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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12003/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 28 settembre 2021 la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revisione del decreto penale di condanna del 22 novembre 2019, divenuto irrevocabile il 30 dicembre 2019, per il reato ex art. 2, comma 1-bis, legge n.638 del 1993, come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n.8 del 2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato con un unico motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione fornita da Sez.

U, 9 gennaio 2001 n. 624, Pisano, in particolare per non aver ritenuto prova nuova o sopravvenuta la produzione documentale allegata dalla difesa.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la documentazione allegata dalla difesa non costituisse una prova nuova idonea a determinare la riapertura del processo; l'ordinanza di inammissibilità violerebbe l'art. 634 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe, altresì, violato i principi espressi dalla giurisprudenza che ha qualificato come prova nuova rilevante ex art. 630 cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate implicitamente.

Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui chiede di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio del giudizio di revisione ad altra Corte di appello ex art. 634, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di revisione'sul presupposto che la documentazione allegata non costituirebbe prova nuova perché «ben avrebbe potuto essere depositata in sede di opposizione al decreto penale».

1.2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ()cui/ e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 24577001).

1.3. La dichiarazione di inammissibilità è emessa in violazione di legge ed è contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui prove nuove sono anche quelle non acquisite nel precedente giudizio.

Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627- 01, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).

Va ribadito il principio espresso da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962 - 01, per cui, in tema di giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all'apprezzamento del giudice; pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve considerarsi comunque sopravvenuta (fattispecie in tema di emissione di assegno bancario senza provvista nella quale l'emittente, condannato con decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 386).

2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, che si atterrà ai principi di diritti prima esposti, per un nuovo giudizio.

Sull'annullamento con rinvio ex art. 11 cod. proc. pen. cfr. Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Rv. 261686 - 01 per cui in tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 settembre 2021 la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revisione del decreto penale di condanna del 22 novembre 2019, divenuto irrevocabile il 30 dicembre 2019, per il reato ex art. 2, comma 1-bis, legge n.638 del 1993, come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n.8 del 2016. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato con un unico motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione fornita da Sez. U, 9 gennaio 2001 n. 624, Pisano, in particolare per non aver ritenuto prova nuova o sopravvenuta la produzione documentale allegata dalla difesa. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la documentazione allegata dalla difesa non costituisse una prova nuova idonea a determinare la riapertura del processo; l'ordinanza di inammissibilità violerebbe l'art. 634 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe, altresì, violato i principi espressi dalla giurisprudenza che ha qualificato come prova nuova rilevante ex art. 630 cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate implicitamente. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui chiede di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio del giudizio di revisione ad altra Corte di appello ex art. 634, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di revisione'sul presupposto che la documentazione allegata non costituirebbe prova nuova perché «ben avrebbe potuto essere depositata in sede di opposizione al decreto penale». 1.2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ()cui/ e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 24577001). 1.3. La dichiarazione di inammissibilità è emessa in violazione di legge ed è contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui prove nuove sono anche quelle non acquisite nel precedente giudizio. Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627- 01, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). Va ribadito il principio espresso da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962 - 01, per cui, in tema di giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all'apprezzamento del giudice; pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve considerarsi comunque sopravvenuta (fattispecie in tema di emissione di assegno bancario senza provvista nella quale l'emittente, condannato con decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 386). 2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, che si atterrà ai principi di diritti prima esposti, per un nuovo giudizio. Sull'annullamento con rinvio ex art. 11 cod. proc. pen. cfr. Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Rv. 261686 - 01 per cui in tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. C
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