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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 00956/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e n FATTO E DIRITTO Bruno e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza n. 23957/2022 emessa dalla Settima sezione penale della Corte di Cassazione - con la quale erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai Mazzotta avverso la sentenza del 21.6.2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro - per mancata assunzione di una prova decisiva e con richiesta dei ricorrenti di essere esaminati.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi di impugnazione previste dal codice di rito, non trattandosi di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e n FATTO E DIRITTO Bruno e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza n. 23957/2022 emessa dalla Settima sezione penale della Corte di Cassazione - con la quale erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai Mazzotta avverso la sentenza del 21.6.2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro - per mancata assunzione di una prova decisiva e con richiesta dei ricorrenti di essere esaminati. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi di impugnazione previste dal codice di rito, non trattandosi di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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