CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la sua responsabilità in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica, con condanna alla pena di giustizia. A motivi di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare le ragioni espresse dai giudici; dagli elementi rappresentati in motivazione non si ricaverebbe la sussistenza del reato; mancherebbe ogni riferimento al dolo specifico; l'iter logico e fattuale posto a fondamento della decisione sarebbe inadeguato. Il ricorso è inammissibile. I motivi risultano del tutto generici. La Corte di merito ha prodotto una motivazione pertinente e congrua, mettendo in rilievo che l'imputata non ha mai contestato di abitare nell'appartamento servito dall'allacciamento abusivo. Ha quindi logicamente puntualizzato che la Pignatelli si è appropriata dell'energia elettrica, a nulla rilevando che la manomissione del contatore sia stata eventualmente compiuta da altri. L'assunto è conforme ai principi stabiliti in questa sede in casi analoghi al presente (cfr. Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014 Ud. (dep. 21/07/2014 ) Rv. 261745 - 01: "In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui"). Il rilievo sull'elemento soggettivo del reato è del pari manifestamente infondato. Si desume dal complesso argomentativo offerto in motivazione che la imputata fosse ben consapevole di fare illecitamente uso dell'erogazione di energia elettrica, abitando nell'appartamento servito dall'allaccio abusivo. La difesa riproduce quindi profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni in fatto e diritto. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni reale confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]