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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 40872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del PG in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 24 novembre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione e euro 6000 di multa e l'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( detenzione illecita di kg 3,192 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish)

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale, presupposto della misura di sicurezza applicata.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica.

Il ricorrente lamenta che il Gip si sarebbe limitato ad affermare che la qualificazione giuridica era corretta, senza spiegare le ragioni di tale valutazione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Si deve premettere ai sensi dell'art.448, comma 2-bis„ cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui sia stata applicata dal Giudice in assenza di accordo (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin, Rv. 279348).6.11 primo motivo con cui si censura il difetto di motivazione in merito al presupposto di applicazione della misura di sicurezza, ovvero la pericolosità sociale è manifestamente infondato.

La misura di sicurezza nel caso in esame non era ricompresa nell'accordo delle parti ed è stata applicata di ufficio dal giudice nell'ambito del patteggiannento c.d. allargato.

Proprio perché non rientrante nell'accordo tra le parti, il giudice aveva l'onere di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura di sicurezza, dovendo essere accertata in concreto la sussistenza della pericolosità sociale alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e dovendo il giudice dare conto dare conto di tale accertamento ( Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez.

F, n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961).

Ciò premesso nel caso di specie il giudice ha, sia pure sinteticamente, dato conto della sussistenza in concreto della pericolosità che ha ritenuto di desumere dai fatti di cui alla imputazione e dai precedenti penali.

7. Il secondo motivo attinente alla correttezza della qualificazione giuridica è inammissibile.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione ( Sez 4 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Nel caso in esame, a fronte dell'inquadramento della condotta di detenzione di oltre tre chilogrammi di hashish nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309/90, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera generica e astratta la correttezza della qualificazione giuridica, senza alcuna precisazione ulteriore.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del PG in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 24 novembre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione e euro 6000 di multa e l'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( detenzione illecita di kg 3,192 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish) 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale, presupposto della misura di sicurezza applicata. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica. Il ricorrente lamenta che il Gip si sarebbe limitato ad affermare che la qualificazione giuridica era corretta, senza spiegare le ragioni di tale valutazione. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Si deve premettere ai sensi dell'art.448, comma 2-bis„ cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui sia stata applicata dal Giudice in assenza di accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin, Rv. 279348).6.11 primo motivo con cui si censura il difetto di motivazione in merito al presupposto di applicazione della misura di sicurezza, ovvero la pericolosità sociale è manifestamente infondato. La misura di sicurezza nel caso in esame non era ricompresa nell'accordo delle parti ed è stata applicata di ufficio dal giudice nell'ambito del patteggiannento c.d. allargato. Proprio perché non rientrante nell'accordo tra le parti, il giudice aveva l'onere di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura di sicurezza, dovendo essere accertata in concreto la sussistenza della pericolosità sociale alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e dovendo il giudice dare conto dare conto di tale accertamento ( Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. F, n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961). Ciò premesso nel caso di specie il giudice ha, sia pure sinteticamente, dato conto della sussistenza in concreto della pericolosità che ha ritenuto di desumere dai fatti di cui alla imputazione e dai precedenti penali. 7. Il secondo motivo attinente alla correttezza della qualificazione giuridica è inammissibile. La Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione ( Sez 4 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso in esame, a fronte dell'inquadramento della condotta di detenzione di oltre tre chilogrammi di hashish nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309/90, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera generica e astratta la correttezza della qualificazione giuridica, senza alcuna precisazione ulteriore. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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