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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34467/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 28 novembre 2017; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al nesso di causalità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, non risulta specificamente proposto con l'appello e, dall'altro, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 sull'aggravamento del dissesto), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si deduce analoga censura in ordine al coefficiente soggettivo della colpa, è del tutto generico ed assertivo, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) che ha, invece, ben chiarito come la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è stata ricondotta a colpa grave, desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 — 01); -Rilevato che il terzo motivo, che contesta l'omessa pronuncia sul motivo d'appello rivolto al diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziatida inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01); e, nel caso in esame, il ricorrente si limita a trascrivere il motivo d'appello senza rappresentare quale elemento, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe rimasto ignorato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAless ndrina [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI!'" IN CANCE3 2 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA]'l [OSCURATO:PERSONA] Doti. dreaLie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 28 novembre 2017; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al nesso di causalità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, non risulta specificamente proposto con l'appello e, dall'altro, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 sull'aggravamento del dissesto), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si deduce analoga censura in ordine al coefficiente soggettivo della colpa, è del tutto generico ed assertivo, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) che ha, invece, ben chiarito come la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è stata ricondotta a colpa grave, desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 — 01); -Rilevato che il terzo motivo, che contesta l'omessa pronuncia sul motivo d'appello rivolto al diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziatida inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01); e, nel caso in esame, il ricorrente si limita a trascrivere il motivo d'appello senza rappresentare quale elemento, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe rimasto ignorato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAless ndrina [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI!'" IN CANCE3 2 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA]'l [OSCURATO:PERSONA] Doti. dreaLie
Sentenza Cassazione n. 34467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris