Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38558/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più reati [art. 73, comma 4, d.P.

R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 499,08 di hashish; art.337 cod. pen.; artt. 582 e 585 cod. pen.), in Avezzano, 21/8/23]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;, che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sulla continuazione con altro reato di cui a precedente condanna), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M. ria Ciampi [OSCURATO:PERSONA] 2 1OJT. 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più reati [art. 73, comma 4, d.P. R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 499,08 di hashish; art.337 cod. pen.; artt. 582 e 585 cod. pen.), in Avezzano, 21/8/23]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;, che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sulla continuazione con altro reato di cui a precedente condanna), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M. ria Ciampi [OSCURATO:PERSONA] 2 1OJT. 2024
Sentenza Cassazione n. 38558/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris