CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 31473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4183/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 360/2020pubblicata in data 25/11/2020, n.r.g. 626/2019, notificata in data 09/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altra lavoratrice, esponeva di aver lavorato presso il Consorzio CELVA in virtù di contratto di lavoro subordinato a termine, successivamente prorogato, da settembre 2017 al 31/10/2018 e pertanto di avere diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 81/20215. OGGETTO: assunzipone a tempo determinato -procedure di reclutamento successive - consorzio enti locali - disciplina Lamentava che il Consorzio, con procedura selettiva indetta in data 20/09/2018, aveva proceduto a nuove assunzioni in violazione del suo diritto di precedenza. Deduceva, infine, di non aver percepito il “salario di risultato”, che invece le sarebbe spettato durante il rapporto di lavoro. Adìva pertanto il Tribunale di Aosta per ottenere la condanna del Consorzio ad assumerla con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mancate, nonché al pagamento del “salario di risultato” nella misura che sarebbe risultata in corso di causa. 2.- Costituitosi il contradittorio, il Consorzio eccepiva che la Vettorato aveva partecipato alla procedura selettiva, ma con esito negativo, e che comunque le assunzioni avevano riguardato posti per mansioni che ella non aveva espletato. Inoltre negava l’applicabilità del c.d. diritto di precedenza, poiché eccepiva di essere soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 176/2016, che all’art. 19 imponeva alle società pubbliche l’adozione di procedure di reclutamento del personale conformi alle modalità e aiprincipi posti dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001. 3.-Il Tribunale rigettava le domande. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla Vettorato. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è incontroverso che il Consorzio sia una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d’Aosta, quelli delle 8 Unités de [OSCURATO:PERSONA] e quelli del consorzio [OSCURATO:PERSONA]; b) secondo lo statuto del Consorzio, solo soggetti giuridici di natura pubblica possono estrare a farvi parte come soci; c) il Consorzio è dunque soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, sicché la selezione del personale deve rispettare l’art. 19 d.lgs. cit., che richiama i principi e le modalità di assunzione vigenti nel pubblico impiego ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001; d) l’art. 19 cit. prevede la nullità dei contratti di lavoro conclusi in assenza delle procedure di reclutamento imposte (Cass. n. 19417/2020); e) deve pertanto escludersi che in capo ai dipendenti assunti dal Consorzio a tempo determinato sia configurabile il c.d. diritto di precedenza previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 nelle assunzioni a tempo indeterminato; f) è irrilevante il fatto che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato a suo tempo instaurato all’esito di procedure selettive, che comunque non hanno avuto natura concorsuale; g) ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la P.A. non è applicabile il diritto di precedenza, ad eccezione del personale reclutato ex art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 165 cit., ossia mediante il collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; h) non spetta il “salario di risultato”, per il quale il limite delle 184 giornate lavorative non rappresenta il sufficiente presupposto, ma solo requisito per la successiva valutazione dell’ente, che è e resta discrezionale, come previsto dagli artt. 18 e 19del regolamento del personale e dagli artt. 1 e 3 della delibera n. 100/2016 adottata dal CELVA; i) con delibera n. 1/2019 il CELVA ha integrato questo sistema, privilegiando un sistema meritocratico mediante l’attribuzione di punteggi; j) la lavoratrice non ha allegato in cosa sia consistita la scorrettezza dell’ente nei suoi confronti; k) peraltro dalla documentazione risulta che nell’anno 2018 il “salario di risultato” è stato riconosciuto a un dipendente con contratto a termine ed invece escluso per i dipendenti a tempo indeterminato, a riprova dell’insussistenza di una discriminazione fondata sul termine finale del rapporto di lavoro. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. 6.- [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta - CELVA ha resistito con controricorso. 7.-La ricorrente ha depositato memoria. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, articolato in due censure, proposte ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta “omessa motivazione”, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., 1175, 1176, 1375, 2697 e 2730 c.c., 19 d.lgs. n. 175/2016, 35 d.lgs. n. 165/2001, 24 e 29 d.lgs. n. 81/2015, 12 e 14 disp.prel.c.c. e 97 Cost., nonché del principio del contradditorio e del diritto di difesa, per avere la Corte territoriale omesso di ravvisare una confessione in ordine alla regolarità della selezione in virtù della quale era stata a suo tempo assunta a tempo determinato e di rilevare la mancanza di prova contraria rispetto a tanto. Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato. E’ inammissibile sia per la mescolanza di censure, non chiaramente distinguibili l’una dall’altra, sia laddove sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli atti del Consorzio che, a suo tempo, furono prodromici rispetto alla stipula del contrattodi lavoro subordinato a tempo determinato. La conformità o meno di tale procedura selettiva alle regole imposte dal d.lgs. n. 175/2016 per l’assunzione di personale è oggetto di una valutazione di merito, come tale interdetta in sede di legittimità. Il motivo è poi infondato, laddove presuppone un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel d.lgs. n. 175/2016, né nel d.lgs. n. 165/2001 richiamato dall’art. 19 d.lgs. n. 175 cit. per l’assunzione a tempo indeterminato. Quanto poi all’interpretazione dell’art. 19 d.lgs. cit., la Corte territoriale, lungi dall’affermare la necessità sempre ed in ogni caso del pubblico concorso, si è solo limitata a rilevare che la portata imperativa di tale norma è tale, da impedire in radice, nei confronti delle cc.dd. società pubbliche, il riconoscimento dell’invocato diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 in favore di chi sia stato in precedenza assunto a tempo determinato, e comunque da impedire l’ammissibilità di una pronunzia costitutiva del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “omessa motivazione” e violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1366, 1375, 2697, 2727 e 2729 c.c., 36 e 97 Cost., 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 25 d.lgs. n. 81/2015 e del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere la Corte territoriale escluso il diritto della lavoratrice a tempo determinato al “salario di risultato”. Il motivo è inammissibile in primo luogo perché sollecita a questa Corte un’interpretazione degli articoli del regolamento del personale del Consorzio, che però non costituisce una fonte normativa e, quindi, non è suscettibile di sindacato diretto in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. Un’ulteriore ragione di inammissibilità risiede nel fatto che la ricorrente, lungi dall’indicare quali criteri di ermeneutica negoziale sarebbero stati violati ed in quale modo, si limita a fornire un’interpretazione del regolamento del personale meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale. Al riguardo va ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (ex multisCass. n. 9070/2013; Cass.n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000). Infine, il motivo è inammissibile perché è volto a sollecitare a questa Corte un apprezzamento in ordine all’asserita scorrettezza con cui il Consorzio avrebbe gestito nel tempo l’attribuzione del predetto emolumento, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito. 3.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002