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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07541/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PATTACINI Curzio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali ai danni di pedone che passeggiava lungo la sede stradale, attinto dal veicolo condotto dal PATTA- CINI con manovra di retromarcia.

2. Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità non sussistendo la prova del contatto tra il veicolo ed il pedone.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello con riferimento alle lesioni riportate dal pedone, alle sue dichiara- zioni di essere stato urtato dal veicolo e che si era tenuto con le mani al mezzo per non cadere e alla condotta sostanzialmente amnnissiva dell'impu- tato che si era scusato dopo il fatto (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evi- denti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. nnodif. in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente D E POS[ ATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PATTACINI Curzio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali ai danni di pedone che passeggiava lungo la sede stradale, attinto dal veicolo condotto dal PATTA- CINI con manovra di retromarcia. 2. Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità non sussistendo la prova del contatto tra il veicolo ed il pedone. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello con riferimento alle lesioni riportate dal pedone, alle sue dichiara- zioni di essere stato urtato dal veicolo e che si era tenuto con le mani al mezzo per non cadere e alla condotta sostanzialmente amnnissiva dell'impu- tato che si era scusato dopo il fatto (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evi- denti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. nnodif. in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente D E POS[ ATA
Sentenza Cassazione n. 07541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris