CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 41181/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – 31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28684/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41181/2024 Roma, lì, 08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero, diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stessa Tribunale in data 26 aprile 2019, irrevocabile dal 10 ottobre 2019. Trattavasi, sì, di beneficio accordato per la terza volta, in violazione dell’articolo 164, quarto comma, cod. pen., ma di tale indebita reiterazione il giudice di cognizione aveva contezza, secondo quanto rilevato dal giudice dell’esecuzione. La sentenze, recanti la prima e la seconda sospensione condizionale, erano infatti annotate nel certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di cognizione. L’indebita terza concessione risultava pertanto irrimediabile. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la violazione dell’art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione. A dire del ricorrente, la terza sospensione condizionale della pena andrebbe obbligatoriamente revocata dal giudice dell'esecuzione, a prescindere dalla rilevabilità o meno della causa impeditiva dagli atti in possesso del giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di una causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui la causa stessa fosse stata conoscibile al giudice che aveva indebitamente applicato il beneficio, perché risultante agli atti del procedimento. E quindi al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio, compete preliminarmente di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente note, all’atto della ulteriore deliberazione, al giudice di cognizione che la assumeva. 3. Il giudice a quo ha fatto puntuale applicazione di tali principi di diritto, avendo egli provveduto a richiamare il pertinente fascicolo di cognizione e avendo così verificato che l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative era ricavabile dagli atti di esso; e, a tanto, avendo fatto correttamente conseguire l’irrevocabilità del beneficio indebitamente reiterato. 4. Segue conclusivamente la reiezione del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]