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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 38874/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso il decreto n. cronol. 5966/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: ENAIP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, ricorre per cassazione con quattro mezzi avverso il decreto in epigrafe indicato, reso dal Tribunale di Bari in sede di opposizione allo stato passivo ex art.98/99 della legge fall., nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] che replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Tribunale, esaminata la domanda proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’opposizione ed ha ammesso allo stato passivo della liquidatela in prededuzione il credito di euro 4.600,00=, oltre interessi, per spese legali liquidate nella sentenza TAR [OSCURATO:PERSONA] n.1342/2015, ed il credito di euro 43.577,00=, oltre interessi per spese legali e di CTU liquidate nella sentenza del Tribunale di Bari n.2837/2017; ha, inoltre, dichiarato la compensazione per differenza tra i debiti della Regione [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 2.233.610,09= con i crediti tutti ammessi allo stato passivo della liquidatela [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di giudizio.

Quanto alle voci di credito, il Tribunale ha motivato l’ammissione in prededuzione osservando che “trattasi di crediti da spese legali a carico della Liquidatela soccombente, dovute al creditore vittorioso” (fol.2 del decr.).

Quanto all’accoglimento della compensazione ha ritenuto applicabile l’art.56 legge fall., in relazione all’art.201 legge fall.

Ric. 2020 n. 24403 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380- bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ. e 111, sesto comma, Cost.[OSCURATO:PERSONA] lamenta l’assenza di motivazione e/o la motivazione apparente in relazione alle statuizioni con le quali sono state accolte le domande della Regione [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la motivazione consiste, in un caso, nella mera affermazione della spettanza in prededucibilità delle spese legali dovute alla Regione, creditore vittorioso, e, nell’altro, nella trascrizione dell’art.56 legge fall. che disciplina le ipotesi di compensazione.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.111 della legge n.267/1942.

La ricorrente contesta che l’ammissibilità in prededuzione delle spese legali liquidate in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che non si trattava di crediti qualificati come prededucibili da particolari disposizioni di legge, che non erano sorti in occasione ed in funzione della procedura concorsuale, che non erano derivanti da attività di terzi destinate ad avvantaggiare l’intero ceto creditorio.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art.56 legge fall.

La ricorrente contesta l’applicazione dell’istituto della compensazione fallimentare, prospettando la peculiare natura del credito vantato dalla liquidatela, quale credito non di tipo contrattuale, ma formatosi attraverso un procedimento giudiziario definito con sentenza passata in giudicato.

IV) Violazione dell’art.112 cod.proc.civ.

La ricorrente si duole che la decisione impugnata sia stata presa senza alcun esame delle eccezioni e delle richieste avanzate dinanzi al Tribunale dalla Liquidatela opposta.

Ric. 2020 n. 24403 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021

2. Il primo motivo è in parte fondato e va accolto.

Per quanto attiene al riconoscimento della prededuzione per spese legali, la motivazione c’è ed è condivisibile, per le ragioni che saranno illustrate in relazione al secondo motivo di ricorso.

Lo stesso non può dirsi per la pronuncia di compensazione.

Come già affermato da questa Corte, «Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017) ed inoltre «La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost» (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a riprodurre il testo dell’art.56 della legge fall., applicabile alla LCA ex art.201 legge fall. e a rammentare che tale disciplina va coordinata con la procedura di ammissione e formazione dello stato passivo, senza esaminare e illustrare le specifiche circostanze in ragione delle quali ha pronunciato la compensazione.

L’istituto della compensazione ex art.1243, primo comma, cod.civ., prevede che «La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.»; in sede fallimentare, l'art. 56, primo comma, della legge fall. stabilisce che, in deroga alle regole sul concorso, «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della Ric. 2020 n. 24403 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 dichiarazione di fallimento.».

Invero, «La compensazione nel fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.» (Cass.n. 18915 del 31/08/2010) In merito all’applicazione dell’art.56 legge fall. è stato, quindi, affermato che «L'art. 56 legge fallimentare prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare è, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito» (Cass. n. 8042 del 22/05/2003) ed è stato successivamente precisato che «La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.» (Cass. n. 21784 del 27/10/2015).

Il Tribunale, nell’esaminare il caso concreto alla luce dei principi formulati in sede di legittimità, avrebbe dovuto illustrare la concreta ricorrenza dei presupposti di legge, tenendo conto anche delle eccezioni sollevate dalla controparte in modo da consentire il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio.

3. Il secondo motivo è infondato.

L'art. 111, comma 2, legge fall., applicabile anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, nell'affermare la prededucibilità dei Ric. 2020 n. 24403 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio (cfr. Cass. n. 25589 del 18/12/2015; Cass. n. 24791 del 05/12/2016; Cass. n. 7392 del 22/03/2017).

Nel caso di specie, come risulta accertato dal Tribunale con il decreto impugnato – non smentito sul punto dalla ricorrente – il credito era sorto in occasione della procedura perché la Liquidatela si costituì espressamente nei due giudizi, nell’interesse della massa, e risultò soccombente, conseguendo a ciò la condanna alle spese in favore del creditore vittorioso.

La decisione impugnata risulta, pertanto, non solo motivata – contrariamente a quanto dedotto con la prima doglianza - ma anche immune dal vizio denunciato con il secondo motivo.

4. I motivi terzo e quarto restano assorbiti.

5. In conclusione il primo motivo va accolto nei sensi di cui in motivazione, respinto il secondo, assorbiti i motivi terzo e quarto; il decreto impugnato va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M. - Accoglie il primo motivo, respinto il secondo, assorbiti i motivi terzo e quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso il decreto n. cronol. 5966/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: ENAIP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, ricorre per cassazione con quattro mezzi avverso il decreto in epigrafe indicato, reso dal Tribunale di Bari in sede di opposizione allo stato passivo ex art.98/99 della legge fall., nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] che replica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Tribunale, esaminata la domanda proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’opposizione ed ha ammesso allo stato passivo della liquidatela in prededuzione il credito di euro 4.600,00=, oltre interessi, per spese legali liquidate nella sentenza TAR [OSCURATO:PERSONA] n.1342/2015, ed il credito di euro 43.577,00=, oltre interessi per spese legali e di CTU liquidate nella sentenza del Tribunale di Bari n.2837/2017; ha, inoltre, dichiarato la compensazione per differenza tra i debiti della Regione [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 2.233.610,09= con i crediti tutti ammessi allo stato passivo della liquidatela [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di giudizio. Quanto alle voci di credito, il Tribunale ha motivato l’ammissione in prededuzione osservando che “trattasi di crediti da spese legali a carico della Liquidatela soccombente, dovute al creditore vittorioso” (fol.2 del decr.). Quanto all’accoglimento della compensazione ha ritenuto applicabile l’art.56 legge fall., in relazione all’art.201 legge fall. Ric. 2020 n. 24403 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380- bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ. e 111, sesto comma, Cost.[OSCURATO:PERSONA] lamenta l’assenza di motivazione e/o la motivazione apparente in relazione alle statuizioni con le quali sono state accolte le domande della Regione [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la motivazione consiste, in un caso, nella mera affermazione della spettanza in prededucibilità delle spese legali dovute alla Regione, creditore vittorioso, e, nell’altro, nella trascrizione dell’art.56 legge fall. che disciplina le ipotesi di compensazione. II) Violazione e falsa applicazione dell’art.111 della legge n.267/1942. La ricorrente contesta che l’ammissibilità in prededuzione delle spese legali liquidate in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che non si trattava di crediti qualificati come prededucibili da particolari disposizioni di legge, che non erano sorti in occasione ed in funzione della procedura concorsuale, che non erano derivanti da attività di terzi destinate ad avvantaggiare l’intero ceto creditorio. III) Violazione e falsa applicazione dell’art.56 legge fall. La ricorrente contesta l’applicazione dell’istituto della compensazione fallimentare, prospettando la peculiare natura del credito vantato dalla liquidatela, quale credito non di tipo contrattuale, ma formatosi attraverso un procedimento giudiziario definito con sentenza passata in giudicato. IV) Violazione dell’art.112 cod.proc.civ. La ricorrente si duole che la decisione impugnata sia stata presa senza alcun esame delle eccezioni e delle richieste avanzate dinanzi al Tribunale dalla Liquidatela opposta. Ric. 2020 n. 24403 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 2. Il primo motivo è in parte fondato e va accolto. Per quanto attiene al riconoscimento della prededuzione per spese legali, la motivazione c’è ed è condivisibile, per le ragioni che saranno illustrate in relazione al secondo motivo di ricorso. Lo stesso non può dirsi per la pronuncia di compensazione. Come già affermato da questa Corte, «Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017) ed inoltre «La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost» (Cass. n. 13248 del 30/06/2020). Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a riprodurre il testo dell’art.56 della legge fall., applicabile alla LCA ex art.201 legge fall. e a rammentare che tale disciplina va coordinata con la procedura di ammissione e formazione dello stato passivo, senza esaminare e illustrare le specifiche circostanze in ragione delle quali ha pronunciato la compensazione. L’istituto della compensazione ex art.1243, primo comma, cod.civ., prevede che «La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.»; in sede fallimentare, l'art. 56, primo comma, della legge fall. stabilisce che, in deroga alle regole sul concorso, «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della Ric. 2020 n. 24403 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 dichiarazione di fallimento.». Invero, «La compensazione nel fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.» (Cass.n. 18915 del 31/08/2010) In merito all’applicazione dell’art.56 legge fall. è stato, quindi, affermato che «L'art. 56 legge fallimentare prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare è, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito» (Cass. n. 8042 del 22/05/2003) ed è stato successivamente precisato che «La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.» (Cass. n. 21784 del 27/10/2015). Il Tribunale, nell’esaminare il caso concreto alla luce dei principi formulati in sede di legittimità, avrebbe dovuto illustrare la concreta ricorrenza dei presupposti di legge, tenendo conto anche delle eccezioni sollevate dalla controparte in modo da consentire il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio. 3. Il secondo motivo è infondato. L'art. 111, comma 2, legge fall., applicabile anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, nell'affermare la prededucibilità dei Ric. 2020 n. 24403 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24403/2020 Numero sezionale 10006/2021 Numero di raccolta generale 38874/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio (cfr. Cass. n. 25589 del 18/12/2015; Cass. n. 24791 del 05/12/2016; Cass. n. 7392 del 22/03/2017). Nel caso di specie, come risulta accertato dal Tribunale con il decreto impugnato – non smentito sul punto dalla ricorrente – il credito era sorto in occasione della procedura perché la Liquidatela si costituì espressamente nei due giudizi, nell’interesse della massa, e risultò soccombente, conseguendo a ciò la condanna alle spese in favore del creditore vittorioso. La decisione impugnata risulta, pertanto, non solo motivata – contrariamente a quanto dedotto con la prima doglianza - ma anche immune dal vizio denunciato con il secondo motivo. 4. I motivi terzo e quarto restano assorbiti. 5. In conclusione il primo motivo va accolto nei sensi di cui in motivazione, respinto il secondo, assorbiti i motivi terzo e quarto; il decreto impugnato va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente grado. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo, respinto il secondo, assorbiti i motivi terzo e quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunal