CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appellognel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo in particolare alla richiesta continuazione tra i reati di cui a due sentenze esecutive, che: - l'interessato, non ha indicato alcun concreto e specifico elemento che consenta di ritenere provata la preventiva deliberazione criminosa; - i reati hanno natura giuridica differente, trattandosi, nel caso della prima sentenza, di associazione per delinquere volta alla commissione di furti in gioielleria, e, nel caso della seconda sentenza, del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011 in materia di violazione dell'obbligo di soggiorno connesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; - tali reati sono stati commessi anche in tempi diversi e lontani tra loro, se solo si considera che l'associazione per delinquere è stata contestata e riconosciuta in sentenza come esistente a far data dal 2017 e, sul punto, l'interessatcoon ha fornito alcuna prova, a parte mere asserzioni, circa una sua esistenza in data anteriore, e che il reato di cui alla seconda sentenza risulta commesso nel 2014 e, quindi, ben tre anni prima; - non coglie nel segno l'unica argomentazione difensiva secondo cui il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011 sarebbe connesso ad un furto in gioielleria sempre del 2014, atteso che per tale reato è stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, per cui l'unico dato certo, sotto un profilo anche formale, è che l'odierna prevenuta sia stata condannata per la violazione dell'obbligo di soggiorno; - ad ogni buon conto, anche diversamente opinando, lo iato temporale esistente tra il furto in gioielleria del 2014 e il delitto associativo del 2017 non consente, in assenza di altri elementi, di porli in correlazione sotto il profilo dell'unica deliberazione a delinquere. Osservato, pertanto, che il ricorso, che. insiste sull'unificazione in ragione dell'esistenza, che emergerebbe dalla stessa sentenza di condanna, dell'associazione per delinquere già dal 2007 senza, però, spiegare per quale motivo debba ritenersi che la ricorrente aderendo al sodalizio abbia preventivato la commissione della 1violazione della misura di prevenzione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M