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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 17057/2026

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RTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 luglio 2019 con cui RobertoBerardi era stato condannato alla pena di legge per la commissione di alcune rapine.

Inappello, a seguito della ulteriore valorizzazione delle già concesse circostanze attenuantigeneriche, la pena è stata ridotta.2.

Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato ha articolato i seguentimotivi.2.1.

Nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato.Il giudizio in appello si è svolto con il rito cartolare.

La prima udienza è stata rinviataper mancanza di prova della notifica della citazione all’imputato cui è stato comunicato,ai fini della rinnovazione della notifica, per la nuova udienza di discussione, solamenteil verbale con l’ordine di rinnovazione della notifica, senza che vi fosse allegato il decretopresidenziale di fissazione dell’udienza.2.2.

Manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione sul trattamentosanzionatorio.La Corte, in relazione agli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione, haproceduto esclusivamente all'applicazione di uno sconto finale senza giustificare l'entitàdella pena erogate per ciascuno di essi.2.3.

Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione quanto alla mancatasostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.L'obbligo della Corte di valutare la possibilità di concedere i lavori di pubblica utilitàè un dovere imposto dall'art. 598-bis, comma 4-quater cod. proc. pen., e non una merafacoltà da parte del giudice il quale, se non procede all’applicazione del beneficio, deveprovvedere a motivare il diniego, con adeguata motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso, con conseguenteannullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Roma per l’ulteriore corso.

Data la natura pregiudiziale della questioneaffrontata dal primo motivo, il secondo ed il terzo motivo devono intendersi assorbiti.2.

La questione dedotta, di natura procedurale, consente l’accesso e l’esame degliSez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).Dall’espletamento dell’incombente emerge che:- all’udienza dell’11 aprile 2025, il Collegio della Corte d’appello dava atto a verbaleche si procedeva con il rito cartolare e che “non vi è(ra) prova della notifica in capoall’imputato … pertanto rinvia(va) per la rinotifica all’imputato per l’udienza del 18settembre 2025 ore 9,00”;- è presente nel fascicolo la comunicazione di Cancelleria, effettuata dall’indirizzopec [OSCURATO:EMAIL] all’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] avente ad oggetto “[OSCURATO:PERSONA]. 5102-2020 Imp.

Verardi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.09.2025 [OSCURATO:PERSONA].”,- infine, all’udienza del 18 settembre 2025, la Corte, ribadito che si procedeva conil rito cartolare, dava atto di procedere al deposito del dispositivo della decisione, all’esitodella camera di consiglio;- non si rinviene prova della notifica all’imputato del decreto di citazione in appello.3.

Sulla base di quanto precede, ed in particolare di quanto emerge dall’esame delladocumentazione presente nel fascicolo processuale, si deve concludere, come dedotto,che l’imputato non abbia mai ricevuto il decreto di citazione per l’udienza d’appello, chenon aveva ricevuto inizialmente, per l’udienza dell’11 aprile, come correttamenterilevato dal Collegio, ma nemmeno per l’udienza successiva (del 18 settembre) avendoricevuto piuttosto la comunicazione di copia del verbale di rinvio, atto cheevidentemente non può costituire equipollente della citazione iniziale.4.

La citazione in appello dell’imputato costituisce l’incombente indispensabile alfine della corretta instaurazione del contraddittorio.

La sua omissione, o la mancanza diprova della sua sussistenza, è motivo di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’interventodell’imputato, nullità sancita come insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel procedimento ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. poiché relativa alla omessacitazione dell'imputato (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561-01).5.

Da quanto precede, consegue il necessario annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per ilgiudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Roma per il giudizio.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 luglio 2019 con cui RobertoBerardi era stato condannato alla pena di legge per la commissione di alcune rapine. Inappello, a seguito della ulteriore valorizzazione delle già concesse circostanze attenuantigeneriche, la pena è stata ridotta.2. Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato ha articolato i seguentimotivi.2.1. Nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato.Il giudizio in appello si è svolto con il rito cartolare. La prima udienza è stata rinviataper mancanza di prova della notifica della citazione all’imputato cui è stato comunicato,ai fini della rinnovazione della notifica, per la nuova udienza di discussione, solamenteil verbale con l’ordine di rinnovazione della notifica, senza che vi fosse allegato il decretopresidenziale di fissazione dell’udienza.2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione sul trattamentosanzionatorio.La Corte, in relazione agli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione, haproceduto esclusivamente all'applicazione di uno sconto finale senza giustificare l'entitàdella pena erogate per ciascuno di essi.2.3. Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione quanto alla mancatasostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.L'obbligo della Corte di valutare la possibilità di concedere i lavori di pubblica utilitàè un dovere imposto dall'art. 598-bis, comma 4-quater cod. proc. pen., e non una merafacoltà da parte del giudice il quale, se non procede all’applicazione del beneficio, deveprovvedere a motivare il diniego, con adeguata motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso, con conseguenteannullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Roma per l’ulteriore corso. Data la natura pregiudiziale della questioneaffrontata dal primo motivo, il secondo ed il terzo motivo devono intendersi assorbiti.2. La questione dedotta, di natura procedurale, consente l’accesso e l’esame degliSez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).Dall’espletamento dell’incombente emerge che:- all’udienza dell’11 aprile 2025, il Collegio della Corte d’appello dava atto a verbaleche si procedeva con il rito cartolare e che “non vi è(ra) prova della notifica in capoall’imputato … pertanto rinvia(va) per la rinotifica all’imputato per l’udienza del 18settembre 2025 ore 9,00”;- è presente nel fascicolo la comunicazione di Cancelleria, effettuata dall’indirizzopec [OSCURATO:EMAIL] all’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] avente ad oggetto “[OSCURATO:PERSONA]. 5102-2020 Imp. Verardi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.09.2025 [OSCURATO:PERSONA].”,- infine, all’udienza del 18 settembre 2025, la Corte, ribadito che si procedeva conil rito cartolare, dava atto di procedere al deposito del dispositivo della decisione, all’esitodella camera di consiglio;- non si rinviene prova della notifica all’imputato del decreto di citazione in appello.3. Sulla base di quanto precede, ed in particolare di quanto emerge dall’esame delladocumentazione presente nel fascicolo processuale, si deve concludere, come dedotto,che l’imputato non abbia mai ricevuto il decreto di citazione per l’udienza d’appello, chenon aveva ricevuto inizialmente, per l’udienza dell’11 aprile, come correttamenterilevato dal Collegio, ma nemmeno per l’udienza successiva (del 18 settembre) avendoricevuto piuttosto la comunicazione di copia del verbale di rinvio, atto cheevidentemente non può costituire equipollente della citazione iniziale.4. La citazione in appello dell’imputato costituisce l’incombente indispensabile alfine della corretta instaurazione del contraddittorio. La sua omissione, o la mancanza diprova della sua sussistenza, è motivo di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’interventodell’imputato, nullità sancita come insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel procedimento ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. poiché relativa alla omessacitazione dell'imputato (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561-01).5. Da quanto precede, consegue il necessario annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per ilgiudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Roma per il giudizio.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente