CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) emesso dal Ministro della Giustizia il 13/08/2020. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma la proroga del regime differenziato in esame era giustificato da una pluralità di elementi, riconducibili all'inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nel clan Vinella-Grassi di Napoli, storicamente attivo nell'area di Scampia e Secondigliano, con i cui rappresentati apicali, nonostante la sua detenzione, aveva continuato a intrattenere rapporti consortili. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali, sulla base delle quali doveva escludersi l'esistenza dei collegamenti del ricorrente con l'ambiente camorristico partenopeo posti a fondamento del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dalla difesa del ricorrente unitamente alla violazione di legge, che, sotto questo profilo censorio, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi parametri ermeneutici, il Collegio osserva che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del clan Vinella-Grassi di Napoli e sul ruolo egemonico svolto in tale ambito consortile da [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante fosse da tempo detenuto, aveva mantenuto inalterato il suo potere nell'ambito del gruppo camorristico partenopeo nel quale gravitava, forte del ruolo egemonico ricoperto nel corso degli anni. Su tali specifici profili valutativi, si richiamavano le note informative trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e dalla [OSCURATO:PERSONA], alle quali ci si riferiva espressamente nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, in cui si richiamavano i contatti che [OSCURATO:PERSONA] manteneva con il suo ambiente criminale di provenienza, attestato dai rapporti intrattenuti, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Ale x1ro n 5, C