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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24993/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 6 luglio 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Ferdinando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra un gruppo di reati già unificati in sede di esecuzione con ordinanza adottata dalla suddetta Corte in data 2 marzo 2017 (avente ad oggetto reati giudicati con quattro sentenze) e fatti di estorsione (consumata e tentata), commessi tra il febbraio e l'aprile 2005, giudicati con sentenza emessa in data 9 gennaio 2013 sempre dalla stessa Corte di appello di Roma (con irrevocabilità dall'Il febbraio 2020).

In particolare, con il primo provvedimento applicativo della continuazione in executivis, erano stati unificati i reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili, tutte emanate dalla Corte di appello di Roma: 1) sentenza del 28 novembre 2012, avente ad oggetto reati di estorsione, sequestro di persona e lesioni personali, commessi tra il 20 e il 30 giugno 2010 in Latina; 2) sentenza del 21 febbraio 2013, avente ad oggetto tentata estorsione continuata, commessa il 29 marzo 2010 in Latina; 3) sentenza del 15 maggio 2014, avente ad oggetto estorsioni, tentate e consumate, commesse in date varie comprese tra il 2006 e febbraio 2011; 4) sentenza del 23 ottobre 2015, avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere, operativa a Latina dal 25 gennaio 2010 al 2014, nonché i reati di usura continuata ed estorsione continuata, commessi a Latina, rispettivamente, tra aprile-maggio 2005 e luglio 2010 e dal 2008 fino a luglio 2010.

Il giudice dell'esecuzione perveniva a decisione di rigetto dell'istanza indicata in premessa sottolineando l'eccessiva distanza temporale intercorrente tra la commissione dei fatti giudicati con la sentenza del 9 gennaio 2013 (febbraio-aprile 2005) e la commissione dei fatti unificati dal vincolo della continuazione con la citata ordinanza del 2 marzo 2017, dal che discendeva l'impossibilità che i reati più recenti fossero stati anche solo genericamente "progettati" nel febbraio del 2005.

Precisava il giudice di merito che, con quell'ultimo provvedimento, era stata operata la continuazione tra reati consistiti nella partecipazione al sodalizio criminoso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e i reati-fine, attuativi degli scopi del sodalizio medesimo, mentre era stata negata l'identità del disegno criminoso rispetto ad altri reati considerati estranei all'attuazione del programma associativo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione laddove il provvedimento aveva evidenziato una distanza temporale, tra i fatti già unificati dalla continuazione con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione (2 marzo 2017) e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013, distanza che, quanto meno con riferimento agli episodi di usura giudicati con la sentenza sub 4) (commessi tra aprile-maggio 2005 e luglio 2010), non era minimamente apprezzabile.

Il ricorrente, inoltre, stigmatizza la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, per avere riconosciuto, con distinto provvedimento del 5 febbraio 2021 (nel procedimento n. 934/2020 SIGE e n. 284/2020 SIEP), la continuazione fra gli stessi fatti oggi in discussione in favore del fratello coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Non è superfluo premettere che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387).

3. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non ha fatto buon governo dei principi enunciati, perché ha trascurato di considerare che, con il più volte richiamato provvedimento del 2 marzo 2017, era stata applicata la disciplina della continuazione fra numerosi episodi delittuosi, anche eterogenei, commessi in un lungo arco temporale protrattosi dal 2005 al 2014 (quindi, per ben nove anni), sicché, in modo affatto incongruo, ha negato la (estensione della) continuazione con gli episodi delittuosi di estorsione (tentata e consumata) giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013, affermando essere l'epoca di commissione di questi ultimi (febbraio-aprile 2005) "troppo distante" da quella di commissione dei reati già avvinti in executivis dal vincolo della continuazione, atteso che i più risalenti di essi - in una eventuale valutazione della continuazione limitata a singoli gruppi di reati - risultano essere stati commessi nei mesi di aprile-maggio 2005, dunque in rapporto di evidente contiguità temporale con gli altri. 3 o Il giudice a quo non ha neppure tenuto conto, nella sua analisi, degli ulteriori indici rappresentati, come detto, dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale; né si è confrontato con l'opposto provvedimento emesso, sempre dagli stessi giudici di Roma in sede di esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha visto riconoscersi l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione agli stessi fatti commessi in concorso con il fratello Ferdinando, odierno ricorrente.

4. Tanto impone l'annullamento, per vizio di motivazione, dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che rivaluterà l'istanza del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei criteri enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 6 luglio 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Ferdinando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra un gruppo di reati già unificati in sede di esecuzione con ordinanza adottata dalla suddetta Corte in data 2 marzo 2017 (avente ad oggetto reati giudicati con quattro sentenze) e fatti di estorsione (consumata e tentata), commessi tra il febbraio e l'aprile 2005, giudicati con sentenza emessa in data 9 gennaio 2013 sempre dalla stessa Corte di appello di Roma (con irrevocabilità dall'Il febbraio 2020). In particolare, con il primo provvedimento applicativo della continuazione in executivis, erano stati unificati i reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili, tutte emanate dalla Corte di appello di Roma: 1) sentenza del 28 novembre 2012, avente ad oggetto reati di estorsione, sequestro di persona e lesioni personali, commessi tra il 20 e il 30 giugno 2010 in Latina; 2) sentenza del 21 febbraio 2013, avente ad oggetto tentata estorsione continuata, commessa il 29 marzo 2010 in Latina; 3) sentenza del 15 maggio 2014, avente ad oggetto estorsioni, tentate e consumate, commesse in date varie comprese tra il 2006 e febbraio 2011; 4) sentenza del 23 ottobre 2015, avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere, operativa a Latina dal 25 gennaio 2010 al 2014, nonché i reati di usura continuata ed estorsione continuata, commessi a Latina, rispettivamente, tra aprile-maggio 2005 e luglio 2010 e dal 2008 fino a luglio 2010. Il giudice dell'esecuzione perveniva a decisione di rigetto dell'istanza indicata in premessa sottolineando l'eccessiva distanza temporale intercorrente tra la commissione dei fatti giudicati con la sentenza del 9 gennaio 2013 (febbraio-aprile 2005) e la commissione dei fatti unificati dal vincolo della continuazione con la citata ordinanza del 2 marzo 2017, dal che discendeva l'impossibilità che i reati più recenti fossero stati anche solo genericamente "progettati" nel febbraio del 2005. Precisava il giudice di merito che, con quell'ultimo provvedimento, era stata operata la continuazione tra reati consistiti nella partecipazione al sodalizio criminoso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e i reati-fine, attuativi degli scopi del sodalizio medesimo, mentre era stata negata l'identità del disegno criminoso rispetto ad altri reati considerati estranei all'attuazione del programma associativo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione laddove il provvedimento aveva evidenziato una distanza temporale, tra i fatti già unificati dalla continuazione con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione (2 marzo 2017) e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013, distanza che, quanto meno con riferimento agli episodi di usura giudicati con la sentenza sub 4) (commessi tra aprile-maggio 2005 e luglio 2010), non era minimamente apprezzabile. Il ricorrente, inoltre, stigmatizza la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, per avere riconosciuto, con distinto provvedimento del 5 febbraio 2021 (nel procedimento n. 934/2020 SIGE e n. 284/2020 SIEP), la continuazione fra gli stessi fatti oggi in discussione in favore del fratello coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Non è superfluo premettere che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387). 3. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non ha fatto buon governo dei principi enunciati, perché ha trascurato di considerare che, con il più volte richiamato provvedimento del 2 marzo 2017, era stata applicata la disciplina della continuazione fra numerosi episodi delittuosi, anche eterogenei, commessi in un lungo arco temporale protrattosi dal 2005 al 2014 (quindi, per ben nove anni), sicché, in modo affatto incongruo, ha negato la (estensione della) continuazione con gli episodi delittuosi di estorsione (tentata e consumata) giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2013, affermando essere l'epoca di commissione di questi ultimi (febbraio-aprile 2005) "troppo distante" da quella di commissione dei reati già avvinti in executivis dal vincolo della continuazione, atteso che i più risalenti di essi - in una eventuale valutazione della continuazione limitata a singoli gruppi di reati - risultano essere stati commessi nei mesi di aprile-maggio 2005, dunque in rapporto di evidente contiguità temporale con gli altri. 3 o Il giudice a quo non ha neppure tenuto conto, nella sua analisi, degli ulteriori indici rappresentati, come detto, dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale; né si è confrontato con l'opposto provvedimento emesso, sempre dagli stessi giudici di Roma in sede di esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha visto riconoscersi l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione agli stessi fatti commessi in concorso con il fratello Ferdinando, odierno ricorrente. 4. Tanto impone l'annullamento, per vizio di motivazione, dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che rivaluterà l'istanza del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei criteri enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso
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