CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1746/2019depositata il 11/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], non coniugata, è deceduta il 20 agosto 2010 senzalasciare figli; la de cuius aveva redatto un testamento olografo contenenteNumero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026esclusivamente un legato di un terreno in favore del fratello GiuseppeCastronovo.Concorrevano alla successione ab intestato i nipoti ex fratre della defuntaAnna [OSCURATO:PERSONA] per rappresentazione di [OSCURATO:PERSONA],Carmela, Antonia e [OSCURATO:PERSONA], subentrate per rappresentazione allamadre [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi in rappresentazione di [OSCURATO:PERSONA].Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio gli altrichiamati alla successione, per ottenere lo scioglimento dell’asse ereditariodi [OSCURATO:PERSONA] e l’adempimento del legato contenuto nel testamentoolografo del 25 ottobre 1992, in favore del loro dante causa GiuseppeCastronovo, e per la condanna dei convenuti ad acquistare da terzi i terrenisiti in Favara, contrada Poggio del Conte, ovvero a corrispondernel’equivalente monetario.Le convenute hanno eccepito la nullità del legato di cosa altrui, ponendo inrilievo che la testrice aveva precedentemente alienato i beni oggetto delladisposizione; hanno chiesto in via riconvenzionale di procedere allaricostruzione dell’asse ereditario ai sensi dell’art. 556 c.c., tenendo contodelle donazioni fatte della de cuius; [OSCURATO:PERSONA] è rimastacontumace.Il Tribunale ha dichiarato aperta la successione e ha disposto la divisione intre quote, rigettando la domanda relativa al legato per carenza di provadella disposizione a titolo particolare, avendo parte attrice omesso didepositare il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c..2. Gli attori hanno proposto appello, deducendo l’erroneità della decisionee insistendo per il riconoscimento del legato. Gli appellati sono rimasticontumaci.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1476/2019, premessal’ammissibilità del deposito in appello del fascicolo di primo grado, haNumero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026ritenuto valido il legato, affermando che la de cuius era consapevoledell’altruità dei beni, avendoli alienati anni prima; ha imposto agli eredil’obbligo di acquistare i terreni e di trasferirli agli aventi diritto, o dicorrispondere il “giusto prezzo” quantificato in euro 130.460, confermandonel resto la sentenza e compensando le spese.3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso e con memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 651 c.c., sostenendo chenel legato di cosa altrui la consapevolezza dell’altruità del bene deverisultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore, nondagli atti di vendita conclusi anni prima e che la testatrice era incorsa inerrore nel ritenersi ancora proprietaria degli immobili. Mancherebbe unaqualsiasi manifestazione di volontà del testatore diretta ad obbligare glionerati a procurarsi la proprietà degli immobili per trasferirli al legatario.1.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell'art 651 c.c., la dichiarazione scritta, dalla quale può risultare laconsapevolezza da parte del testatore dell'appartenenza ad altri della cosalegata, non deve essere necessariamente coeva al testamento, ma puòrisultare anche da uno scritto di data a dichiarazione di data anteriore,qualora non sia stata fornita alcuna prova di un mutamento della situazionegiuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza da parte deltestatore (Cass. 918/1962; Cass. 484/1980).La sentenza è – perciò – immune da errori in diritto, ben potendo laprecedente vendita valere come prova scritta della consapevolezzadell’alienità del bene, non occorrendo che essa risulti dal testamento; nonpuò poi ritenersi che il decorso del tempo costituisca sintomo inequivocabileNumero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026di un errore del disponente, convinto che il bene fosse ancora suo (Cass.619/1965).La volontà di obbligare l’erede è implicita nella previsione del legato, unavolta stabilito che esso aveva validamente ad oggetto un bene altrui e cheil testatore era consapevole di non essere proprietario del bene, mentre nonrileva né la consapevolezza in ordine al soggetto titolare del diritto che iltestatore vorrebbe assegnato al legatario, né l'errore del testatore sulladeterminazione della persona cui la cosa apparteneva, o il mutamento dellatitolarità intervenuto fra il momento in cui il legato è stato disposto e quellodell'apertura della successione.2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per nonaver la Corte di merito considerato che era mutata la situazione di fattopoiché i terreni, ad originaria destinazione agricola erano stati edificati,frazionati e divisi, rendendo impossibile l’esecuzione del legato.2.1. La censura è inammissibile, poiché valorizza un passaggio,estremamente sintetico, della c.t.u. senza spiegare in che fase o grado delprocesso le parti abbiano dibattuto in merito alla trasformazione del beneda agricolo a edificato, alla divisione e al successivo frazionamento.E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la censuradi omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente, nel rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma,n. 4, c.p.c., indichi non solo il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività" (Cass. s.u. 8053/2014), laddove lacircostanza asseritamente decisiva risulta dalla c.t.u. ma non è stata presain esame dalla sentenza, né risulta che sia stata sottoposta alcontraddittorio e sia stata oggetto di discussione tra le parti.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 651 c.c., comma primo, e662 c.c., lamentando che la sentenza abbia posto ad integrale carico deiNumero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026soli ricorrenti l’obbligo di procurarsi il terreno e di trasferirlo ai legatari,sebbene il prelegato gravi su tutti gli eredi, inclusi i beneficiari, inproporzione alla quota ereditaria.3.1. Il motivo è infondato.Il legato immobiliare era stato disposto a favore di un coerede, il fratellodella de cuius Giuseppe, e che sensi dell’art. 661 c.c. il prelegato è a caricodi tutta l'eredità e si considera come legato per l'intero ammontare.L'espressione «legato per l'intero ammontare» sta a significare che il legatoè attribuito per l’intero al legatario anche per la quota che graverebbe sullostesso beneficiario e che egli riceve l’intero bene devolutogli quale oggettodi disposizione a titolo particolare, non per le sole quote che gravano suglialtri coeredi.La disposizione grava sull’intera eredità, il che comporta che il beneficiarioha diritto all’intera prestazione o bene promessogli, ma la quota ereditariache gli compete è calcolata sul valore dell’asse al netto del legato, sicché èentro tali limiti che egli sostiene il peso che deriva dal lascito.Più in particolare, se il legato ha ad oggetto un bene del testatore, illegatario può prelevare dalla massa il cespite che gli è stato attribuito; l'assesi riduce automaticamente e ciascuno dei condividenti, compreso ilprelegatario, otterrà dalla divisione meno di quanto gli sarebbe spettato inassenza della disposizione a titolo particolare.Nel caso di legato obbligatorio, poiché il legato grava sull’intera massa, siconcentrano in capo al prelegatario la posizione di debitore e di creditoredella prestazione; qualora l’obbligo sia indivisibile, come nel caso di specie,ove gli eredi, anche se succeduti per rappresentazione, sono tenuti adacquistare l’immobile nella sua interezza e a trasferirlo al prelegatario (cfr.,in tema di contratto preliminare, Cass. 7287/2005; Cass. 27320/2017), ilbeneficiario può pretendere l’intera prestazione da ciascun coerede, salvopoi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione.Numero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026L’obbligo, essendo indivisibile, non può esser frazionato per quote: ciascunoobbligato lo è per l’intero, in ragione della natura della prestazione; la regolatrova indiretta conferma nell’art. 1318 c.c. che, con riferimento alleobbligazioni già esistenti nella sfera del de cuius al momento dellasuccessione, dispone che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredidel debitore.4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per aver laCorte di appello condiviso la stima del bene effettuata dal c.t.u. di primogrado basata su informazioni assunte presso agenti immobiliari, senzaindicare le fonti acquisite e senza alcuna documentazione di supporto, utileper la comparazione dei valori; si contesta che il valore del legato andavadeterminata non con riferimento alla data di apertura della successione, maa quella di adempimento.5. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per averla Corte di merito ritenuto corretta la stima del valore dei beni oggetto dellegato effettuata dal consulente tecnico che aveva valutato l’immobile conmetodo sintetico- comparativo e dichiarato di assunto informazioni daoperatori qualificati per la valutazione dei terreni, indicazioni insufficienti astabilire quali fossero stati i dati assunti e quali le fonti informative, essendola motivazione della pronuncia apparente, essendosi la Corte di meritolimitata ad aderire alla decisione di primo grado senza esercitare alcunvaglio critico.6. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 651 c.p.c., lamentandoche la determinazione del prezzo da corrispondere dagli onerati inalternativa all’acquisto dei beni era stata fissata in euro 134.460,00, stimatial momento del decesso invece che al momento dell’adempimento dellegato.7. Il sesto motivo è fondato; restano assorbite le restanti censure,occorrendo procedere ad una nuova stima del valore dei cespiti e allaNumero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026determinazione dell’importo che compete al legatario in alternativa alconferimento dei beni legati.L’art. 651 c.c. dispone che il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo,salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risultiche questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. Inquest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosae a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario ilgiusto prezzo.Nella relazione al codice è spiegato che l’obbligazione di versamento delcontrovalore ha natura facoltativa e non alternativa e che in caso diimpossibilità di adempimento per causa non imputabile al legatario, questiè liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo. Dettoobbligo non ha ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro ma,essendo il prezzo sostitutivo della cosa, l’obbligazione è di valore e non divaluta. Ne discende che, proprio per il rapporto tra cosa e prezzo,quest’ultimo non può essere determinato con riferimento alla datadell’apertura della successione, ma al momento della liquidazione.Non si giustifica il versamento di una somma tale da eventualmentesollevare l’obbligato dal maggior costo che verrebbe a sostenere perprocurare l’acquisto del bene in favore del legatario né che quest’ultimoriceva un importo insufficiente per acquistare la res legata presso il terzo.La sentenza è, perciò, incorsa nell’errore denunciato, avendo quantificato ilgiusto prezzo in base al valore dei cespiti al momento dell’apertura dellasuccessione.8. In conclusione, è accolto il sesto motivo di ricorso, sono respinti i motiviprimo, secondo e terzo e sono assorbite le altre censure.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale decideràil merito attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Numero registro generale 7799/2020Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 16593/2026Data pubblicazione 27/05/2026Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di regolazione delle spesedi legittimità. P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso, respinge il primo, il secondo e il terzomotivo e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente