CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18102-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,p.i. 02472720404, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 85/31/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 12.01.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla ricorrente furononotificati due avvis i d’accertamento, relativ i a gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’ufficio recuperò a tassazione costi Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 18102/2017 Consigliere rel. Federici ritenuti indeducibili per provvigioni, non essendo supportati da idonea documentazione, nonché, per il 2007, la quota d’ammortamento relativo ad un autocarro, che risultava acquistato e rivenduto nel 2006. Avverso gli att i impositiv i la società propose ricors i dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che, previa loro riunione,con sentenza n. 617/01/2014 ne rigettò le ragioni. L’appello con cui la società instava nelle sue censure fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 85/31/2017. Nel confermare le statuizioni di primo grado, il giudice regionale ha escluso la deducibilità di costi relativi a provvigioni non ancora certe, né determinate nella loro debenza, privi di riscontri e di documentazione sufficientemente chiara e specifica.Parimenti, ha escluso i costi d’ammortamento per un bene mobile acquistato e rivenduto nell’anno precedente. La società ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la ricorrente, rappresentando che nelle more del giudizio ne è stato dichiarato il fallimento, che non aveva interesse alla prosecuzione della lite, ha dichiarato di rinunciare al giudizio. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La società, che con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha chiesto di rinunciare alla causa dopo la fissazione dell’adunanza camerale. La rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese vanno compensate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.