CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 37887/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 05/03/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza - emessa all'esito del giudizio abbreviato - del Tribunale di Ivrea del 17/04/2019, per quanto è qui di interesse ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e ha rideterminato la pena irrogata nella misura di mesi 5 di lavoro di pubblica utilità (applicata la disciplina sanzionatoria comminata per i reati di competenza del giudice di pace, pena-base, mesi 3, aumentati a mesi 5 per la recidiva e a mesi 7 e giorni 15 per la continuazione, ridotti alla pena finale per il rito). Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 63 e 54 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto il lavoro di pubblica utilità non può essere superiore ai sei mesi e non poteva essere effettuata la diminuzione per il rito abbreviato. Il ricorso è inammissibile. Premesso che la pena finale irrogata rientra nei limiti edittali sanciti dall'art. 54 del d. Igs. n. 274 del 2000, rileva il Collegio che l'accoglimento del ricorso condurrebbe, per un verso, a limitare l'aumento per la continuazione fino a mesi 6 di lavoro di pubblica utilità e, per altro verso, a escludere qualsiasi riduzione per il rito abbreviato, sicché l'esito finale risulterebbe più sfavorevole per l'imputato, il che esclude la ravvisabilità di un interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente n r [OSCURATO:PERSONA]/tò Mar essic ell