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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05971/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdata--avvise-a-14e-pa-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 12/02/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata da CASSANELLI Giuseppe e MACCHIARULO Alberto ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. delle incolpazioni di riciclaggio) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 06/07/2015, nei confronti dei predetti imputati, in relazione ai reati di riciclaggio, falso, truffa loro ascritti in concorso.

Propongono ricorso per cassazione con unico atto il CASSANELLI e il MACCHIARULO a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle delle cause di immediato proscioglimento allo stato degli atti, di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.

Nella specie, emerge dalla sentenza che il LEGATO aveva rinunciato ai motivi di diritto proposti con l'atto di appello).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] plre Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdata--avvise-a-14e-pa-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 12/02/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata da CASSANELLI Giuseppe e MACCHIARULO Alberto ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. delle incolpazioni di riciclaggio) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 06/07/2015, nei confronti dei predetti imputati, in relazione ai reati di riciclaggio, falso, truffa loro ascritti in concorso. Propongono ricorso per cassazione con unico atto il CASSANELLI e il MACCHIARULO a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle delle cause di immediato proscioglimento allo stato degli atti, di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522. Nella specie, emerge dalla sentenza che il LEGATO aveva rinunciato ai motivi di diritto proposti con l'atto di appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] plre Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris