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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19615/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Militare di Appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato dei seguenti reati militari:a) Violata consegna pluriaggravata (art. 120, comma 1, n. 2 c.p.m.p., 47n. 2 c.p.m.p. perché [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], effettivo al 21°[OSCURATO:PERSONA] in Caserta ed in servizio, nell’ambitodell’«[OSCURATO:PERSONA]», al [OSCURATO:PERSONA] (in particolareal [OSCURATO:PERSONA] «Mike» del 2° Gruppo tattico), [...] ometteva di ottemperarealle seguenti disposizioni, aventi valore di consegna: «Assicurare l’armamento alcorpo, mediante il correggiolo per la pistola e la cinghia di trasporto dell’armalunga, in alternativa qualsiasi sistema fornito dai reparti di appartenenza atto adevitare la perdita dell’arma e l’eventuale tentativo di sottrazione, ponendo lamassima attenzione in luoghi pubblici e/o in attività che prevedano il contattocon i civili»; in particolare, il predetto ometteva di ottemperarvi, non assicurando,al corpo, la propria arma individuale, [OSCURATO:PERSONA] 92 FS, avente matricolaT114232Z, mediante l’utilizzo del previsto correggiolo.

Fatto commesso il27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanzache si trattava di un servizio armato.b) Violata consegna pluriaggravata per non avere portato al seguito illibretto di tiro aggiornato.

Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con leaggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizioarmato.c) Insubordinazione con ingiuria aggravata.

Fatto commesso il27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanzache si trattava di un servizio armato.Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale militare di Napoli assolveval’imputato dal reato sub b) perché il fatto non sussiste; lo condannava per i reati di cui aicapi a) e c), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.L’imputato proponeva appello avverso la menzionata sentenza e la Corte militare diappello, con sentenza del 16 settembre 2025, assolveva [OSCURATO:PERSONA] del reato diinsubordinazione con ingiuria (capo c) dell’imputazione) per essere l’imputato nonpunibile per la particolare tenuità del fatto; rideterminava la pena finale in mesi due direclusione militare e rigettava, nel resto l’appello, confermando, quindi, la condanna peril reato di violata consegna pluriaggravata (capo a).

Per quanto oggi di interesse,disattendeva il motivo di appello proposto dalla difesa dell’imputato, la quale avevachiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la scheda tecnicadella fondina in uso all’imputato, ritenuta indispensabile per operare una correttavalutazione della idoneità della stessa a garantire la sicurezza dell’arma.

Osservava chela tesi dell’appellante poggiava su un equivoco ovvero che la fondina e il correggiolocostituiscano strumenti alternativi e, quindi, scambiabili, per assicurare che l’arma nonvenga smarrita o, peggio, sottratta nel corso delle operazioni.

Invece, secondo la Corte,diverse ed entrambe non rinunciabili sono le finalità e le funzioni assolte dall'una edall'altro in quanto il compito precipuo della fondina munita del gancio di chiusura anti-estrazione è quello di garantire la corretta tenuta e la sicurezza dell'arma nella fase in cuila pistola non viene utilizzata e quindi rimane custodita all'interno della fondina stessa.

Ilcorreggiolo invece, oltre a svolgere una funzione protettiva supplementare nel caso dirottura accidentale del gancio di sicurezza della fondina e quindi di involontariafuoriuscita dell'arma, esplica la sua precipua funzione preventiva e di sicurezza nelle fasiin cui il militare abbia dovuto ricorrere all'utilizzo dell'arma estraendola dalla fondina emaneggiandolo in base alle esigenze venutesi a determinare.

L'assicurazione dell'armamediante il correggiolo mira a scongiurare il rischio che nelle fasi in cui si stia facendouso dell'arma dopo averla estratta dalla fondina il militare, nella concitazione delmomento, possa accidentalmente perdere la presa dell'arma e disperderla o peggio cheeventuali malintenzionati possano sottrargliela.

Osservava che la corretta lettura delledisposizioni richiamate dall’appellante di cui al punto 5 lettera a) delle consegneimponeva di mantenere una netta distinzione tra i due strumenti in dotazione, fatta salvala possibilità di sostituire il correggiolo con altro strumento, diverso dalla fondina, nelcaso di indisponibilità contingente del presidio di sicurezza.

Aggiungeva che risultavaindimostrata la pretesa indisponibilità del correggiolo al momento in cui al militare erastato fornito l’armamento prima di intraprendere il servizio e che, comunque, sarebbestato onere di questi di segnalare la mancanza dell’oggetto prima di intraprendere ilservizio, allorquando si interpella il personale su eventuali problematiche riguardanti ladotazione assegnata, cosa che, nel caso di specie non si era verificata secondo quantoriferito dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Per tali motivi, la Corte riteneva del tutto superflua larinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria mediante la prova decisiva costituitadall ’acquisizione: 1) della scheda tecnica della fondina e 2) delle consegnedell’equipaggiamento.

Osserva che ove fossero stati acquisiti tali documenti, la Corte«Avrebbe potuto verificare o l'idoneità della fondina a sostituire il correggiolo nelle funzionicosì come delineate nella impugnata sentenza o in alternativa l'immanente convincimento incapo all'imputato dell'utilizzo di uno strumento idoneo in alternativa al prescritto correggioloperché consegnato in dotazione dal comando di appartenenza».

Ove fosse stata effettuatala richiesta verifica, al militare avrebbe potuto addebitarsi una erronea valutazione e sitratterebbe, quindi, di un errore non riferibile direttamente alla norma penale che punisce laviolata consegna, ma una norma tecnica-amministrativa che definisce cosa costituiscal’alternativa al correggiolo.

Questo errore sulla norma extrapenale avrebbe determinato unafalsa rappresentazione della realtà con le conseguenti ricadute sull’elemento soggettivo delreato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.

Ha osservato che la Corte territoriale ha correttamente motivato sulleragioni che rendevano non indispensabile la rinnovazione dell’istruttoriarelativamente alla acquisizione della scheda tecnica della fondina.

Quanto alladocumentazione relativa alla consegna dell’equipaggiamento, ha rilevato che nonera mai stata in precedenza richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

La prima censura attiene alla mancata rinnovazione istruttoriamediante acquisizione della scheda tecnica della fondina dell’arma corta indotaz ione a l l ’od ierno r icor rente e de l documento d i consegnadel l ’equ ipaggiamento.Deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di appello l’acquisizionedi una prova documentale non implica la necessità di una formale ordinanza dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postulando esclusivamente che laprova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deveessere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilitàai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 3,n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504 – 01; Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005,Rv. 231676-01).Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente motivato in ordine alle ragioniper le quali ha ritenuto irrilevante l’acquisizione della scheda tecnica dellafondina, osservando che i due presidi non sono alternativi, ma complementari: lafondina serve ad assicurare la corretta tenuta e sicurezza dell’arma nella fase incui l’arma non viene utilizzata, impedendo che possa disperdersi o, peggio,venire sottratta; il correggiolo, la cui presenza è parimenti finalizzata ad evitarela perdita o sottrazione dell’arma, interviene, invece, nella fase dinamicadell’azione, nel caso, cioè, in cui il militare impugni l’arma dopo averla estrattadalla fondina e nella fase in cui la maneggia.

Con tale approfonditaargomentazione, il ricorrente non si è confrontato, nulla avendo dedotto chepossa indurre a diversamente valutare la finalità dell’equipaggiamento inquestione e, sotto tale profilo, a ritenere rilevante il documento.Si osserva, comunque, come egli potesse supportare la propriaargomentazione, chiedendo di produrre egli stesso la scheda tecnica dellafondina in oggetto, anziché chiedere alla Corte territoriale di acquisirla, postoche è irragionevole ritenere che egli non conoscesse il modello dell’arma indotazione.

Nel caso di specie, non è stato dedotto e non si evince dallasentenza, che egli abbia chiesto di poter effettuare tale produzione.3.

Il ricorrente ha chiesto altresì di acquisire il documento relativoall’equipaggiamento consegnato, assumendo che il correggiolo non eradisponibile e che ciò avrebbe indotto in errore il militare sulla fungibilitàdell’oggetto mancante con la fondina.

Il punto ha costituito oggetto di istruttoria esia la sentenza di primo che di secondo grado hanno escluso che si fosseraggiunta la prova di tale carenza nella dotazione.

La Corte di appello,richiamando la testimonianza del tenente [OSCURATO:PERSONA] sul punto, ha aggiunto che ilmilitare non aveva segnalato la carenza al momento della consegnadell’equipaggiamento.

Si osserva, in ogni caso, che nel ricorso in appello erastata chiesta l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, ma non anche ildocumento comprovante l’equipaggiamento consegnato.

Trattandosi didomanda non formulata in sede di appello, è inammissibile in questa sede lacensura relativa all’omessa acquisizione del documento.Ne consegue che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenzeimpugnate, il correggiolo è stato consegnato e non è stato indossato.

Nullaconsente, pertanto, di ritenere che la dotazione fosse mancante di tale elementocosì lasciando spazio all’ipotesi dell’errore dell’imputato che avrebbe potutoritenere l’oggetto sostituito dalla fondina.4.

In ogni caso, ove anche il militare avesse erroneamente ritenuto che lafondina potesse sostituire il correggiolo, tale errore non integra errore sulla leggeextrapenale.

« Deve essere considerato errore sulla legge penale, come taleinescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incidesu norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdottenella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosiintendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen.,quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale enon esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamataneppure implicitamente [...]» (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808-01);in senso conforme, si è affermato che «Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversadalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di caratterenon penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questanon r i ch iamata anche imp l i c i tamente .

Per tan to , deve essereconsiderato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cadesulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propridi altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione dellafattispecie criminosa [...]» (Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730-01).Nel caso in esame, l’oggetto della consegna, consistente nell’assicurarel’arma al corpo mediante il correggiolo, costituisce norma che integra ladisposizione penale in bianco di cui all’art. 120, comma 2, c.p.m.p. che puniscela condotta di colui che “viola la consegna ricevuta”.

Questa Corte ha avutomodo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complessodi prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritteo verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine diregolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi»(Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351).

Le prescrizionirelative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi, in particolare,costituiscono norme cogenti in quanto volte ad escludere il pericolo dispersionedell’armamento o, peggio, che questo possa finire nelle mani di terzi, ben note almilitare in quanto precondizione necessaria per l’espletamento del servizio.

Sitratta, quindi, di disposizioni che integrano la norma in bianco di cui all’art. 120citato in quanto ne individuano l’oggetto della prescrizione (consegna).

Neconsegue che, a prescindere dalla mancanza, nel caso in esame, deipresupposti fattuali per invocare l’errore, in ogni caso, non si tratterebbe dierrore su norma extrapenale scusabile.5.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Militare di Appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato dei seguenti reati militari:a) Violata consegna pluriaggravata (art. 120, comma 1, n. 2 c.p.m.p., 47n. 2 c.p.m.p. perché [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], effettivo al 21°[OSCURATO:PERSONA] in Caserta ed in servizio, nell’ambitodell’«[OSCURATO:PERSONA]», al [OSCURATO:PERSONA] (in particolareal [OSCURATO:PERSONA] «Mike» del 2° Gruppo tattico), [...] ometteva di ottemperarealle seguenti disposizioni, aventi valore di consegna: «Assicurare l’armamento alcorpo, mediante il correggiolo per la pistola e la cinghia di trasporto dell’armalunga, in alternativa qualsiasi sistema fornito dai reparti di appartenenza atto adevitare la perdita dell’arma e l’eventuale tentativo di sottrazione, ponendo lamassima attenzione in luoghi pubblici e/o in attività che prevedano il contattocon i civili»; in particolare, il predetto ometteva di ottemperarvi, non assicurando,al corpo, la propria arma individuale, [OSCURATO:PERSONA] 92 FS, avente matricolaT114232Z, mediante l’utilizzo del previsto correggiolo. Fatto commesso il27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanzache si trattava di un servizio armato.b) Violata consegna pluriaggravata per non avere portato al seguito illibretto di tiro aggiornato. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con leaggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizioarmato.c) Insubordinazione con ingiuria aggravata. Fatto commesso il27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanzache si trattava di un servizio armato.Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale militare di Napoli assolveval’imputato dal reato sub b) perché il fatto non sussiste; lo condannava per i reati di cui aicapi a) e c), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.L’imputato proponeva appello avverso la menzionata sentenza e la Corte militare diappello, con sentenza del 16 settembre 2025, assolveva [OSCURATO:PERSONA] del reato diinsubordinazione con ingiuria (capo c) dell’imputazione) per essere l’imputato nonpunibile per la particolare tenuità del fatto; rideterminava la pena finale in mesi due direclusione militare e rigettava, nel resto l’appello, confermando, quindi, la condanna peril reato di violata consegna pluriaggravata (capo a). Per quanto oggi di interesse,disattendeva il motivo di appello proposto dalla difesa dell’imputato, la quale avevachiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la scheda tecnicadella fondina in uso all’imputato, ritenuta indispensabile per operare una correttavalutazione della idoneità della stessa a garantire la sicurezza dell’arma. Osservava chela tesi dell’appellante poggiava su un equivoco ovvero che la fondina e il correggiolocostituiscano strumenti alternativi e, quindi, scambiabili, per assicurare che l’arma nonvenga smarrita o, peggio, sottratta nel corso delle operazioni. Invece, secondo la Corte,diverse ed entrambe non rinunciabili sono le finalità e le funzioni assolte dall'una edall'altro in quanto il compito precipuo della fondina munita del gancio di chiusura anti-estrazione è quello di garantire la corretta tenuta e la sicurezza dell'arma nella fase in cuila pistola non viene utilizzata e quindi rimane custodita all'interno della fondina stessa. Ilcorreggiolo invece, oltre a svolgere una funzione protettiva supplementare nel caso dirottura accidentale del gancio di sicurezza della fondina e quindi di involontariafuoriuscita dell'arma, esplica la sua precipua funzione preventiva e di sicurezza nelle fasiin cui il militare abbia dovuto ricorrere all'utilizzo dell'arma estraendola dalla fondina emaneggiandolo in base alle esigenze venutesi a determinare. L'assicurazione dell'armamediante il correggiolo mira a scongiurare il rischio che nelle fasi in cui si stia facendouso dell'arma dopo averla estratta dalla fondina il militare, nella concitazione delmomento, possa accidentalmente perdere la presa dell'arma e disperderla o peggio cheeventuali malintenzionati possano sottrargliela. Osservava che la corretta lettura delledisposizioni richiamate dall’appellante di cui al punto 5 lettera a) delle consegneimponeva di mantenere una netta distinzione tra i due strumenti in dotazione, fatta salvala possibilità di sostituire il correggiolo con altro strumento, diverso dalla fondina, nelcaso di indisponibilità contingente del presidio di sicurezza. Aggiungeva che risultavaindimostrata la pretesa indisponibilità del correggiolo al momento in cui al militare erastato fornito l’armamento prima di intraprendere il servizio e che, comunque, sarebbestato onere di questi di segnalare la mancanza dell’oggetto prima di intraprendere ilservizio, allorquando si interpella il personale su eventuali problematiche riguardanti ladotazione assegnata, cosa che, nel caso di specie non si era verificata secondo quantoriferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Per tali motivi, la Corte riteneva del tutto superflua larinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria mediante la prova decisiva costituitadall ’acquisizione: 1) della scheda tecnica della fondina e 2) delle consegnedell’equipaggiamento. Osserva che ove fossero stati acquisiti tali documenti, la Corte«Avrebbe potuto verificare o l'idoneità della fondina a sostituire il correggiolo nelle funzionicosì come delineate nella impugnata sentenza o in alternativa l'immanente convincimento incapo all'imputato dell'utilizzo di uno strumento idoneo in alternativa al prescritto correggioloperché consegnato in dotazione dal comando di appartenenza». Ove fosse stata effettuatala richiesta verifica, al militare avrebbe potuto addebitarsi una erronea valutazione e sitratterebbe, quindi, di un errore non riferibile direttamente alla norma penale che punisce laviolata consegna, ma una norma tecnica-amministrativa che definisce cosa costituiscal’alternativa al correggiolo. Questo errore sulla norma extrapenale avrebbe determinato unafalsa rappresentazione della realtà con le conseguenti ricadute sull’elemento soggettivo delreato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale ha correttamente motivato sulleragioni che rendevano non indispensabile la rinnovazione dell’istruttoriarelativamente alla acquisizione della scheda tecnica della fondina. Quanto alladocumentazione relativa alla consegna dell’equipaggiamento, ha rilevato che nonera mai stata in precedenza richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La prima censura attiene alla mancata rinnovazione istruttoriamediante acquisizione della scheda tecnica della fondina dell’arma corta indotaz ione a l l ’od ierno r icor rente e de l documento d i consegnadel l ’equ ipaggiamento.Deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di appello l’acquisizionedi una prova documentale non implica la necessità di una formale ordinanza dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postulando esclusivamente che laprova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deveessere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilitàai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 3,n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504 – 01; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005,Rv. 231676-01).Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente motivato in ordine alle ragioniper le quali ha ritenuto irrilevante l’acquisizione della scheda tecnica dellafondina, osservando che i due presidi non sono alternativi, ma complementari: lafondina serve ad assicurare la corretta tenuta e sicurezza dell’arma nella fase incui l’arma non viene utilizzata, impedendo che possa disperdersi o, peggio,venire sottratta; il correggiolo, la cui presenza è parimenti finalizzata ad evitarela perdita o sottrazione dell’arma, interviene, invece, nella fase dinamicadell’azione, nel caso, cioè, in cui il militare impugni l’arma dopo averla estrattadalla fondina e nella fase in cui la maneggia. Con tale approfonditaargomentazione, il ricorrente non si è confrontato, nulla avendo dedotto chepossa indurre a diversamente valutare la finalità dell’equipaggiamento inquestione e, sotto tale profilo, a ritenere rilevante il documento.Si osserva, comunque, come egli potesse supportare la propriaargomentazione, chiedendo di produrre egli stesso la scheda tecnica dellafondina in oggetto, anziché chiedere alla Corte territoriale di acquisirla, postoche è irragionevole ritenere che egli non conoscesse il modello dell’arma indotazione. Nel caso di specie, non è stato dedotto e non si evince dallasentenza, che egli abbia chiesto di poter effettuare tale produzione.3. Il ricorrente ha chiesto altresì di acquisire il documento relativoall’equipaggiamento consegnato, assumendo che il correggiolo non eradisponibile e che ciò avrebbe indotto in errore il militare sulla fungibilitàdell’oggetto mancante con la fondina. Il punto ha costituito oggetto di istruttoria esia la sentenza di primo che di secondo grado hanno escluso che si fosseraggiunta la prova di tale carenza nella dotazione. La Corte di appello,richiamando la testimonianza del tenente [OSCURATO:PERSONA] sul punto, ha aggiunto che ilmilitare non aveva segnalato la carenza al momento della consegnadell’equipaggiamento. Si osserva, in ogni caso, che nel ricorso in appello erastata chiesta l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, ma non anche ildocumento comprovante l’equipaggiamento consegnato. Trattandosi didomanda non formulata in sede di appello, è inammissibile in questa sede lacensura relativa all’omessa acquisizione del documento.Ne consegue che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenzeimpugnate, il correggiolo è stato consegnato e non è stato indossato. Nullaconsente, pertanto, di ritenere che la dotazione fosse mancante di tale elementocosì lasciando spazio all’ipotesi dell’errore dell’imputato che avrebbe potutoritenere l’oggetto sostituito dalla fondina.4. In ogni caso, ove anche il militare avesse erroneamente ritenuto che lafondina potesse sostituire il correggiolo, tale errore non integra errore sulla leggeextrapenale. « Deve essere considerato errore sulla legge penale, come taleinescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incidesu norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdottenella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosiintendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen.,quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale enon esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamataneppure implicitamente [...]» (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808-01);in senso conforme, si è affermato che «Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversadalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di caratterenon penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questanon r i ch iamata anche imp l i c i tamente . Per tan to , deve essereconsiderato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cadesulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propridi altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione dellafattispecie criminosa [...]» (Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730-01).Nel caso in esame, l’oggetto della consegna, consistente nell’assicurarel’arma al corpo mediante il correggiolo, costituisce norma che integra ladisposizione penale in bianco di cui all’art. 120, comma 2, c.p.m.p. che puniscela condotta di colui che “viola la consegna ricevuta”. Questa Corte ha avutomodo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complessodi prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritteo verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine diregolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi»(Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351). Le prescrizionirelative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi, in particolare,costituiscono norme cogenti in quanto volte ad escludere il pericolo dispersionedell’armamento o, peggio, che questo possa finire nelle mani di terzi, ben note almilitare in quanto precondizione necessaria per l’espletamento del servizio. Sitratta, quindi, di disposizioni che integrano la norma in bianco di cui all’art. 120citato in quanto ne individuano l’oggetto della prescrizione (consegna). Neconsegue che, a prescindere dalla mancanza, nel caso in esame, deipresupposti fattuali per invocare l’errore, in ogni caso, non si tratterebbe dierrore su norma extrapenale scusabile.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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