 2018 n. 15342 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- che, per un verso, la CTR - nella parte narrativa - ha espressamente dato atto del rilievo dell'Agenzia ("L'appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto non operante la preclusione di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973...") e, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata neppure ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 5, n. 3442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 5, n. 16548 del 22/06/2018); che il secondo motivo è inammissibile; che, anche a voler sottacere che il contribuente non ha fornito prova del suo assunto, la relativa eccezione è stata svolta per la prima volta in questa sede di legittimità; che il terzo motivo è destituito di fondamento, giacché la CTR si è scrupolosamente attenuta all' enunciato da questa Suprema Corte, per il quale il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Sez. 5, n. 12287 del 18/05/2018); che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l'ammissione al gratuito patrocinio; Ric. 2018 n. 15342 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Da atto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15342-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6470/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2004; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Caiani invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe accolto l'appello sulla scorta della preclusione processuale di cui all'art. 32 DPR n.600/1973, senza che tale eccezione fosse stata riproposta dall'Ufficio col suo gravame; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo i giudici di secondo grado considerato che la suddetta preclusione avrebbe potuto operare solo ove accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. : il ricorrente avrebbe offerto dettagliati fatti a giustificazione delle movimentazioni bancarie, senza contestazioni da parte dell'ufficio; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo non ha ragion d'essere; Ric. 2018 n. 15342 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- che, per un verso, la CTR - nella parte narrativa - ha espressamente dato atto del rilievo dell'Agenzia ("L'appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto non operante la preclusione di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973...") e, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata neppure ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 5, n. 3442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 5, n. 16548 del 22/06/2018); che il secondo motivo è inammissibile; che, anche a voler sottacere che il contribuente non ha fornito prova del suo assunto, la relativa eccezione è stata svolta per la prima volta in questa sede di legittimità; che il terzo motivo è destituito di fondamento, giacché la CTR si è scrupolosamente attenuta all' enunciato da questa Suprema Corte, per il quale il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Sez. 5, n. 12287 del 18/05/2018); che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l'ammissione al gratuito patrocinio; Ric. 2018 n. 15342 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Da atto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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