CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di PISTOIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MELA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1212/2025 in data 28/10/2025 con cui il Tribunale di Pistoia ha condannato l'imputato alla pena di euro 150 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato p. e p. dagli artt. 38 TULPS in relazione all'art. 58 reg. TULPS; Che il ricorso, col quale si deduce l'asserita mancanza, insufficienza o illogicità della motivazione in relazione al superamento delle 72 ore da parte dell'imputato proprietario dei fucili in contestazione per procedere alla denuncia della nuova collocazione delle armi trasferite, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, in ogni caso, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale accertato che già alla data del 22/10/2023 le armi indicate in imputazione erano state trasferite dall'abitazione di Lamporecchio a 1quella di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, avendo rettamente affermato che il successivo 25/10/2023, quando fu effettuato il controllo e il successivo sequestro, fossero in ogni caso decorse le 72 ore; termine, peraltro, neppure applicabile come pure affermato da Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, Iasparra, Rv. 272526-01 (secondo cui nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l'omissione della ripetizione della denuncia all'autorità di P.S. configura il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l'autorità di P.S. conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore); pronuncia rettamente richiamata dal Tribunale e ritenuta applicabile nella specie, in aggiunta alla primo rilievo motivazionale, dunque con doppia ratio decidendi su cui non si confronta affatto il ricorrente; Che, quanto all'enunciato rilievo "dell'elemento soggettivo del dolo specifico necessario affinché si possa configurare il reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019", trattasi di (apparente) deduzione palesemente estranea all'imputazione perché riguarda il reato di false dichiarazioni volte ad ottenere il reddito di cittadinanza, sicché deve ascriversi ad un mero refuso grafico, essendo peraltro meramente enunciata nella rubrica del ricorso (al punto 2 pag. 2 in alto) ma senza alcuno sviluppo argonnentativo in parte narrativa; Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiar P.Q.M