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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06806/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, p.zza dei Martiri di Belfiore n.2 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.

M auro Becucci che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliataex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – Tributi-cartella di pagamento avverso la sentenza n. 755 / 02 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 12 febbraio 20 1 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, portante IRPEF dell’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della prima decisione favorevole al contribuente e in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettava il ricorso introduttivo affermando la piena regolarità della procedura di notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso su due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con istanza di distrazione delle spese di lite in favore del difensore.

Considerato che: 1Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.ri 3 e 5 cod. proc. civ. , la violazione dell’art.140 c.p.c. e dell’art.14 della legge n.890 del 1982.

In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia considerato l’inosservanza di taluni adempimenti da parte del messo autorizzato,necessari al fine della ritualità della procedura notificatoria ai sensi dell’art.140 c.p.c. (quali la mancata affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, la comunicazione di avvenuto deposito non dimostrerebbe il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione).

Inoltre, non era stata depositata la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della CAD e le ricerche effettuate dal messo erano state superficiali e inconsistenti. 2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. la violazione o falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973 e, ai sensi del n.5 dell’art.360 citato, l’omessa o insufficiente motivazione su diun fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente si duole che la C.T.R. non abbia rilevato, malgrado dedotto sin dal primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato la cartella direttamente a mezzo posta così violando la norma invocata che esige che la notificazione avvenga a mezzo di soggetti abilitati. 3.Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso appare opportuno premettere che la sentenza impugnata, premesso che l’appello dell’Ufficio si riferisce alla procedura di notifica dell’avviso di accertamento … ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che nella fattispecie il procedimento notificatorio risulta completo con la produzione della comunicazione all’indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’avviso di accertamento.

Ne consegue la regolarità della procedura di notifica dell’avviso di accertamento nel rispetto del diritto del contribuente, destinatario della notificazione, ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. 4.Può da subito dichiararsi l’inammissibilità del secondo mezzo di impugnazione laddove si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ. l’ insufficiente motivazione su un fatto controverso costituito dall’inesistenza della notifica della cartella di pagamento perché notificata direttamente a mezzo posta senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.

Il vizio di insufficiente motivazione , infatti, non trova più ingresso nel giudizio di cassazione a seguito della riforma del n.5 dell’art 360 citato (applicabile all’odierno ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 febbraio 2016).

4.1. In ogni caso, la censura -a volere ritenere che, con il mezzo, si sia voluta dedurre l’omessa pronuncia da parte della C.T.R. sulla questione, reiterata in appello dal contribuente (come riportata a pag. 5 del controricorso) - è infondata.

Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte (cfr, ex pluris di recente, Cass. Sez. 5 n. 35822 del 22/12/2023)che: ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

5. Il primo motivo di ricorso è, invece,fondato.

La C.T.R.-richiamata la giurisprudenza relativa alla diversa disciplina della notificazione ai sensi dell’art.149 cod.proc.civ. e dell’art. 8 della legge n.890 del 1982 ha, come sopra riportato, ritenuto che il procedimento notificatorio risultasse completato con la produzione della comunicazione all’indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito nella casa comunaledell’avviso di ricevimento. 5.1 Nel caso in esame, in cui si controverte, come pare pacifico tra le parti, di notificazione effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c., risulta applicabile il principio, ormai consolidato secondo cui il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario .

Si è infatti, condivisibilmente, ritenuto che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Per effetto di tale pronuncia (anteriore alla sentenza d'appello oggetto del ricorso in esame), la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione; è quindi necessario che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione, (Cass. n. 7809 del 2010).

Occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (cfr. ex multis Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020; in termini Cass., Sez,5, n. 19522 del 30/09/2016 la quale ha avuto modo di specificare che Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale .; Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n. 11137 del 2006). 5.2 La generica motivazione resa sul punto dalla C.T.R. non appare idonea a suffragare l’affermato rituale completamento del procedimento notificatorio.

6. Ne consegue in accoglimento del primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinchè proceda al riesame, adeguandosi a principi sopra esposti, e liquidi le spese processuali di questo giudizio.

La Corte P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, p.zza dei Martiri di Belfiore n.2 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. M auro Becucci che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliataex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – Tributi-cartella di pagamento avverso la sentenza n. 755 / 02 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 12 febbraio 20 1 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, portante IRPEF dell’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della prima decisione favorevole al contribuente e in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettava il ricorso introduttivo affermando la piena regolarità della procedura di notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso su due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con istanza di distrazione delle spese di lite in favore del difensore. Considerato che: 1Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.ri 3 e 5 cod. proc. civ. , la violazione dell’art.140 c.p.c. e dell’art.14 della legge n.890 del 1982. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia considerato l’inosservanza di taluni adempimenti da parte del messo autorizzato,necessari al fine della ritualità della procedura notificatoria ai sensi dell’art.140 c.p.c. (quali la mancata affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, la comunicazione di avvenuto deposito non dimostrerebbe il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione). Inoltre, non era stata depositata la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della CAD e le ricerche effettuate dal messo erano state superficiali e inconsistenti. 2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. la violazione o falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973 e, ai sensi del n.5 dell’art.360 citato, l’omessa o insufficiente motivazione su diun fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, il ricorrente si duole che la C.T.R. non abbia rilevato, malgrado dedotto sin dal primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato la cartella direttamente a mezzo posta così violando la norma invocata che esige che la notificazione avvenga a mezzo di soggetti abilitati. 3.Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso appare opportuno premettere che la sentenza impugnata, premesso che l’appello dell’Ufficio si riferisce alla procedura di notifica dell’avviso di accertamento … ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che nella fattispecie il procedimento notificatorio risulta completo con la produzione della comunicazione all’indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’avviso di accertamento. Ne consegue la regolarità della procedura di notifica dell’avviso di accertamento nel rispetto del diritto del contribuente, destinatario della notificazione, ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. 4.Può da subito dichiararsi l’inammissibilità del secondo mezzo di impugnazione laddove si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ. l’ insufficiente motivazione su un fatto controverso costituito dall’inesistenza della notifica della cartella di pagamento perché notificata direttamente a mezzo posta senza l’intermediazione dei soggetti abilitati. Il vizio di insufficiente motivazione , infatti, non trova più ingresso nel giudizio di cassazione a seguito della riforma del n.5 dell’art 360 citato (applicabile all’odierno ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 febbraio 2016). 4.1. In ogni caso, la censura -a volere ritenere che, con il mezzo, si sia voluta dedurre l’omessa pronuncia da parte della C.T.R. sulla questione, reiterata in appello dal contribuente (come riportata a pag. 5 del controricorso) - è infondata. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte (cfr, ex pluris di recente, Cass. Sez. 5 n. 35822 del 22/12/2023)che: ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento . 5. Il primo motivo di ricorso è, invece,fondato. La C.T.R.-richiamata la giurisprudenza relativa alla diversa disciplina della notificazione ai sensi dell’art.149 cod.proc.civ. e dell’art. 8 della legge n.890 del 1982 ha, come sopra riportato, ritenuto che il procedimento notificatorio risultasse completato con la produzione della comunicazione all’indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito nella casa comunaledell’avviso di ricevimento. 5.1 Nel caso in esame, in cui si controverte, come pare pacifico tra le parti, di notificazione effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c., risulta applicabile il principio, ormai consolidato secondo cui il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario . Si è infatti, condivisibilmente, ritenuto che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Per effetto di tale pronuncia (anteriore alla sentenza d'appello oggetto del ricorso in esame), la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione; è quindi necessario che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione, (Cass. n. 7809 del 2010). Occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (cfr. ex multis Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020; in termini Cass., Sez,5, n. 19522 del 30/09/2016 la quale ha avuto modo di specificare che Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale .; Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n. 11137 del 2006). 5.2 La generica motivazione resa sul punto dalla C.T.R. non appare idonea a suffragare l’affermato rituale completamento del procedimento notificatorio. 6. Ne consegue in accoglimento del primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinchè proceda al riesame, adeguandosi a principi sopra esposti, e liquidi le spese processuali di questo giudizio. La Corte P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda
Sentenza Cassazione n. 06806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris