CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 dicembre 2020
Cassazione n. 25517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con controricorso notificato il 9 luglio 2021 l’Avvocatura Generale dello Stato resiste avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze depositato il 4.12.2020 in materia di equa riparazione. Il ricorso non risulta iscritto al ruolo generale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. IMPROCEDIBILITA’ del ricorso per mancato deposito in cancelleria nel termine perentorio dicui all’art. 369, primo comma, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600 oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di