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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 38156/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa in data 11 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari di Napoli relativamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capo A) per avere, quale organizzatore e collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, partecipato ad un'associazione dedita al narcotraffico con il compito di effettuare gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente e tenere i contatti con fornitori e spacciatori e mantenere i contatti con il gruppo operante in territorio sannita.

2. Il ricorrente deduce, quale unico articolato motivo, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Osserva come il Collegio della cautela, nonostante la specifica censura sul punto, abbia omesso di evidenziare sulla base di quali elementi sia stato riconosciuto nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il soggetto sottoposto ad intercettazioni, tenuto conto dell'insufficienza del dato a mente del quale l'interlocutore si presentasse come Davide nel corso delle conversazioni, né risulterebbe dirimente l'apodittica affermazione degli investigatori che hanno evidenziato di riconoscere il ricorrente dal timbro della voce.

Il dato avrebbe necessitato di particolare attenzione anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto alla misura cautelare in carcere e successivamente agli arresti domiciliari con il mezzo del "braccialetto elettronico" e nuovamente sottoposto a misura cautelare in carcere per fatti inerenti ad un procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.

2. Costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui la identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate da parte del giudice può avvenire attraverso le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che si siano espressi in ordine al riconoscimento delle voci captate, nonché attraverso la valorizzazione di qualsiasi altra circostanza o elemento che possa ricondurre all'identità dei colloquianti, incombendo invece sulla parte che ne contesti la fondatezza l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478).

3. Ciò premesso, si osserva che il ricorrente non contesta i dati dell'ordinanza relativa all'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico ma la ritenuta partecipazione alla stessa del ricorrente fondata sulla non corretta attribuibilità delle conversazioni intercettate.Innanzitutto, si rileva come il Tribunale, che aveva espressamente dato conto della generica censura operata dalla difesa del ricorrente in punto di identificazione, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Marco erano stati "identificati quali usuari delle utenze loro rispettivamente riconducibili oltre che per il rispettivo nome di battesimo".

Nel descrivere l'apporto del ricorrente, il Tribunale ha fornito una sintesi delle conversazioni già apprezzate dal Giudice delle indagini preliminari, mettendo in evidenza come le captazioni che interessavano [OSCURATO:PERSONA] erano relative ai mesi di febbraio e marzo 2017; data, quest'ultima, che segnava il subentro del fratello Marco nel ruolo di raccordo con il capo del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) a seguito della traduzione in carcere del ricorrente.

Non irrilevante, pertanto, risulta la circostanza che le intercettazioni in esame abbiano riguardato anche il fratello Marco, evenienza che rende ancor più significativa l'attribuzione dei nominativi ai due germani.

Anche il monitoraggio delle vicende coincidenti con il personale percorso giudiziario rende manifestamente infondato il motivo teso a mettere in dubbio l'identificazione del ricorrente.

Deve, altresì, osservarsi che lo stesso Collegio della cautela, quanto a certa identificazione, ha rinviato al provvedimento genetico del G.i.p. distrettuale (ordinanza Tribunale di Napoli, v. pag. 2, che a sua volta rinvia sul punto alle pagg. 10 e seguenti della ordinanza del G.i.p.), che aveva richiamato l'identificazione effettuata dagli operanti di P.G., per la cui sufficiente valenza si rinvia g principio di diritto sopra espresso.

4. Risulta invece generica, oltre ad implicare un precluso diretto riferimento agli elementi indiziari, la censura che tende a collocare [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari ed in carcere nel corso del periodo interessato dalle captazioni, quasi tanto costituisca logica smentita all'identificazione ed alla conseguente partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico.

Innanzitutto, la circostanza dedotta secondo cui - testualmente - "in quel preciso periodo" il Romano si trovasse agli arresti domiciliari, ovvero che in data precedente e successiva fosse stato detenuto in carcere, non risulta prospettazione sufficientemente specifica ed idonea a confutare un contributo monitorato nei soli mesi di febbraio e marzo 2017; ma determinante risulta l'osservazione secondo cui, se anche il Sivero si trovasse agli arresti domiciliari (neppure il ricorrente si spinge sino a sostenere che si trovasse detenuto in carcere nel periodo interessato alle captazioni), ciò non costituirebbe elemento logicamente inconciliabile, sia quanto a riconducibilità dell'utenza e conseguente identificazione, sia quanto a ruolo di raccordo con il vertice del sodalizio che, con riferimento alle captazioni attribuite al ricorrente e sinteticamente riprodotte nell'ordinanza impugnata, non presuppongono uno spostamento fisico dal domicilio.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo citato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa in data 11 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari di Napoli relativamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capo A) per avere, quale organizzatore e collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, partecipato ad un'associazione dedita al narcotraffico con il compito di effettuare gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente e tenere i contatti con fornitori e spacciatori e mantenere i contatti con il gruppo operante in territorio sannita. 2. Il ricorrente deduce, quale unico articolato motivo, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Osserva come il Collegio della cautela, nonostante la specifica censura sul punto, abbia omesso di evidenziare sulla base di quali elementi sia stato riconosciuto nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il soggetto sottoposto ad intercettazioni, tenuto conto dell'insufficienza del dato a mente del quale l'interlocutore si presentasse come Davide nel corso delle conversazioni, né risulterebbe dirimente l'apodittica affermazione degli investigatori che hanno evidenziato di riconoscere il ricorrente dal timbro della voce. Il dato avrebbe necessitato di particolare attenzione anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto alla misura cautelare in carcere e successivamente agli arresti domiciliari con il mezzo del "braccialetto elettronico" e nuovamente sottoposto a misura cautelare in carcere per fatti inerenti ad un procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui la identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate da parte del giudice può avvenire attraverso le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che si siano espressi in ordine al riconoscimento delle voci captate, nonché attraverso la valorizzazione di qualsiasi altra circostanza o elemento che possa ricondurre all'identità dei colloquianti, incombendo invece sulla parte che ne contesti la fondatezza l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorrente non contesta i dati dell'ordinanza relativa all'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico ma la ritenuta partecipazione alla stessa del ricorrente fondata sulla non corretta attribuibilità delle conversazioni intercettate.Innanzitutto, si rileva come il Tribunale, che aveva espressamente dato conto della generica censura operata dalla difesa del ricorrente in punto di identificazione, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Marco erano stati "identificati quali usuari delle utenze loro rispettivamente riconducibili oltre che per il rispettivo nome di battesimo". Nel descrivere l'apporto del ricorrente, il Tribunale ha fornito una sintesi delle conversazioni già apprezzate dal Giudice delle indagini preliminari, mettendo in evidenza come le captazioni che interessavano [OSCURATO:PERSONA] erano relative ai mesi di febbraio e marzo 2017; data, quest'ultima, che segnava il subentro del fratello Marco nel ruolo di raccordo con il capo del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) a seguito della traduzione in carcere del ricorrente. Non irrilevante, pertanto, risulta la circostanza che le intercettazioni in esame abbiano riguardato anche il fratello Marco, evenienza che rende ancor più significativa l'attribuzione dei nominativi ai due germani. Anche il monitoraggio delle vicende coincidenti con il personale percorso giudiziario rende manifestamente infondato il motivo teso a mettere in dubbio l'identificazione del ricorrente. Deve, altresì, osservarsi che lo stesso Collegio della cautela, quanto a certa identificazione, ha rinviato al provvedimento genetico del G.i.p. distrettuale (ordinanza Tribunale di Napoli, v. pag. 2, che a sua volta rinvia sul punto alle pagg. 10 e seguenti della ordinanza del G.i.p.), che aveva richiamato l'identificazione effettuata dagli operanti di P.G., per la cui sufficiente valenza si rinvia g principio di diritto sopra espresso. 4. Risulta invece generica, oltre ad implicare un precluso diretto riferimento agli elementi indiziari, la censura che tende a collocare [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari ed in carcere nel corso del periodo interessato dalle captazioni, quasi tanto costituisca logica smentita all'identificazione ed alla conseguente partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Innanzitutto, la circostanza dedotta secondo cui - testualmente - "in quel preciso periodo" il Romano si trovasse agli arresti domiciliari, ovvero che in data precedente e successiva fosse stato detenuto in carcere, non risulta prospettazione sufficientemente specifica ed idonea a confutare un contributo monitorato nei soli mesi di febbraio e marzo 2017; ma determinante risulta l'osservazione secondo cui, se anche il Sivero si trovasse agli arresti domiciliari (neppure il ricorrente si spinge sino a sostenere che si trovasse detenuto in carcere nel periodo interessato alle captazioni), ciò non costituirebbe elemento logicamente inconciliabile, sia quanto a riconducibilità dell'utenza e conseguente identificazione, sia quanto a ruolo di raccordo con il vertice del sodalizio che, con riferimento alle captazioni attribuite al ricorrente e sinteticamente riprodotte nell'ordinanza impugnata, non presuppongono uno spostamento fisico dal domicilio. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo citato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/09/