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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15562/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, aw. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 29 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare la Corte di appello ha applicato l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. e ha ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante, riducendo la pena; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a reiterare in questa sede, peraltro in modo generico, un profilo di censura già rigettato dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, aw. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 29 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare la Corte di appello ha applicato l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. e ha ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante, riducendo la pena; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a reiterare in questa sede, peraltro in modo generico, un profilo di censura già rigettato dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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