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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34556/2022

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n. 10907/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio, sito in Roma, via Ulpiano 29 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 215 /201 6 della Corte d ’ appello di Perugia , depositata il 21 ottobre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Perugia ha accolto parzialmente il gravame proposto dalla Provincia di Perugia avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata stipulati con [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 al 2008 in quanto in realtà dissimulanti un rapporto di subordinazione; per l’effetto, aveva condannato l’amministrazione locale al pagamento delle relative differenze retributive; aveva poi accertato anche l’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel 2008 e nel 2011con la medesima lavoratrice , con liquidazione in suo favore del cd.

“danno comunitario”, parametrato ai sensi dell’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha acco lto l’appello limitatamente alla liquidazione del danno c omunitario (ridotto da dodici a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ) ed alla esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive,erroneamente riconosciuto dal giudice di primo grado; ha invece respinto i motivi di appello relativi all’illegittimità dei contratti di collaborazione, vista l’accertata subordinazione, e alla quantificazione delle differenze retributive (ad avviso dell’appellante erroneamente riconosciute in relazione ad un rapporto a tempo pieno invece che part time, come dedotto dalla stessa lavoratrice nell’atto introduttivo): in proposito la Corte territoriale ha qualificato il motivo d’appello come eccezione in senso proprio e nuova (come tale inammissibile), non avendo la Provincia mosso alcuna contestazione in primo grado riguardo ai conteggi depositati; infine, nel la liquidazione del danno comunitario (seppure ridotta rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado), la Corte di merito ha tenuto conto delle caratteristiche delle parti e dell’anzianità di servizio (calcolata anche considerando gli anni svolti in regime di collaborazione) nonché del fatto che la lavoratrice era stata comunque impiegata per diversi anni con contratti di collaborazione che, in realtà, dissimulavano una vera e propria subordinazione;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Provincia articolando due motivi, cui resiste la Mancini con controricorso;

4. la Provincia ha depositato memoria di nomina di nuovo difensoree memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Considerato che:

1. con il primo motivo la Provincia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1 , n. 3 c od. proc. civ., dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 112 c od. proc. civ.anche in relazione agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nuova l’eccezione formulata in ordine alla quantificazione delle differenze retributive disposta in base ad un orario a tempo pieno, nonostante la stessa lavoratrice, nell’atto introduttivo del giudizio , avesse indicato un orario lavorativo part - time(segnatamente: «tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 (orario di apertura al pubblico per il ricevimento degli utenti) alle ore 12,00 e due pomeriggi (lunedì e mercoledì di ogni settimana) dalle ore 15,30 alle ore 17,00») e dichiarato di aver ricevuto un compenso complessivamente superiore a quello spettante per un rapporto di lavoro subordinato p art - time ; sicché non poteva reputarsi nuova e tardiva l’eccezione, trattandosi al più di mera difesa, ritualmente prospettata nelle note conclusive in primo grado, spettando comunque al giudice la corretta quantificazione in base alle allegazioni delle parti (in primisdella stessa lavoratrice);

2. il motivo è fondato, posto che la questione sollevata dalla Provincia in ordine alla corretta liquidazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice non costituisce un’eccezione (men che meno in senso stretto) né può involgere un profilo di t ardiva contestazione dei conteggi, rappresentando invece una mera difesa in diritto,volta ad evidenziare che i conteggi depositati agli atti erano stati erroneamente sviluppati con riferimento ad un orario pieno nonostante la stessa lavoratrice avesse allegato un orario settimanale inferiore.Sul punto, giova richiamare l’interpretazione di questa Corte, secondo cui «l’azione proposta ai sensi dell’art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti generatori, consistenti nell ’ attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto»( Cass. Sez.

L, 08/10/2019, n. 25169).

In applicazione di tale principio, nella specie la lavoratrice ha allegato e dedotto lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario inferiore al tempo pieno e la quantificazione della retribuzione secondo la contrattazione collettiva, sicché la liquidazione delle differenze in base all’orario effettivamente svolto e a quanto percepito rientrava nella sfera di di retta determinazione giudiziale.

In breve, non essendosi in presenza di eccezione alcuna, è fondata la dedotta violazione di legge, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto;

3. con il secondo motivo la Provincia ricorrente denunciala violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 c od. proc. civ., dell’art. 36, comma 5 , del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , in relazione all’art. 8 della l.15 luglio 1966, n. 604, in quanto la Corte d’appello, nel liquidare il danno comunitario, aveva erroneamente computato anche i contratti co.co.co., per i quali non poteva trovare applicazione l’art. 36 del T .

U . , nella versione modificata nel 2006, che ammetteva il ricorso alla flessibilità solo per esigenze temporanee ed eccezionali, risultando, pertanto , pienamente legittimi i predetti contratti, che non potevano essere computati nella liquidazione, come invece aveva fatto la Corte territoriale, che aveva considerato l’anzianità di servizio rapportata al 2004 e la subordinazione dissimulata con la collaborazione;

4. la censura è infondata, considerato che già in primo grado era stata accertata la illegittimità dei contratti co.co.co. perché in realtà dissimulanti un rapporto di lavoro subordinat o , sicché ben poteva la Corte territoriale motivare il risarcimento del danno comunitario connesso all’abusivo ricorso ai contratti a termine così come ha fatto, personalizzandolo, in base al comportamento ed alle condizioni delle parti, pur sempre entro la cornice di riferimento dei criteri d i cui all’art. 8 della l. n. 604del 1966, richiamati dall’art. 32 del la l. n. 183 del 2010;

5. pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata unicamente in relazione alla quantificazione delle differenze retributive, come sopra chiarito, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 10907/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio, sito in Roma, via Ulpiano 29 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 215 /201 6 della Corte d ’ appello di Perugia , depositata il 21 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Perugia ha accolto parzialmente il gravame proposto dalla Provincia di Perugia avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata stipulati con [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 al 2008 in quanto in realtà dissimulanti un rapporto di subordinazione; per l’effetto, aveva condannato l’amministrazione locale al pagamento delle relative differenze retributive; aveva poi accertato anche l’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel 2008 e nel 2011con la medesima lavoratrice , con liquidazione in suo favore del cd. “danno comunitario”, parametrato ai sensi dell’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha acco lto l’appello limitatamente alla liquidazione del danno c omunitario (ridotto da dodici a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ) ed alla esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive,erroneamente riconosciuto dal giudice di primo grado; ha invece respinto i motivi di appello relativi all’illegittimità dei contratti di collaborazione, vista l’accertata subordinazione, e alla quantificazione delle differenze retributive (ad avviso dell’appellante erroneamente riconosciute in relazione ad un rapporto a tempo pieno invece che part time, come dedotto dalla stessa lavoratrice nell’atto introduttivo): in proposito la Corte territoriale ha qualificato il motivo d’appello come eccezione in senso proprio e nuova (come tale inammissibile), non avendo la Provincia mosso alcuna contestazione in primo grado riguardo ai conteggi depositati; infine, nel la liquidazione del danno comunitario (seppure ridotta rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado), la Corte di merito ha tenuto conto delle caratteristiche delle parti e dell’anzianità di servizio (calcolata anche considerando gli anni svolti in regime di collaborazione) nonché del fatto che la lavoratrice era stata comunque impiegata per diversi anni con contratti di collaborazione che, in realtà, dissimulavano una vera e propria subordinazione; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Provincia articolando due motivi, cui resiste la Mancini con controricorso; 4. la Provincia ha depositato memoria di nomina di nuovo difensoree memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che: 1. con il primo motivo la Provincia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1 , n. 3 c od. proc. civ., dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 112 c od. proc. civ.anche in relazione agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nuova l’eccezione formulata in ordine alla quantificazione delle differenze retributive disposta in base ad un orario a tempo pieno, nonostante la stessa lavoratrice, nell’atto introduttivo del giudizio , avesse indicato un orario lavorativo part - time(segnatamente: «tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 (orario di apertura al pubblico per il ricevimento degli utenti) alle ore 12,00 e due pomeriggi (lunedì e mercoledì di ogni settimana) dalle ore 15,30 alle ore 17,00») e dichiarato di aver ricevuto un compenso complessivamente superiore a quello spettante per un rapporto di lavoro subordinato p art - time ; sicché non poteva reputarsi nuova e tardiva l’eccezione, trattandosi al più di mera difesa, ritualmente prospettata nelle note conclusive in primo grado, spettando comunque al giudice la corretta quantificazione in base alle allegazioni delle parti (in primisdella stessa lavoratrice); 2. il motivo è fondato, posto che la questione sollevata dalla Provincia in ordine alla corretta liquidazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice non costituisce un’eccezione (men che meno in senso stretto) né può involgere un profilo di t ardiva contestazione dei conteggi, rappresentando invece una mera difesa in diritto,volta ad evidenziare che i conteggi depositati agli atti erano stati erroneamente sviluppati con riferimento ad un orario pieno nonostante la stessa lavoratrice avesse allegato un orario settimanale inferiore.Sul punto, giova richiamare l’interpretazione di questa Corte, secondo cui «l’azione proposta ai sensi dell’art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti generatori, consistenti nell ’ attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto»( Cass. Sez. L, 08/10/2019, n. 25169). In applicazione di tale principio, nella specie la lavoratrice ha allegato e dedotto lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario inferiore al tempo pieno e la quantificazione della retribuzione secondo la contrattazione collettiva, sicché la liquidazione delle differenze in base all’orario effettivamente svolto e a quanto percepito rientrava nella sfera di di retta determinazione giudiziale. In breve, non essendosi in presenza di eccezione alcuna, è fondata la dedotta violazione di legge, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto; 3. con il secondo motivo la Provincia ricorrente denunciala violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 c od. proc. civ., dell’art. 36, comma 5 , del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , in relazione all’art. 8 della l.15 luglio 1966, n. 604, in quanto la Corte d’appello, nel liquidare il danno comunitario, aveva erroneamente computato anche i contratti co.co.co., per i quali non poteva trovare applicazione l’art. 36 del T . U . , nella versione modificata nel 2006, che ammetteva il ricorso alla flessibilità solo per esigenze temporanee ed eccezionali, risultando, pertanto , pienamente legittimi i predetti contratti, che non potevano essere computati nella liquidazione, come invece aveva fatto la Corte territoriale, che aveva considerato l’anzianità di servizio rapportata al 2004 e la subordinazione dissimulata con la collaborazione; 4. la censura è infondata, considerato che già in primo grado era stata accertata la illegittimità dei contratti co.co.co. perché in realtà dissimulanti un rapporto di lavoro subordinat o , sicché ben poteva la Corte territoriale motivare il risarcimento del danno comunitario connesso all’abusivo ricorso ai contratti a termine così come ha fatto, personalizzandolo, in base al comportamento ed alle condizioni delle parti, pur sempre entro la cornice di riferimento dei criteri d i cui all’art. 8 della l. n. 604del 1966, richiamati dall’art. 32 del la l. n. 183 del 2010; 5. pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata unicamente in relazione alla quantificazione delle differenze retributive, come sopra chiarito, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia
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