CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 21236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino dell'8 giugno 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Asti del 18 dicembre 2017 per il reato di bancarotta semplice. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. - Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'omessa richiesta di declaratoria di fallimento è manifestamente infondato risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del tz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 20