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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 134/2026

ECLI:EU:C:2026:686
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Obbligo dei giudici nazionali di sottoporre all’organo giurisdizionale supremo una questione di diritto preliminare – Articolo 267 TFUE » Nella causa C‑606/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 12 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2024, nel procedimento XY e altri contro [OSCURATO:PERSONA]ţelor, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore), N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo rumeno, da E. Gane, R. Antonie e M. Chicu, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Erlbacher, L. Nicolae e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra diverse persone fisiche e il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania) relativamente al ricalcolo e alla liquidazione dei loro diritti retributivi in qualità di dipendenti pagati con fondi pubblici.

Contesto normativo Codice di procedura civile 3 [OSCURATO:PERSONA] nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile), del 1º luglio 2010, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile») contiene un libro II, intitolato «Procedimento contenzioso», composto da quattro titoli, il terzo dei quali è intitolato «Disposizioni volte a garantire una giurisprudenza uniforme».

Tale titolo III contiene due capi: il capo I, intitolato «Il ricorso proposto nell’interesse della legge», composto dagli articoli da 514 a 518 di tale codice, e il capo II, intitolato «Il rinvio alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] al fine della pronuncia di una decisione preliminare su questioni di diritto», composto dagli articoli da 519 a 521 di detto codice. 4 L’articolo 519 del codice di procedura civile prevede quanto segue: «Se, nel corso del procedimento, un collegio giudicante della [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], di una corte d’appello o di un tribunale superiore adito in ultimo grado constata che una questione di diritto determinante per statuire nel merito della causa è nuova e non è stata ancora decisa dalla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], e nemmeno è oggetto di un ricorso proposto nell’interesse della legge, tale collegio giudicante può chiedere alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito». 5 L’articolo 520 di tale codice dispone quanto segue: «(1) Il rinvio di una causa alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] è disposto dal collegio giudicante a seguito di scambio in contraddittorio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 519, con una decisione che non può essere impugnata.

Se del caso, tale decisione include i motivi a sostegno della ricevibilità del rinvio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 519, nonché il parere del collegio giudicante e delle parti. (2) Con la decisione di cui al paragrafo 1, il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della decisione preliminare sulla questione di diritto. (…) (7) Formatosi il collegio giudicante conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, il suo presidente designa un giudice per redigere una relazione sulla questione di diritto deferita.

Al giudice designato come relatore non è, solo per questo motivo, impedito di partecipare al collegio giudicante. (…) (10) La relazione è notificata alle parti che, entro quindici giorni dalla notifica, presentano, tramite il loro avvocato o eventualmente un consulente legale, le proprie osservazioni scritte sulla questione deferita. (…) (12) Il rinvio è trattato, senza convocazione delle parti, entro tre mesi dalla data della decisione [di rinvio] e la decisione è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei giudici che compongono il collegio.

Non è ammessa l’astensione dal voto. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 521 di detto codice: «(1) Il collegio incaricato di risolvere le questioni di diritto si pronuncia sul rinvio mediante una decisione, unicamente in merito alla questione di diritto da risolvere. (…) (3) Le soluzioni fornite in merito alle questioni di diritto sono vincolanti dalla data di pubblicazione della decisione nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, e, per il giudice che ha deferito la questione, dalla data di notifica della decisione. (…)».

OUG n. 62/2024 7 La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (decreto-legge del governo n. 62/2024, relativo ad alcune misure per la risoluzione di procedimenti riguardanti la retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e di procedimenti riguardanti le prestazioni di assicurazione sociale), del 13 giugno 2024 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 559 del 14 giugno 2024; in prosieguo: l’«OUG n. 62/2024»), è entrata in vigore il 14 giugno 2024. 8 Il preambolo dell’OUG n. 62/2024 enuncia quanto segue: «Tenuto conto della necessità urgente di garantire una giurisprudenza uniforme e unitaria – che elimini le differenze in materia di accertamento e di liquidazione dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici –, con vantaggi sia sul piano dell’equa amministrazione della giustizia e della garanzia dell’uguaglianza dinanzi alla legge sia in termini di rapporti socioeconomici, considerato il fatto che la giustizia è un fattore essenziale di equilibrio e di stabilità sociale in uno Stato di diritto e che, al fine di svolgere pienamente tale ruolo, è necessario unificare la giurisprudenza e garantire la stabilità delle relazioni giuridiche, compreso nell’ambito dell’accertamento dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici, in considerazione del ruolo costituzionale della [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], consacrato all’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, ripubblicata, consistente nel garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte dell’insieme degli organi giurisdizionali, constatando l’esistenza di un fenomeno generalizzato e ormai permanente di una giurisprudenza non uniforme degli organi giurisdizionali che si pronunciano nei procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale pagato con fondi pubblici nonché sulle controversie relative all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici e delle altre prestazioni di assicurazione sociale di tale personale, considerando la necessità di trovare rimedi procedurali efficaci che consentano di raggiungere l’obiettivo di una giurisprudenza uniforme nella materia disciplinata, senza tuttavia arrecare pregiudizio al buon funzionamento del sistema giudiziario nel suo insieme, tenuto conto della configurazione attuale del meccanismo della decisione preliminare che dirime questioni di diritto e dell’effetto obbligatorio di tale decisione emessa dalla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], in piena conformità con il suo obbligo costituzionale di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniformi della legge da parte degli organi giurisdizionali rumeni nel loro insieme, attesa la necessità di integrare facilmente le soluzioni legislative previste nel sistema procedurale e giudiziario attuale, senza pregiudicare in modo significativo il volume di attività dell’organo giurisdizionale supremo, in considerazione del fatto che è obbligatorio dare la necessaria priorità al principio di garanzia di una giurisprudenza uniforme – manifestazione dei principi dell’amministrazione della giustizia in modo unico, imparziale ed equo e, più in generale, dell’uguaglianza dinanzi alla legge –, tenuto conto del fatto che le misure legislative proposte possono avere un effetto positivo sul lavoro degli organi giurisdizionali, poiché garantirebbero, in una fase precoce, il chiarimento di questioni di diritto complesse, considerando che le soluzioni rese in tali categorie di controversie hanno un effetto diretto e considerevole sul bilancio generale consolidato, effetto accentuato dalla necessità di garantire la parità di trattamento giuridico, quale confermata dalla giurisprudenza della [Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania)] alla luce del principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge, considerata la necessità di rimuovere e, se del caso, di prevenire le conseguenze negative sopracitate, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, della Costituzione rumena, ripubblicata, il governo rumeno adotta il presente decreto-legge». 9 L’articolo 1 dell’OUG n. 62/2024 prevede quanto segue: «1.

Il presente decreto-legge si applica ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti retributivi o dei diritti di natura retributiva del personale pagato con fondi pubblici, compresi quelli relativi all’obbligo di emanare atti amministrativi o all’annullamento degli atti amministrativi emessi nei confronti di tale personale e/o quelli relativi ai rapporti di lavoro di tale personale.

2. Il presente decreto-legge si applica anche ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici, compresi quelli risultanti dall’attualizzazione/ricalcolo/riesame dei diritti pensionistici e/o quelli relativi alle altre prestazioni di assicurazione sociale del personale di cui al paragrafo 1.

3. Il presente decreto-legge si applica indipendentemente dalla natura e dall’oggetto dei procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, dalla qualifica delle parti o dall’organo giurisdizionale competente a conoscerne la causa». 10 L’articolo 2 dell’OUG n. 62/2024 dispone quanto segue: «1.

Se, nel corso dei procedimenti di cui all’articolo 1, il collegio giudicante adito in primo grado o in appello verifica e constata che su una questione di diritto, dalla cui definizione dipende la decisione nel merito della relativa causa, la [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] non ha statuito, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di un ricorso nell’interesse della legge in via di esame, tale collegio chiede alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito.

2. Una copia della decisione di rinvio viene trasmessa, insieme alla comunicazione alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], mediante posta elettronica, dal giudice remittente agli altri giudici competenti a conoscere, in primo grado o in appello/impugnazione, di un procedimento della stessa natura del procedimento in cui tale decisione è stata emessa.

I presidenti degli organi giurisdizionali competenti adottano, dal ricevimento della copia della decisione di rinvio, i provvedimenti necessari al fine di informare i giudici delle sezioni corrispondenti di tali organi giurisdizionali.

3. Le cause simili pendenti in giudizio sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare che risolve la questione di diritto.

4. I rinvii di cui al paragrafo 1 aventi identico oggetto o strettamente connessi sono riuniti.

5. I rinvii di cui al paragrafo 1 sono decisi in via prioritaria entro 60 giorni dalla data in cui la [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] è adita.

6. La motivazione della decisione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla data di pronuncia e la decisione stessa deve essere pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, al più tardi cinque giorni dopo la comunicazione della motivazione». 11 L’articolo 3 dell’OUG n. 62/2024 è formulato come segue: «Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge». 12 Ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024: «Le disposizioni del presente decreto-legge sono integrate dal [codice di procedura civile], ripubblicato, e successive integrazioni e modifiche, nonché dalle altre normative applicabili in materia».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Con ricorso del 20 novembre 2023, XY e a. hanno adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), che è il giudice del rinvio, affinché condannasse il Ministero delle Finanze a versare loro, in forza del principio di non discriminazione, un’indennità corrispondente alla differenza tra i diritti retributivi da essi effettivamente percepiti e i massimi diritti retributivi versati ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche esercenti funzioni analoghe. 14 Il giudice del rinvio indica che, in corso di causa, è entrato in vigore l’OUG n. 62/2024 e che quest’ultimo si applica altresì alle cause pendenti, compresa la causa oggetto del procedimento principale. 15 Interpellato dalla Corte, il giudice del rinvio ha precisato che, se non avesse sospeso tale procedimento al fine di sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sarebbe stato tenuto a sospenderlo in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024, poiché la presente controversia verte su questioni di diritto che sono oggetto di procedimenti attualmente pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), instaurati sulla base dell’OUG n. 62/2024. 16 In effetti, l’OUG n. 62/2024 prevede che, qualora un organo giurisdizionale constati che la decisione della causa di cui è investito dipende dalla determinazione di una questione di diritto sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non ha statuito e che non è nemmeno oggetto di un ricorso nell’interesse della legge, esso è tenuto a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé e a presentare alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) una domanda di decisione preliminare affinché sia fornita una risposta di principio a tale questione di diritto.

Le cause simili pendenti in giudizio sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). 17 Il giudice del rinvio si chiede se un siffatto obbligo sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e l’articolo 47 della Carta. 18 In primo luogo, tale organo giurisdizionale espone che l’articolo 519 del codice di procedura civile prevede già la facoltà, per un organo giurisdizionale che statuisca in ultima istanza, di adire la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai fini della pronuncia di una decisione preliminare che fornisca una risposta di principio a una questione di diritto.

Tale facoltà sarebbe tuttavia subordinata a talune rigorose condizioni di ricevibilità relative, più esattamente, al fatto che la risoluzione della questione di diritto sia necessaria per statuire nel merito della causa e che l’organo giurisdizionale esponga, nella sua richiesta, i dubbi che giustificano il rinvio. 19 Per contro, l’OUG n. 62/2024 innalzerebbe tale facoltà ad obbligo per qualsiasi organo giurisdizionale rumeno, in determinate categorie di cause riguardanti, in sostanza, la retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e talune prestazioni di assicurazione sociale. 20 Pertanto, il carattere obbligatorio del procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 priverebbe il giudice della possibilità di determinare esso stesso, ad esito della sua propria riflessione, la risposta da fornire alla questione di diritto di cui è stato investito. 21 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 costituisca un’ingerenza del potere esecutivo nel potere giudiziario e violi pertanto il valore dello Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri.

In particolare, l’OUG n. 62/2024 non preciserebbe le ragioni per le quali l’obbligo di ricorrere a tale procedimento si applicherebbe soltanto a talune categorie di controversie, e avrebbe come effetto di conferire alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) il ruolo di un organo giurisdizionale speciale. 22 Secondo il giudice del rinvio, l’indipendenza del giudice nell’applicazione del diritto dovrebbe essere garantita dall’esercizio delle funzioni giudiziarie nell’ambito di un sistema di organi giurisdizionali la cui competenza è stabilita dalla legge.

L’obbligo di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) una domanda di decisione preliminare violerebbe il principio di indipendenza dei giudici poiché, da un lato, limiterebbe la capacità dell’organo giurisdizionale competente di pronunciarsi in modo autonomo sulle cause di cui è investito, senza intervento esterno, e, dall’altro lato, instaurerebbe una relazione di subordinazione interna tra giudici, in contrasto con la giurisprudenza della Corte e con numerosi documenti della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, detta «Commissione di Venezia». 23 Peraltro, il giudice del rinvio rileva come dal preambolo dell’OUG n. 62/2024 emerga che l’unificazione della giurisprudenza perseguita da tale decreto-legge è giustificata dagli effetti favorevoli che essa potrebbe produrre sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socio-economica.

Tale giudice ne deduce che l’adozione di detto decreto risponderebbe segnatamente all’obiettivo di allineare le decisioni giudiziarie agli interessi finanziari dello Stato. 24 In terzo luogo, detto giudice ritiene che l’OUG n. 62/2024 comprometta l’equità del processo, poiché le parti potrebbero presumere che, per effetto del procedimento disciplinato da tale decreto, le controversie saranno decise a favore dell’amministrazione.

Inoltre, tale procedimento creerebbe un precedente di centralizzazione eccessiva della giurisprudenza e di uniformazione forzata dell’interpretazione della legge in determinate categorie di controversie.

La sospensione di numerose cause sarebbe poi tale da pregiudicare la buona amministrazione della giustizia e da causare un prolungamento della durata dei procedimenti. 25 In quarto luogo, il medesimo giudice ritiene che l’esistenza di divergenze giurisprudenziali non possa, di per sé, giustificare l’adozione di un siffatto procedimento, poiché tali divergenze sono intrinseche a qualsiasi sistema giudiziario e, in ogni caso, il sistema rumeno contiene meccanismi di unificazione della giurisprudenza sufficienti. 26 In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che il procedimento in esame è stato introdotto mediante un decreto-legge, sebbene la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) abbia approvato i risultati di un referendum vertente sul divieto, per il governo, di adottare decreti-legge nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria.

Se è vero che un tale referendum ha soltanto valore consultivo, il governo avrebbe dovuto, in forza dell’obbligo di lealtà costituzionale, limitarsi a proporre al Parlamento l’adozione di un atto normativo in tal senso. 27 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della [Carta]) debba essere interpretato nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale che instaura un obbligo in capo ai collegi giudicanti che trattano i processi relativi alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), per tutte le cause che devono decidere, di emanare una pronuncia preliminare sulle questioni di diritto che non siano state precedentemente risolte dall’organo giurisdizionale supremo, riducendo così la capacità dei giudici investiti delle relative cause di risolvere la causa autonomamente, esclusivamente sulla base della considerazione che la prassi giudiziaria non unitaria può produrre un impatto negativo sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socioeconomica del paese».

Procedimento dinanzi alla Corte 28 Mediante la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha altresì chiesto di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Con ordinanza del 12 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] Finanţelor (C‑606/24, EU:C:2025:101), il presidente della Corte, in assenza, nel caso di specie, delle circostanze eccezionali richieste da detta disposizione, ha respinto tale domanda. 29 Con atto del 30 settembre 2025, la Corte ha invitato il governo rumeno a presentare il testo degli articoli da 514 a 521 del codice di procedura civile, nella loro versione applicabile al procedimento principale.

Tale governo ha presentato gli elementi richiesti.

Sulla competenza della Corte 30 Il governo rumeno esprime dubbi sulla competenza della Corte ad interpretare, nel caso di specie, l’articolo 47 della Carta, poiché tale disposizione non si applicherebbe al procedimento principale. 31 A tal proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 30 e giurisprudenza citata). 32 L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «nell’attuazione del diritto dell’Unione» (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 31 e giurisprudenza citata). 33 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo la quale il procedimento principale riguarderebbe l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale. 34 Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile a tale procedimento. 35 Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultimo articolo dev’essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 34 e giurisprudenza citata). 36 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 35 e giurisprudenza citata). 37 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 36 e giurisprudenza citata). 38 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 37 e giurisprudenza citata). 39 Orbene, è questo il caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema rumeno di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 38 e giurisprudenza citata). 40 Pertanto, nella presente causa, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 41 Con la sua questione il giudice del rinvio interroga la Corte circa l’interpretazione non soltanto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma altresì dell’articolo 2 TUE. 42 Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che tali interrogativi vertono, in sostanza, sul principio d’indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 43 A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante alle parti in causa in forza di detto diritto (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 63 e giurisprudenza citata). 44 In tali circostanze, l’interpretazione dell’articolo 2 TUE non risulta necessaria al fine di rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio né a fornirgli gli elementi utili per statuire nel merito della causa di cui è investito.

Risposta della Corte 45 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale nazionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione di diritto, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo. 46 In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 44 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare divergenze nella giurisprudenza o a porvi rimedio e a garantire in tal modo la certezza del diritto deve soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 48). 48 A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta a ogni Stato membro assicurarsi che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici», ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali rispettino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali figura il requisito dell’indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 47 e giurisprudenza citata). 49 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che il requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti alla persona dal diritto dell’Unione (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 74 e giurisprudenza citata). 50 Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti.

Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni.

Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima.

Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di un qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 75 e giurisprudenza citata). 51 A tal riguardo è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza.

Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo le influenze dirette, che prendono la forma di istruzioni, ma anche le influenze più indirette che possano orientare le loro decisioni, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53 e giurisprudenza citata). 52 In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implica altresì che le parti abbiano accesso a un giudice «precostituito per legge», requisito che è inscindibile dalle garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 79 e giurisprudenza citata). 53 Il requisito che il giudice sia «precostituito per legge» è volto in particolare a evitare che l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a garantire che essa sia determinata dalla legge (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 56 e giurisprudenza citata). 54 Un «giudice costituito per legge» è caratterizzato dalla sua funzione giurisdizionale, che consiste nel decidere, sulla base di norme di legge e seguendo un procedimento organizzato, qualsiasi questione che rientri nella sua competenza.

Esso deve, a tale titolo, soddisfare non soltanto i requisiti di indipendenza e imparzialità dei suoi membri, bensì anche le garanzie relative alla procedura seguita al suo cospetto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 57 e giurisprudenza citata). 55 In terzo luogo, il principio del contraddittorio, che è parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva, implica che le parti possano discutere in contraddittorio tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 58 e giurisprudenza citata). 56 Sebbene spetti al giudice del rinvio applicare i principi ricordati ai punti da 46 a 55 della presente sentenza, la Corte può, tuttavia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE, fornirgli, a partire dagli elementi del fascicolo, gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che potrebbero essergli utili per statuire nel merito del procedimento pendente al suo cospetto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 54 e giurisprudenza citata). 57 Nel caso di specie, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che il giudice del rinvio non esprime dubbi sulla sua propria indipendenza o imparzialità né sull’indipendenza o imparzialità della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia).

Allo stesso modo, tale giudice non si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione del procedimento disciplinato dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile. 58 Gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano unicamente il procedimento introdotto dall’OUG n. 62/2024 poiché, in applicazione di quest’ultimo, un organo giurisdizionale investito di una questione di diritto sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non si sia ancora pronunciata è tenuto a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé e a investire detto organo giurisdizionale supremo di tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione di detto organo giurisdizionale supremo. 59 Sotto un secondo profilo, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nonostante presenti una natura speciale, il procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024 si inserisce nondimeno nell’ambito del procedimento di diritto comune previsto dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile.

Le disposizioni di tali articoli si applicano a detto procedimento speciale, nella misura in cui le norme di quest’ultimo non vi derogano. 60 È quanto sembra avvenire, in particolare, per le condizioni di ricevibilità della domanda rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia).

Esse riguardano, in particolare, da un lato, l’esistenza stessa di una questione di diritto sulla quale tale organo giurisdizionale supremo non si sia ancora pronunciato e, dall’altro lato, la necessità della risoluzione di tale questione al fine di statuire nel merito della causa di cui è investito l’organo giurisdizionale interessato. 61 Certamente, di contro al procedimento facoltativo previsto all’articolo 519 del codice di procedura civile, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’OUG n. 62/2024 impone il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) quando l’organo giurisdizionale interessato «verifica e constata» l’esistenza di una questione di diritto la cui interpretazione sia rilevante per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente. 62 Tuttavia, tale obbligo di rinvio non deriva dalla mera esistenza astratta di una questione di diritto.

Spetta all’organo giurisdizionale interessato «verificare» e «constatare» esso stesso l’esistenza di una siffatta questione di diritto, in seguito motivare la sua domanda illustrando la sua valutazione relativa alla novità di tale questione di diritto nonché le ragioni per le quali la sua risoluzione è necessaria per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente.

Tali requisiti escludono qualsiasi automatismo tra l’esistenza di una questione di diritto e l’obbligo di adire la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). 63 Sotto un terzo profilo, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), nell’esercizio delle sue alte funzioni giudiziarie, sembra essere chiamata, conformemente all’articolo 521, paragrafo 1, del codice di procedura civile, applicabile in forza dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024, a dirimere una questione di interpretazione del diritto applicabile alla materia disciplinata da tale decreto, mentre l’applicazione della disposizione così interpretata rimane di competenza dell’organo giurisdizionale che ha proceduto al rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia).

Perciò, la definizione della controversia pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale rimane di sola competenza di quest’ultimo. 64 In tali circostanze, la risposta vincolante fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a una questione di diritto individuata dall’organo giurisdizionale interessato, che ne valuta esso stesso la pertinenza ai fini della pronuncia nel merito della controversia dinanzi a sé pendente, non può essere considerata come un’ingerenza nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, della sua missione di dirimere, in piena indipendenza, la controversia di cui esso è investito applicando la norma di diritto che è oggetto di tale questione. 65 Sotto un quarto profilo, la natura obbligatoria del rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non rimette in discussione tale valutazione.

In effetti, qualora i requisiti che risultano dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, relativi all’indipendenza, all’imparzialità e alla precostituzione per legge siano rispettati, tale disposizione non osta, in linea di principio, a che, al fine di garantire la certezza del diritto, uno Stato membro preveda meccanismi volti alla coerenza e all’unificazione della giurisprudenza, in particolare conferendo a un organo giurisdizionale supremo la competenza esclusiva a rispondere, a titolo preliminare, a qualsiasi questione di diritto nuova in una materia determinata, sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale e la cui risoluzione sia necessaria per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente. 66 Certamente, come sottolinea il giudice del rinvio, il rischio di divergenze nella giurisprudenza è intrinseco a qualsiasi sistema giudiziario.

Tuttavia, i mezzi destinati a ridurre tale rischio, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e la parità di trattamento delle parti, possono variare in funzione delle circostanze, che spetta agli Stati membri valutare. 67 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la sospensione obbligatoria delle cause dinanzi a giudici di grado inferiore in attesa della risoluzione di una questione di diritto da parte dell’organo giurisdizionale supremo è giustificata dall’obiettivo di evitare che giudici di grado inferiore adottino decisioni che possano confliggere con l’interpretazione che tale organo giurisdizionale supremo è chiamato a fornire su tale questione. 68 Nel caso di specie, istituendo il procedimento in esame, il legislatore rumeno ha precisamente voluto prevenire, nella materia in questione, la comparsa di divergenze nella giurisprudenza. 69 Orbene, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che un siffatto procedimento ecceda i limiti nei quali gli Stati membri possono esercitare la loro competenza in materia di organizzazione della giustizia, sempre che siano rispettati i requisiti rammentati al punto 47 della presente sentenza. 70 La circostanza che un procedimento generale che consente il rinvio preliminare alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sia già previsto agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile non basta, di per sé, a privare uno Stato membro della facoltà di istituire un procedimento derogatorio, adattato ai requisiti propri di talune categorie di contenzioso.

Nel caso di specie, poiché il legislatore rumeno ha individuato, nella materia di cui all’articolo 1 dell’OUG n. 62/2024, un rischio specifico di divergenze nella giurisprudenza, gli spettava, nell’esercizio della sua competenza in materia di organizzazione della giustizia, determinare le norme adatte a prevenire tale rischio. 71 Sotto un quinto profilo, il giudice del rinvio ritiene che l’intervento preventivo della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) pregiudichi la possibilità, per l’organo giurisdizionale adito, di esercitare la sua competenza e privi i singoli del loro giudice precostituito per legge. 72 Occorre anzitutto rilevare, a tal riguardo, che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) è disciplinato da criteri oggettivi, relativi in particolare alle condizioni di ricevibilità della domanda preliminare previste all’articolo 519 del codice di procedura civile, applicabile al procedimento in questione ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024.

Il diritto nazionale applicabile pare quindi delimitare in modo chiaro e preventivo le competenze rispettive degli organi giurisdizionali nazionali e della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) nell’ambito di tale procedimento.

I primi hanno la competenza esclusiva ad applicare il diritto e a dirimere la controversia pendente dinanzi a sé, mentre la seconda si pronuncia sull’interpretazione astratta della norma di diritto oggetto della questione preliminare sottoposta dall’organo giurisdizionale interessato. 73 Inoltre, a differenza della situazione di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594), la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) è adita dall’organo giurisdizionale in questione prima che esso adotti una decisione finale nella causa pendente al suo cospetto.

Lo stesso vale per gli organi giurisdizionali tenuti a sospendere le cause al loro esame poiché sollevano la medesima questione di diritto rispetto a quella già sottoposta, da un altro organo giurisdizionale, alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai sensi dell’OUG n. 62/2024. 74 Il diritto delle parti di essere ascoltate pare altresì pienamente rispettato.

In effetti, conformemente all’articolo 520, paragrafo 1, del codice di procedura civile, applicabile al procedimento in esame ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024, l’organo giurisdizionale interessato adisce la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) mediante una decisione adottata a seguito di un dibattito in contraddittorio.

Tale decisione espone, se del caso, i motivi a sostegno del rinvio ai sensi dell’articolo 519 del codice di procedura civile, nonché il parere del collegio giudicante e delle parti.

Inoltre, l’articolo 520, paragrafo 10, di tale codice prevede che la relazione redatta dal giudice relatore sulla questione di diritto sia notificata alle parti, le quali, entro quindici giorni dalla sua notifica, possono presentare, mediante l’avvocato o, se del caso, un consulente legale, le loro osservazioni scritte su tale questione. 75 Infine, per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio circa eventuali violazioni del principio di buona amministrazione della giustizia, occorre rilevare che il procedimento principale in esame non sembra disattendere il requisito di celerità dei procedimenti.

In effetti, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024 è tale da prevenire la comparsa di divergenze giurisprudenziali presso i giudici di grado inferiore, la cui risoluzione per la via ordinaria dell’impugnazione potrebbe richiedere un termine considerevole.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) dispone, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, di un termine di 60 giorni per pronunciarsi, ossia un termine inferiore al termine di tre mesi previsto all’articolo 520, paragrafo 12, del codice di procedura civile. 76 Sotto un sesto profilo, nella misura in cui il giudice del rinvio si interroga sulla conformità dell’OUG n. 62/2024 alla Costituzione rumena, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a interpretare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio (sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21, EU:C:2023:812, punto 40 e giurisprudenza citata). 77 Infine, sotto un settimo profilo, occorre precisare che il procedimento disciplinato dall’OUG n. 62/2024 è compatibile con l’articolo 267 TFUE soltanto a condizione che esso non comprometta né la più ampia facoltà, se non persino, eventualmente, l’obbligo, degli organi giurisdizionali nazionali di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni di interpretazione o valutazione di validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 34 e giurisprudenza citata), né il margine discrezionale che è loro riconosciuto al fine di determinare la fase del procedimento in cui una siffatta domanda deve essere rivolta alla Corte [v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 29 e giurisprudenza citata]. 78 Da un lato, tale procedimento non deve avere l’effetto di impedire, tanto prima del rinvio all’organo giurisdizionale supremo, quanto dopo la decisione di tale organo giurisdizionale sulla questione di diritto che gli è stata sottoposta, agli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare il loro potere o di adempiere i loro obblighi di adire la Corte in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 47 e 57). 79 In particolare, il giudice che non statuisce in ultima istanza deve rimanere libero, se ritiene che la valutazione in diritto adottata da un’istanza superiore possa condurlo ad emettere una decisione contraria al diritto dell’Unione, di deferire alla Corte le questioni che gli vengono sottoposte.

Perciò, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi dopo una decisione preliminare emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai sensi dell’OUG n. 62/2024 non può essere vincolato, in conformità del diritto procedurale nazionale, dalle valutazioni in diritto formulate da tale istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 27 e 32 e giurisprudenza citata). 80 Dall’altro lato, occorre precisare che, sebbene dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerga chiaramente se la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sia legittimata a sospendere il procedimento avviato dinanzi a sé ai sensi dell’OUG n. 62/2024 al fine di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale in forza dell’articolo 267 TFUE, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali, fatto salvo il divieto di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, di prendere in considerazione il diritto interno nel suo insieme e di applicare i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, nel caso di specie l’articolo 267 TFUE, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51 e giurisprudenza citata).

Di conseguenza, il procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 deve essere interpretato, con tale riserva, nel senso che esso consente anche alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 81 Inoltre, è giurisprudenza costante che, in caso di accertata violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione esige che gli organi giurisdizionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione, disapplichino, di propria iniziativa, le disposizioni del diritto nazionale che violano i requisiti derivanti da tale articolo 19, paragrafo l, secondo comma, senza dover chiedere o attendere che esse siano previamente rimosse in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 53 e giurisprudenza citata]. 82 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo.

Sulle spese 83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo.

Firme * Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Obbligo dei giudici nazionali di sottoporre all’organo giurisdizionale supremo una questione di diritto preliminare – Articolo 267 TFUE » Nella causa C‑606/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 12 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2024, nel procedimento XY e altri contro [OSCURATO:PERSONA]ţelor, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore), N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo rumeno, da E. Gane, R. Antonie e M. Chicu, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, L. Nicolae e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra diverse persone fisiche e il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania) relativamente al ricalcolo e alla liquidazione dei loro diritti retributivi in qualità di dipendenti pagati con fondi pubblici. Contesto normativo Codice di procedura civile 3 [OSCURATO:PERSONA] nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile), del 1º luglio 2010, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile») contiene un libro II, intitolato «Procedimento contenzioso», composto da quattro titoli, il terzo dei quali è intitolato «Disposizioni volte a garantire una giurisprudenza uniforme». Tale titolo III contiene due capi: il capo I, intitolato «Il ricorso proposto nell’interesse della legge», composto dagli articoli da 514 a 518 di tale codice, e il capo II, intitolato «Il rinvio alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] al fine della pronuncia di una decisione preliminare su questioni di diritto», composto dagli articoli da 519 a 521 di detto codice. 4 L’articolo 519 del codice di procedura civile prevede quanto segue: «Se, nel corso del procedimento, un collegio giudicante della [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], di una corte d’appello o di un tribunale superiore adito in ultimo grado constata che una questione di diritto determinante per statuire nel merito della causa è nuova e non è stata ancora decisa dalla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], e nemmeno è oggetto di un ricorso proposto nell’interesse della legge, tale collegio giudicante può chiedere alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito». 5 L’articolo 520 di tale codice dispone quanto segue: «(1)      Il rinvio di una causa alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] è disposto dal collegio giudicante a seguito di scambio in contraddittorio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 519, con una decisione che non può essere impugnata. Se del caso, tale decisione include i motivi a sostegno della ricevibilità del rinvio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 519, nonché il parere del collegio giudicante e delle parti. (2)      Con la decisione di cui al paragrafo 1, il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della decisione preliminare sulla questione di diritto. (…) (7)      Formatosi il collegio giudicante conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, il suo presidente designa un giudice per redigere una relazione sulla questione di diritto deferita. Al giudice designato come relatore non è, solo per questo motivo, impedito di partecipare al collegio giudicante. (…) (10)      La relazione è notificata alle parti che, entro quindici giorni dalla notifica, presentano, tramite il loro avvocato o eventualmente un consulente legale, le proprie osservazioni scritte sulla questione deferita. (…) (12)      Il rinvio è trattato, senza convocazione delle parti, entro tre mesi dalla data della decisione [di rinvio] e la decisione è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei giudici che compongono il collegio. Non è ammessa l’astensione dal voto. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 521 di detto codice: «(1)      Il collegio incaricato di risolvere le questioni di diritto si pronuncia sul rinvio mediante una decisione, unicamente in merito alla questione di diritto da risolvere. (…) (3)      Le soluzioni fornite in merito alle questioni di diritto sono vincolanti dalla data di pubblicazione della decisione nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, e, per il giudice che ha deferito la questione, dalla data di notifica della decisione. (…)». OUG n. 62/2024 7 La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (decreto-legge del governo n. 62/2024, relativo ad alcune misure per la risoluzione di procedimenti riguardanti la retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e di procedimenti riguardanti le prestazioni di assicurazione sociale), del 13 giugno 2024 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 559 del 14 giugno 2024; in prosieguo: l’«OUG n. 62/2024»), è entrata in vigore il 14 giugno 2024. 8 Il preambolo dell’OUG n. 62/2024 enuncia quanto segue: «Tenuto conto della necessità urgente di garantire una giurisprudenza uniforme e unitaria – che elimini le differenze in materia di accertamento e di liquidazione dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici –, con vantaggi sia sul piano dell’equa amministrazione della giustizia e della garanzia dell’uguaglianza dinanzi alla legge sia in termini di rapporti socioeconomici, considerato il fatto che la giustizia è un fattore essenziale di equilibrio e di stabilità sociale in uno Stato di diritto e che, al fine di svolgere pienamente tale ruolo, è necessario unificare la giurisprudenza e garantire la stabilità delle relazioni giuridiche, compreso nell’ambito dell’accertamento dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici, in considerazione del ruolo costituzionale della [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], consacrato all’articolo 126, paragrafo 3, della Costituzione rumena, ripubblicata, consistente nel garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte dell’insieme degli organi giurisdizionali, constatando l’esistenza di un fenomeno generalizzato e ormai permanente di una giurisprudenza non uniforme degli organi giurisdizionali che si pronunciano nei procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale pagato con fondi pubblici nonché sulle controversie relative all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici e delle altre prestazioni di assicurazione sociale di tale personale, considerando la necessità di trovare rimedi procedurali efficaci che consentano di raggiungere l’obiettivo di una giurisprudenza uniforme nella materia disciplinata, senza tuttavia arrecare pregiudizio al buon funzionamento del sistema giudiziario nel suo insieme, tenuto conto della configurazione attuale del meccanismo della decisione preliminare che dirime questioni di diritto e dell’effetto obbligatorio di tale decisione emessa dalla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], in piena conformità con il suo obbligo costituzionale di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniformi della legge da parte degli organi giurisdizionali rumeni nel loro insieme, attesa la necessità di integrare facilmente le soluzioni legislative previste nel sistema procedurale e giudiziario attuale, senza pregiudicare in modo significativo il volume di attività dell’organo giurisdizionale supremo, in considerazione del fatto che è obbligatorio dare la necessaria priorità al principio di garanzia di una giurisprudenza uniforme – manifestazione dei principi dell’amministrazione della giustizia in modo unico, imparziale ed equo e, più in generale, dell’uguaglianza dinanzi alla legge –, tenuto conto del fatto che le misure legislative proposte possono avere un effetto positivo sul lavoro degli organi giurisdizionali, poiché garantirebbero, in una fase precoce, il chiarimento di questioni di diritto complesse, considerando che le soluzioni rese in tali categorie di controversie hanno un effetto diretto e considerevole sul bilancio generale consolidato, effetto accentuato dalla necessità di garantire la parità di trattamento giuridico, quale confermata dalla giurisprudenza della [Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania)] alla luce del principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge, considerata la necessità di rimuovere e, se del caso, di prevenire le conseguenze negative sopracitate, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, della Costituzione rumena, ripubblicata, il governo rumeno adotta il presente decreto-legge». 9 L’articolo 1 dell’OUG n. 62/2024 prevede quanto segue: «1.      Il presente decreto-legge si applica ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti retributivi o dei diritti di natura retributiva del personale pagato con fondi pubblici, compresi quelli relativi all’obbligo di emanare atti amministrativi o all’annullamento degli atti amministrativi emessi nei confronti di tale personale e/o quelli relativi ai rapporti di lavoro di tale personale. 2.      Il presente decreto-legge si applica anche ai procedimenti relativi all’accertamento e/o alla liquidazione dei diritti pensionistici, compresi quelli risultanti dall’attualizzazione/ricalcolo/riesame dei diritti pensionistici e/o quelli relativi alle altre prestazioni di assicurazione sociale del personale di cui al paragrafo 1. 3.      Il presente decreto-legge si applica indipendentemente dalla natura e dall’oggetto dei procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, dalla qualifica delle parti o dall’organo giurisdizionale competente a conoscerne la causa». 10 L’articolo 2 dell’OUG n. 62/2024 dispone quanto segue: «1.      Se, nel corso dei procedimenti di cui all’articolo 1, il collegio giudicante adito in primo grado o in appello verifica e constata che su una questione di diritto, dalla cui definizione dipende la decisione nel merito della relativa causa, la [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] non ha statuito, e che tale questione di diritto non è nemmeno oggetto di un ricorso nell’interesse della legge in via di esame, tale collegio chiede alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] di emettere una decisione che risolva in linea di principio la questione di diritto di cui è investito. 2.      Una copia della decisione di rinvio viene trasmessa, insieme alla comunicazione alla [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], mediante posta elettronica, dal giudice remittente agli altri giudici competenti a conoscere, in primo grado o in appello/impugnazione, di un procedimento della stessa natura del procedimento in cui tale decisione è stata emessa. I presidenti degli organi giurisdizionali competenti adottano, dal ricevimento della copia della decisione di rinvio, i provvedimenti necessari al fine di informare i giudici delle sezioni corrispondenti di tali organi giurisdizionali. 3.      Le cause simili pendenti in giudizio sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare che risolve la questione di diritto. 4.      I rinvii di cui al paragrafo 1 aventi identico oggetto o strettamente connessi sono riuniti. 5.      I rinvii di cui al paragrafo 1 sono decisi in via prioritaria entro 60 giorni dalla data in cui la [[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)] è adita. 6.      La motivazione della decisione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla data di pronuncia e la decisione stessa deve essere pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, al più tardi cinque giorni dopo la comunicazione della motivazione». 11 L’articolo 3 dell’OUG n. 62/2024 è formulato come segue: «Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge». 12 Ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024: «Le disposizioni del presente decreto-legge sono integrate dal [codice di procedura civile], ripubblicato, e successive integrazioni e modifiche, nonché dalle altre normative applicabili in materia». Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Con ricorso del 20 novembre 2023, XY e a. hanno adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), che è il giudice del rinvio, affinché condannasse il Ministero delle Finanze a versare loro, in forza del principio di non discriminazione, un’indennità corrispondente alla differenza tra i diritti retributivi da essi effettivamente percepiti e i massimi diritti retributivi versati ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche esercenti funzioni analoghe. 14 Il giudice del rinvio indica che, in corso di causa, è entrato in vigore l’OUG n. 62/2024 e che quest’ultimo si applica altresì alle cause pendenti, compresa la causa oggetto del procedimento principale. 15 Interpellato dalla Corte, il giudice del rinvio ha precisato che, se non avesse sospeso tale procedimento al fine di sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sarebbe stato tenuto a sospenderlo in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’OUG n. 62/2024, poiché la presente controversia verte su questioni di diritto che sono oggetto di procedimenti attualmente pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), instaurati sulla base dell’OUG n. 62/2024. 16 In effetti, l’OUG n. 62/2024 prevede che, qualora un organo giurisdizionale constati che la decisione della causa di cui è investito dipende dalla determinazione di una questione di diritto sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non ha statuito e che non è nemmeno oggetto di un ricorso nell’interesse della legge, esso è tenuto a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé e a presentare alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) una domanda di decisione preliminare affinché sia fornita una risposta di principio a tale questione di diritto. Le cause simili pendenti in giudizio sono sospese fino alla pronuncia della decisione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). 17 Il giudice del rinvio si chiede se un siffatto obbligo sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e l’articolo 47 della Carta. 18 In primo luogo, tale organo giurisdizionale espone che l’articolo 519 del codice di procedura civile prevede già la facoltà, per un organo giurisdizionale che statuisca in ultima istanza, di adire la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai fini della pronuncia di una decisione preliminare che fornisca una risposta di principio a una questione di diritto. Tale facoltà sarebbe tuttavia subordinata a talune rigorose condizioni di ricevibilità relative, più esattamente, al fatto che la risoluzione della questione di diritto sia necessaria per statuire nel merito della causa e che l’organo giurisdizionale esponga, nella sua richiesta, i dubbi che giustificano il rinvio. 19 Per contro, l’OUG n. 62/2024 innalzerebbe tale facoltà ad obbligo per qualsiasi organo giurisdizionale rumeno, in determinate categorie di cause riguardanti, in sostanza, la retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e talune prestazioni di assicurazione sociale. 20 Pertanto, il carattere obbligatorio del procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 priverebbe il giudice della possibilità di determinare esso stesso, ad esito della sua propria riflessione, la risposta da fornire alla questione di diritto di cui è stato investito. 21 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’OUG n. 62/2024 costituisca un’ingerenza del potere esecutivo nel potere giudiziario e violi pertanto il valore dello Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri. In particolare, l’OUG n. 62/2024 non preciserebbe le ragioni per le quali l’obbligo di ricorrere a tale procedimento si applicherebbe soltanto a talune categorie di controversie, e avrebbe come effetto di conferire alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) il ruolo di un organo giurisdizionale speciale. 22 Secondo il giudice del rinvio, l’indipendenza del giudice nell’applicazione del diritto dovrebbe essere garantita dall’esercizio delle funzioni giudiziarie nell’ambito di un sistema di organi giurisdizionali la cui competenza è stabilita dalla legge. L’obbligo di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) una domanda di decisione preliminare violerebbe il principio di indipendenza dei giudici poiché, da un lato, limiterebbe la capacità dell’organo giurisdizionale competente di pronunciarsi in modo autonomo sulle cause di cui è investito, senza intervento esterno, e, dall’altro lato, instaurerebbe una relazione di subordinazione interna tra giudici, in contrasto con la giurisprudenza della Corte e con numerosi documenti della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, detta «Commissione di Venezia». 23 Peraltro, il giudice del rinvio rileva come dal preambolo dell’OUG n. 62/2024 emerga che l’unificazione della giurisprudenza perseguita da tale decreto-legge è giustificata dagli effetti favorevoli che essa potrebbe produrre sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socio-economica. Tale giudice ne deduce che l’adozione di detto decreto risponderebbe segnatamente all’obiettivo di allineare le decisioni giudiziarie agli interessi finanziari dello Stato. 24 In terzo luogo, detto giudice ritiene che l’OUG n. 62/2024 comprometta l’equità del processo, poiché le parti potrebbero presumere che, per effetto del procedimento disciplinato da tale decreto, le controversie saranno decise a favore dell’amministrazione. Inoltre, tale procedimento creerebbe un precedente di centralizzazione eccessiva della giurisprudenza e di uniformazione forzata dell’interpretazione della legge in determinate categorie di controversie. La sospensione di numerose cause sarebbe poi tale da pregiudicare la buona amministrazione della giustizia e da causare un prolungamento della durata dei procedimenti. 25 In quarto luogo, il medesimo giudice ritiene che l’esistenza di divergenze giurisprudenziali non possa, di per sé, giustificare l’adozione di un siffatto procedimento, poiché tali divergenze sono intrinseche a qualsiasi sistema giudiziario e, in ogni caso, il sistema rumeno contiene meccanismi di unificazione della giurisprudenza sufficienti. 26 In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che il procedimento in esame è stato introdotto mediante un decreto-legge, sebbene la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) abbia approvato i risultati di un referendum vertente sul divieto, per il governo, di adottare decreti-legge nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria. Se è vero che un tale referendum ha soltanto valore consultivo, il governo avrebbe dovuto, in forza dell’obbligo di lealtà costituzionale, limitarsi a proporre al Parlamento l’adozione di un atto normativo in tal senso. 27 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della [Carta]) debba essere interpretato nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale che instaura un obbligo in capo ai collegi giudicanti che trattano i processi relativi alla determinazione e/o al pagamento dei diritti retributivi o di natura retributiva del personale retribuito con fondi pubblici, di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), per tutte le cause che devono decidere, di emanare una pronuncia preliminare sulle questioni di diritto che non siano state precedentemente risolte dall’organo giurisdizionale supremo, riducendo così la capacità dei giudici investiti delle relative cause di risolvere la causa autonomamente, esclusivamente sulla base della considerazione che la prassi giudiziaria non unitaria può produrre un impatto negativo sul bilancio generale consolidato e sulla stabilità socioeconomica del paese». Procedimento dinanzi alla Corte 28 Mediante la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha altresì chiesto di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza del 12 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] Finanţelor (C‑606/24, EU:C:2025:101), il presidente della Corte, in assenza, nel caso di specie, delle circostanze eccezionali richieste da detta disposizione, ha respinto tale domanda. 29 Con atto del 30 settembre 2025, la Corte ha invitato il governo rumeno a presentare il testo degli articoli da 514 a 521 del codice di procedura civile, nella loro versione applicabile al procedimento principale. Tale governo ha presentato gli elementi richiesti. Sulla competenza della Corte 30 Il governo rumeno esprime dubbi sulla competenza della Corte ad interpretare, nel caso di specie, l’articolo 47 della Carta, poiché tale disposizione non si applicherebbe al procedimento principale. 31 A tal proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 30 e giurisprudenza citata). 32 L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «nell’attuazione del diritto dell’Unione» (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 31 e giurisprudenza citata). 33 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo la quale il procedimento principale riguarderebbe l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale. 34 Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile a tale procedimento. 35 Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultimo articolo dev’essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 34 e giurisprudenza citata). 36 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 35 e giurisprudenza citata). 37 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 36 e giurisprudenza citata). 38 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 37 e giurisprudenza citata). 39 Orbene, è questo il caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema rumeno di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 38 e giurisprudenza citata). 40 Pertanto, nella presente causa, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 41 Con la sua questione il giudice del rinvio interroga la Corte circa l’interpretazione non soltanto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma altresì dell’articolo 2 TUE. 42 Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che tali interrogativi vertono, in sostanza, sul principio d’indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 43 A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante alle parti in causa in forza di detto diritto (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 63 e giurisprudenza citata). 44 In tali circostanze, l’interpretazione dell’articolo 2 TUE non risulta necessaria al fine di rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio né a fornirgli gli elementi utili per statuire nel merito della causa di cui è investito. Risposta della Corte 45 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale nazionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione di diritto, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo. 46 In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 44 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare divergenze nella giurisprudenza o a porvi rimedio e a garantire in tal modo la certezza del diritto deve soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 48). 48 A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta a ogni Stato membro assicurarsi che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici», ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali rispettino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali figura il requisito dell’indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 47 e giurisprudenza citata). 49 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che il requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti alla persona dal diritto dell’Unione (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 74 e giurisprudenza citata). 50 Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di un qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 75 e giurisprudenza citata). 51 A tal riguardo è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo le influenze dirette, che prendono la forma di istruzioni, ma anche le influenze più indirette che possano orientare le loro decisioni, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53 e giurisprudenza citata). 52 In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implica altresì che le parti abbiano accesso a un giudice «precostituito per legge», requisito che è inscindibile dalle garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 79 e giurisprudenza citata). 53 Il requisito che il giudice sia «precostituito per legge» è volto in particolare a evitare che l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a garantire che essa sia determinata dalla legge (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 56 e giurisprudenza citata). 54 Un «giudice costituito per legge» è caratterizzato dalla sua funzione giurisdizionale, che consiste nel decidere, sulla base di norme di legge e seguendo un procedimento organizzato, qualsiasi questione che rientri nella sua competenza. Esso deve, a tale titolo, soddisfare non soltanto i requisiti di indipendenza e imparzialità dei suoi membri, bensì anche le garanzie relative alla procedura seguita al suo cospetto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 57 e giurisprudenza citata). 55 In terzo luogo, il principio del contraddittorio, che è parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva, implica che le parti possano discutere in contraddittorio tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 58 e giurisprudenza citata). 56 Sebbene spetti al giudice del rinvio applicare i principi ricordati ai punti da 46 a 55 della presente sentenza, la Corte può, tuttavia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE, fornirgli, a partire dagli elementi del fascicolo, gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che potrebbero essergli utili per statuire nel merito del procedimento pendente al suo cospetto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 54 e giurisprudenza citata). 57 Nel caso di specie, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che il giudice del rinvio non esprime dubbi sulla sua propria indipendenza o imparzialità né sull’indipendenza o imparzialità della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). Allo stesso modo, tale giudice non si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione del procedimento disciplinato dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile. 58 Gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano unicamente il procedimento introdotto dall’OUG n. 62/2024 poiché, in applicazione di quest’ultimo, un organo giurisdizionale investito di una questione di diritto sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non si sia ancora pronunciata è tenuto a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé e a investire detto organo giurisdizionale supremo di tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione di detto organo giurisdizionale supremo. 59 Sotto un secondo profilo, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nonostante presenti una natura speciale, il procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024 si inserisce nondimeno nell’ambito del procedimento di diritto comune previsto dagli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile. Le disposizioni di tali articoli si applicano a detto procedimento speciale, nella misura in cui le norme di quest’ultimo non vi derogano. 60 È quanto sembra avvenire, in particolare, per le condizioni di ricevibilità della domanda rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). Esse riguardano, in particolare, da un lato, l’esistenza stessa di una questione di diritto sulla quale tale organo giurisdizionale supremo non si sia ancora pronunciato e, dall’altro lato, la necessità della risoluzione di tale questione al fine di statuire nel merito della causa di cui è investito l’organo giurisdizionale interessato. 61 Certamente, di contro al procedimento facoltativo previsto all’articolo 519 del codice di procedura civile, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’OUG n. 62/2024 impone il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) quando l’organo giurisdizionale interessato «verifica e constata» l’esistenza di una questione di diritto la cui interpretazione sia rilevante per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente. 62 Tuttavia, tale obbligo di rinvio non deriva dalla mera esistenza astratta di una questione di diritto. Spetta all’organo giurisdizionale interessato «verificare» e «constatare» esso stesso l’esistenza di una siffatta questione di diritto, in seguito motivare la sua domanda illustrando la sua valutazione relativa alla novità di tale questione di diritto nonché le ragioni per le quali la sua risoluzione è necessaria per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente. Tali requisiti escludono qualsiasi automatismo tra l’esistenza di una questione di diritto e l’obbligo di adire la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). 63 Sotto un terzo profilo, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), nell’esercizio delle sue alte funzioni giudiziarie, sembra essere chiamata, conformemente all’articolo 521, paragrafo 1, del codice di procedura civile, applicabile in forza dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024, a dirimere una questione di interpretazione del diritto applicabile alla materia disciplinata da tale decreto, mentre l’applicazione della disposizione così interpretata rimane di competenza dell’organo giurisdizionale che ha proceduto al rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia). Perciò, la definizione della controversia pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale rimane di sola competenza di quest’ultimo. 64 In tali circostanze, la risposta vincolante fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a una questione di diritto individuata dall’organo giurisdizionale interessato, che ne valuta esso stesso la pertinenza ai fini della pronuncia nel merito della controversia dinanzi a sé pendente, non può essere considerata come un’ingerenza nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, della sua missione di dirimere, in piena indipendenza, la controversia di cui esso è investito applicando la norma di diritto che è oggetto di tale questione. 65 Sotto un quarto profilo, la natura obbligatoria del rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) non rimette in discussione tale valutazione. In effetti, qualora i requisiti che risultano dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, relativi all’indipendenza, all’imparzialità e alla precostituzione per legge siano rispettati, tale disposizione non osta, in linea di principio, a che, al fine di garantire la certezza del diritto, uno Stato membro preveda meccanismi volti alla coerenza e all’unificazione della giurisprudenza, in particolare conferendo a un organo giurisdizionale supremo la competenza esclusiva a rispondere, a titolo preliminare, a qualsiasi questione di diritto nuova in una materia determinata, sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale e la cui risoluzione sia necessaria per statuire nel merito della causa dinanzi ad esso pendente. 66 Certamente, come sottolinea il giudice del rinvio, il rischio di divergenze nella giurisprudenza è intrinseco a qualsiasi sistema giudiziario. Tuttavia, i mezzi destinati a ridurre tale rischio, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e la parità di trattamento delle parti, possono variare in funzione delle circostanze, che spetta agli Stati membri valutare. 67 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la sospensione obbligatoria delle cause dinanzi a giudici di grado inferiore in attesa della risoluzione di una questione di diritto da parte dell’organo giurisdizionale supremo è giustificata dall’obiettivo di evitare che giudici di grado inferiore adottino decisioni che possano confliggere con l’interpretazione che tale organo giurisdizionale supremo è chiamato a fornire su tale questione. 68 Nel caso di specie, istituendo il procedimento in esame, il legislatore rumeno ha precisamente voluto prevenire, nella materia in questione, la comparsa di divergenze nella giurisprudenza. 69 Orbene, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che un siffatto procedimento ecceda i limiti nei quali gli Stati membri possono esercitare la loro competenza in materia di organizzazione della giustizia, sempre che siano rispettati i requisiti rammentati al punto 47 della presente sentenza. 70 La circostanza che un procedimento generale che consente il rinvio preliminare alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sia già previsto agli articoli da 519 a 521 del codice di procedura civile non basta, di per sé, a privare uno Stato membro della facoltà di istituire un procedimento derogatorio, adattato ai requisiti propri di talune categorie di contenzioso. Nel caso di specie, poiché il legislatore rumeno ha individuato, nella materia di cui all’articolo 1 dell’OUG n. 62/2024, un rischio specifico di divergenze nella giurisprudenza, gli spettava, nell’esercizio della sua competenza in materia di organizzazione della giustizia, determinare le norme adatte a prevenire tale rischio. 71 Sotto un quinto profilo, il giudice del rinvio ritiene che l’intervento preventivo della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) pregiudichi la possibilità, per l’organo giurisdizionale adito, di esercitare la sua competenza e privi i singoli del loro giudice precostituito per legge. 72 Occorre anzitutto rilevare, a tal riguardo, che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) è disciplinato da criteri oggettivi, relativi in particolare alle condizioni di ricevibilità della domanda preliminare previste all’articolo 519 del codice di procedura civile, applicabile al procedimento in questione ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024. Il diritto nazionale applicabile pare quindi delimitare in modo chiaro e preventivo le competenze rispettive degli organi giurisdizionali nazionali e della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) nell’ambito di tale procedimento. I primi hanno la competenza esclusiva ad applicare il diritto e a dirimere la controversia pendente dinanzi a sé, mentre la seconda si pronuncia sull’interpretazione astratta della norma di diritto oggetto della questione preliminare sottoposta dall’organo giurisdizionale interessato. 73 Inoltre, a differenza della situazione di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594), la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) è adita dall’organo giurisdizionale in questione prima che esso adotti una decisione finale nella causa pendente al suo cospetto. Lo stesso vale per gli organi giurisdizionali tenuti a sospendere le cause al loro esame poiché sollevano la medesima questione di diritto rispetto a quella già sottoposta, da un altro organo giurisdizionale, alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai sensi dell’OUG n. 62/2024. 74 Il diritto delle parti di essere ascoltate pare altresì pienamente rispettato. In effetti, conformemente all’articolo 520, paragrafo 1, del codice di procedura civile, applicabile al procedimento in esame ai sensi dell’articolo 4 dell’OUG n. 62/2024, l’organo giurisdizionale interessato adisce la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) mediante una decisione adottata a seguito di un dibattito in contraddittorio. Tale decisione espone, se del caso, i motivi a sostegno del rinvio ai sensi dell’articolo 519 del codice di procedura civile, nonché il parere del collegio giudicante e delle parti. Inoltre, l’articolo 520, paragrafo 10, di tale codice prevede che la relazione redatta dal giudice relatore sulla questione di diritto sia notificata alle parti, le quali, entro quindici giorni dalla sua notifica, possono presentare, mediante l’avvocato o, se del caso, un consulente legale, le loro osservazioni scritte su tale questione. 75 Infine, per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio circa eventuali violazioni del principio di buona amministrazione della giustizia, occorre rilevare che il procedimento principale in esame non sembra disattendere il requisito di celerità dei procedimenti. In effetti, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il procedimento previsto dall’OUG n. 62/2024 è tale da prevenire la comparsa di divergenze giurisprudenziali presso i giudici di grado inferiore, la cui risoluzione per la via ordinaria dell’impugnazione potrebbe richiedere un termine considerevole. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) dispone, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, dell’OUG n. 62/2024, di un termine di 60 giorni per pronunciarsi, ossia un termine inferiore al termine di tre mesi previsto all’articolo 520, paragrafo 12, del codice di procedura civile. 76 Sotto un sesto profilo, nella misura in cui il giudice del rinvio si interroga sulla conformità dell’OUG n. 62/2024 alla Costituzione rumena, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a interpretare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio (sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21, EU:C:2023:812, punto 40 e giurisprudenza citata). 77 Infine, sotto un settimo profilo, occorre precisare che il procedimento disciplinato dall’OUG n. 62/2024 è compatibile con l’articolo 267 TFUE soltanto a condizione che esso non comprometta né la più ampia facoltà, se non persino, eventualmente, l’obbligo, degli organi giurisdizionali nazionali di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni di interpretazione o valutazione di validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 34 e giurisprudenza citata), né il margine discrezionale che è loro riconosciuto al fine di determinare la fase del procedimento in cui una siffatta domanda deve essere rivolta alla Corte [v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 29 e giurisprudenza citata]. 78 Da un lato, tale procedimento non deve avere l’effetto di impedire, tanto prima del rinvio all’organo giurisdizionale supremo, quanto dopo la decisione di tale organo giurisdizionale sulla questione di diritto che gli è stata sottoposta, agli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare il loro potere o di adempiere i loro obblighi di adire la Corte in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 47 e 57). 79 In particolare, il giudice che non statuisce in ultima istanza deve rimanere libero, se ritiene che la valutazione in diritto adottata da un’istanza superiore possa condurlo ad emettere una decisione contraria al diritto dell’Unione, di deferire alla Corte le questioni che gli vengono sottoposte. Perciò, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi dopo una decisione preliminare emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ai sensi dell’OUG n. 62/2024 non può essere vincolato, in conformità del diritto procedurale nazionale, dalle valutazioni in diritto formulate da tale istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 27 e 32 e giurisprudenza citata). 80 Dall’altro lato, occorre precisare che, sebbene dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerga chiaramente se la [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sia legittimata a sospendere il procedimento avviato dinanzi a sé ai sensi dell’OUG n. 62/2024 al fine di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale in forza dell’articolo 267 TFUE, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali, fatto salvo il divieto di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, di prendere in considerazione il diritto interno nel suo insieme e di applicare i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, nel caso di specie l’articolo 267 TFUE, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, il procedimento istituito dall’OUG n. 62/2024 deve essere interpretato, con tale riserva, nel senso che esso consente anche alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 81 Inoltre, è giurisprudenza costante che, in caso di accertata violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione esige che gli organi giurisdizionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione, disapplichino, di propria iniziativa, le disposizioni del diritto nazionale che violano i requisiti derivanti da tale articolo 19, paragrafo l, secondo comma, senza dover chiedere o attendere che esse siano previamente rimosse in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 53 e giurisprudenza citata]. 82 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo. Sulle spese 83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora un organo giurisdizionale nazionale sia investito di una controversia vertente su una materia determinata, nell’ambito della quale constati che si pone una questione di diritto sulla quale l’organo giurisdizionale supremo non si è ancora pronunciato, tale organo giurisdizionale sia tenuto a sospendere la causa pendente dinanzi a sé e ad interpellare l’organo giurisdizionale supremo affinché adotti una decisione preliminare su tale questione, oppure, qualora detta questione sia già stata deferita da un altro organo giurisdizionale, ad attendere la decisione dell’organo giurisdizionale supremo. Firme * Lingua processuale: il rumeno.