CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo «annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione della domanda relativa alla sospensione condizionale della pena detentiva. Inammissibile nel resto»; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso, con rinvio ad altra Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 16/12/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 01/04/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed € 516,00 di multa per il delitto di ricettazione, commesso in Chieti in data anteriore e prossima al 01/07/2017. In particolare, il delitto era consistito nell'avere ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] proveniente dal reato di furto, alla guida della quale il Pascaru era stato fermato dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti tre motivi: a) con il primo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte del Pascaru, della provenienza delittuosa dell'autovettura. Questo per avere la Corte d'appello, in maniera anapodittica, ritenuto inattendibile la giustificazione del possesso dell'automezzo fornita dall'imputato - che aveva riferito che l'automobile era del fratello della fidanzata, la quale si trovava anch'essa a bordo, e non presentava segni di effrazione, che egli si trovava alla guida sia perché uomo sia perché la fidanzata era "sballata" per avere fatto uso di droga, e che aveva altresì sottolineato come, al sopraggiungere delle forze dell'ordine, non si era dato alla fuga - così finendo col richiedere all'imputato «una vera e propria prova della provenienza dell'autovettura»; b) con il secondo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 2 dello stesso articolo, negata dalla Corte d'Appello in ragione del «valore» dell'automobile, considerato che «si tratta[va] di un'autovettura funzionante». Il ricorrente deduce: sotto un primo profilo, che l'essere l'autovettura funzionante non le conferiva, di per sé, un valore consistente, e che tale valore era, invece, «sicuramente contenuto, in considerazione della [...] vetustà e delle condizioni tecniche» dell'automobile; sotto un secondo profilo, che la sussistenza dell'invocata attenuante doveva essere valutata non solo con riguardo alla qualità della res provento di furto ma con riguardo a tutte le connotazioni oggettive e soggettive del fatto, il quale, nella sua globalità (il ricorrente sottolinea, in particolare, di non essersi dato alla fuga e di non avere opposto resistenza ai controlli della polizia giudiziaria) poteva essere considerato di speciale tenuità; c) con il terzo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) - per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. - ed e), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello con il quale era stata chiesta la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. Rammentati tali principi, e rilevato come gli stessi siano stati puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata (che cita, in particolare, Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.), si deve osservare come il Pascaru, quale giustificazione del possesso dell'autovettura, aveva indicato che questa era di proprietà del fratello della fidanzata, tanto che egli si trovava alla guida solo perché uomo e perché la fidanzata era "sballata" per avere fatto uso di droga. La Corte d'appello di L'Aquila ha valutato tali elementi, osservando che, tuttavia, «Ella circostanza [della proprietà dell'autovettura in capo al fratello della fidanzata] non è stata riferita da nessuno, lo stesso prevenuto non ha fornito neanche le generalità di questa persona e non vi è prova della detenzione occasionale del bene». Si tratta di una motivazione che, oltre che in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche di questa Corte, resiste alle censure difensive, non presentando alcuna contraddittorietà né illogicità e risultando, piuttosto, coerente con le risultanze processuali. Né, in tale modo, la Corte d'appello ha richiesto all'imputato di provare la provenienza del possesso dell'autovettura, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine dello stesso, di assolvere, cioè, non a un onere probatorio, ma a un onere di allegazione di elementi; che la stessa Corte ha poi valutato, nell'ambito del proprio libero convincimento, dando conto di tale valutazione con una motivazione, come si è detto, coerente e logica. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. È vero che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226). Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, questa Corte ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.). 2.1. Rammentati tali principi, il primo profilo del motivo è inammissibile per difetto di specificità. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente chiarito che il requisito della specificità dei motivi - richiesto, a pena di inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. civ.), dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. civ. - pone a carico della parte che impugna non solo l'onere di dedurre le censure che intende muovere in ordine a uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle stesse censure, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare, quindi, il proprio sindacato (tra le tante: Sez., 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, Rv. 245907; Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586). Nel caso di specie, il ricorrente, al fine di contestare la statuizione della Corte d'appello in ordine al valore (non particolarmente esiguo) dell'autovettura ricettata, si è limitato a dedurre, in modo del tutto generico, che esso era «sicuramente contenuto, in considerazione della [...] vetustà e delle condizioni tecniche» dell'automobile, senza tuttavia neppure indicare alcun elemento concreto idoneo ad avvalorare l'effettiva sussistenza di tali asserite caratteristiche dell'autovettura. 2.2. Dall'inammissibilità del primo profilo consegue l'inammissibilità del secondo profilo del motivo atteso che, come si è sopra chiarito, la Corte d'appello poteva procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono eventualmente di configurare l'attenuante de qua, solo nell'ipotesi - qui, invece, esclusa - in cui fosse stata accertata la lieve consistenza economica dell'automobile ricettata. 3. Il terzo motivo è fondato, nei termini che seguono. 3.1. La Corte d'appello di L'Aquila ha infatti omesso qualsiasi motivazione, neppure implicita, in ordine alla specifica richiesta, avanzata dal Pascaru anche nel proprio atto di appello, di ammissione alla sospensione condizionale della pena detentiva (art. 163, primo comma, secondo periodo, cod. pen.). Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al punto che ha completamente omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena detentiva. 3.2. Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario di questa Corte secondo il quale l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello, sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, anche senza rinvio, qualora tale opzione sia praticabile nel caso concreto), non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (per tutte: Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino, Rv. 270829). 4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto in cui ha omesso di motivare in ordine alla specifica richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia affinché valuti la concedibilità o no di tale beneficio. 5. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio finalizzato soltanto alla valutazione dell'esistenza o no dei presupposti per l'ammissione della sospensione condizionale della pena comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nelle parti che concernono l'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena detentiva e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile