CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 14/12/2020 dalla Corte di appello di Perugia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Perugia - pronunciandosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'annullamento con rinvio disposto il 19 novembre 2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello dell'Aquila il 28 settembre 2018 -, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in sette mesi di reclusione. Con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello dell'Aquila, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di diffamazione continuata, contestato al capo B, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arpino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti, prestavano servizio presso il N.O.R.M. dei Carabinieri di Chieti; mentre, l'imputato era stato assolto dal reato di calunnia, contestato al capo A, commesso nei confronti degli stessi militari. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 627 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva eluso le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che aveva ritenuto fondate le censure relative alla determinazione della pena, sull'assunto che la Corte di appello dell'Aquila, con la sentenza pronunciata il 28 settembre 2018, nel confermare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la diffamazione continuata in danno dei militari teatini, aveva omesso ogni valutazione in merito alle ragioni poste a fondamento della decisione assolutoria per "la connessa imputazione di calunnia". La conferma dell'elusione delle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, si traeva dal fatto che la Corte di appello di Perugia si limitava a ridurre di soli due mesi Oa pena detentiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] nel sottostante giudizio, senza tenere conto del fatto che, secondo l'originaria contestazione, le condotte calunniose e diffamatorie ascritte all'imputato ai capi A e B erano strettamente connesse, essendo collegate alla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ricorrente il 4 febbraio 2020 dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arpino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il giudizio di merito presupposto traeva origine dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti il 26 gennaio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole dei reati di calunnia e diffamazione continuata, contestati ai capi A e B, per i quali veniva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Investita dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza pronunciata il 28 settembre 2018, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A; mentre, confermava il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per il reato di cui al capo B, per il quale rideterminava la pena in nove mesi di reclusione. A questa decisione faceva seguito la sentenza pronunciata il 19 novembre 2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con cui il provvedimento impugnato veniva annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel quantificare il quale non era stata compiuta alcuna valutazione sull'assoluzione pronunciata nei confronti del ricorrente per la connessa imputazione di calunnia, elevata a Liani al capo A. Infine, con la sentenza oggetto di vaglio giurisdizionale, la Corte di appello di Perugia, procedeva alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B, ascrittogli ex artt. 81, comma secondo, 595, comma terzo, cod. pen., quantificandolo in sette mesi di reclusione. 3. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata con la pronuncia della decisione impugnata, deve evidenziarsi che la fondatezza dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] discende dal fatto che la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, aveva ritenuto fondate le censure difensive sulla determinazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B, quantificata in nove mesi di reclusione, sul presupposto che la Corte di appello dell'Aquila aveva omesso ogni valutazione sull'assoluzione pronunciata nei confronti del ricorrente per la connessa imputazione di calunnia, elevatagli al capo A.Tali conclusioni discendono dal passaggio della decisione di legittimità, pronunciata il 19 novembre 2019, esplicitato a pagina 2, in cui si disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per un nuovo esame sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sull'assunto che dovevano ritenersi «fondate le censure relative alla determinazione della pena, nel cui iter commisurativo la Corte di appello ha omesso qualsiasi valutazione in merito alle ragioni poste a fondamento della decisione assolutoria relativa alla connessa imputazione di calunnia». D'altra parte, è incontroverso che, secondo l'originaria contestazione accusatoria, le condotte calunniose e diffamatorie ascritte a Liani ai capi A e B erano strettamente connesse, essendo collegate alla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ricorrente il 4 febbraio 2020 dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arpino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito della quale veniva disposto l'arresto in flagranza di reato dell'imputato per la detenzione illegale di un'arma da fuoco. Tuttavia, pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia non si uniformava alla pronuncia di legittimità presupposta, non articolando alcuna motivazione sul punto censurato, limitandosi, nella sostanza, a ritenere condivisibili le considerazioni dosimetriche espresse dalla Corte di appello dell'Aquila. Si procedeva, pertanto, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Liani in sette mesi di reclusione, senza alcun riferimento motivazionale, diretto o indiretto, alla sua assoluzione dal reato di calunnia contestato al capo A, su cui si sarebbe dovuto concentrare il nuovo esame demandato dal Giudice di legittimità. 4. Deve, infine, evidenziarsi che, nelle more, il presente procedimento deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che la fattispecie di cui agli artt. 81, comma secondo, 595, comma terzo, cod. pen. - riguardante il reato di diffamazione continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arpino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo B - risulta commesso, a Chieti, nell'arco temporale compreso tra il 13 luglio 2011 e il 16 dicembre 2012, Considerati, pertanto, il titolo di reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione delle condotte illecite e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interamente decorso alla data odierna. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del delitto oggetto di contestazione. Né sussistono, nei confronti dell'odierno ricorrente, i presupposti per il suo proscioglimento con formula di merito, pronunciato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvi