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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2023

Cassazione n. 27758/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 26.10.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, in data 12.9.2019, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata commessi in data 10, 12, e 17 novembre del 2016 e, ritenuto il vincolo della continuazione tra questi oltre che con quello oggetto di sentenza divenuta irrevocabile in data 17.10.2018, applicata la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre applicato le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 2.1 mancanza di motivazione in ordine alle ordinanze adottate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza con cui la Corte d'appello ha disposto l'integrazione probatoria; violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603, comma 3 e 441, comma 5, cod. proc. pen. laddove la Corte ha utilizzato in malam partem gli esiti dell'integrazione istruttoria: segnala che la Corte d'appello ha omesso di motivare, sia nelle ordinanze istruttorie che nella sentenza, sui presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 441, comma quinto e 603 comma terzo cod. proc. pen.; 2.2 manifesta illogicità della motivazione sull'identificazione dell'imputato come autore dei reati contestati: rileva che l'imputato è stato identificato esclusivamente sulla scorta della compatibilità dello scooter utilizzato dal rapinatore e sugli esiti della perizia i cui risultati, come emerge dalla stessa lettura dell'elaborato, non potevano essere caratterizzati da alto grado di certezza; ribadisce, inoltre, come l'abbigliamento fosse di fattezza comune, il motociclo non esattamente identificato e, in ultimo, il conducente mai ripreso nell'atto di commettere la rapina; 2.3 contraddittorietà della motivazione con riguardo all'orario delle rapine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e travisamento della prova: riporta le considerazioni sviluppate con l'atto di appello circa gli orari registrati ne ir fotogrammi estratti dai filmati delle telecamere di videosorveglianza e concernenti le rapine in danno del supermercato A&O e della tabaccheria "[OSCURATO:PERSONA]" sulla cui oggettiva incompatibilità la Corte d'appello ha dovuto convenire salvo ritenere di poter sanare tale contraddizione con il ricorso ad un dato probatorio inesistente quale il "disalllineamento" tra gli orari delle diverse videocamere; 2.4 mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la scarna motivazione resa dalla Corte d'appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche si presta a rilievi critici in quanto, in primo luogo, ridotta ad una mera formula di stile e, in secondo luogo per non aver tenuto conto della sentenza resa in data 17.10.2017 che le aveva invece riconosciute e, in terzo luogo, per non aver dato conto di aver valutato le dichiarazioni del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] dove il ricorrente, ormai settantenne, aveva intrapreso un percorso di profondo e reale ripensamento;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;

4. la difesa del ricorrente, all'esito di quelle rassegnate dalla Procura Generale, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o, per altro verso, non consentite in questa sede.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello, infatti, ha motivato in ordine alla ravvisata necessità di procedere all'integrazione probatoria disposta in secondo grado laddove, dopo aver giudicato fondato il rilievo difensivo circa l'inutilizzabilità - anche nel rito abbreviato - delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto senza l'assistenza di un difensore, ha ritenuto necessario "... procedere ad una comparazione delle immagini disponibili con particolare riferimento all'abbigliamento usato dal rapinatore e allo scooter nella sua disponibilità" e, a tal fine, ha ritenuto necessario "... il supporto di una valutazione tecnica a cura del RIS di Parma" mentre, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato sentito il teste di PG Parisi per chiarire alcuni particolari delle indagini e per avere precisazioni sulle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza in termini di compatibilità geografica ed oraria" (cfr., pag. 7 della sentenza).

In diritto, poi, va ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320 - 01, che, in motivazione, ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca dellla verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato; cfr., Sez. 3, n. 4136 del 21/09/2017, dep. 30/01/2018, I., Rv. 272459 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purché sia garantito I diritto al contraddittorio; Sez. 2 , n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947 - 01, secondo cui, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova che siano ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti).

La stessa sentenza richiamata nel ricorso Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005, Spagnoli, Rv. 233506 - 01, massimata nel senso che l'integrazione probatoria in appello nel giudizio abbreviato non è consentita "... per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile" - non si discosta, in realtà, dal principio sopra richiamato.

In motivazione, infatti, la Corte aveva ribadito che "... il potere di integrazione probatoria del Giudice, proprio in quanto diretto a garantire le finalità primarie del processo anche in una fase in cui le parti (anche quella pubblica, nonostante non abbia espresso alcuna rinuncia) non hanno più la disponibilità della prova, non può, tuttavia, essere eccessivamente limitato: esso, quindi, deve ritenersi sussistente indipendentemente dal fatto che le prove assunte possano risultare a favore o contro l'imputato" spiegando che "... quando il legislatore ha voluto limitare i poteri officiosi del giudice alla sola assunzione delle prove favorevoli per l'imputato, lo ha esplicitato come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 422, comma 1, cod. proc. pen. ..."; aveva inoltre ribadito il carattere eccezionale del ricorso alla integrazione probatoria in appello precisando, tuttavia, che "... i benefici cui l'imputato accede con il rito abbreviato - e che gli vengono garantiti anche in caso di integrazione probatoria - sono in realtà diversi da quello di conoscere preventivamente il materiale probatorio su cui il Giudice fonderà la sua decisione: sono la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna e la celebrazione non pubblica del processo" e chiarendo che "... l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole, magari opponendo esiti positivi di investigazioni difensive, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, interesse, quest'ultimo, in base al quale, da parte sua, lo Stato può ben rinunciare a quello alla rapida definizione del processo, base dello scambio intervenuto in conseguenza della richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito alternativo".

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso propongono censure non consentite in questa sede. 2.1 Non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare c:he quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza, come accennato, ed in punto di responsabilità sul residuo capo di imputazione per cui è stata confermata la condanna, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute — su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.2 Tanto premesso, rileva il collegio che la sentenza impugnata ha ricostruito i vari episodi oggetto di imputazione e di condanna e, per altro verso, la loro riconducibilità all'odierno ricorrente, fondando la propria decisione su una motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità ma nemmeno di intrinseca o estrinseca contraddittorietà.

I giudici di appello hanno infatti ricordato che le indagini intraprese su una serie di rapine eseguite con modalità simili, ad opera di un soggetto che si spostava rapidamente da un luogo all'altro, a bordo di un ciclomotore, avevano portato dell'arresto del Leonardi, avvenuto il 18.11.2016 in flagranza della tentata rapina in danno della farmacia "[OSCURATO:PERSONA]" di Erbé (già obiettivo mancato il giorno prima), immediatamente successiva a quella perpetrata consumata in danno della farmacia [OSCURATO:PERSONA] di Castelbelforte.

Per la tentata rapina di Erbé il Lonardi era stato condannato con sentenza passata in giudicato mentre per quella di Castelbelforte era stato condannato con sentenza di primo grado.

Con riguardo alla rapina del 10.11.2016 come per quelle del 12.11.2016, i giudici di merito hanno valorizzato la compatibilità dell'abbigliamento e degli accessori (scaldacollo, berretto, casco) indossato dal rapinatore con quello indossato dal Lonardi al momento dell'arresto in flagranza, come anche del motociclo con quello indiscutibilmente nella disponibilità dell'odierno ricorrente e dotato di caratteristiche peculiari quali il parabrezza anteriore ed il bauletto posteriore.

La Corte ha spiegato che sulle caratteristiche fisiche del rapinatore, compatibili con quelle del Lonardi, così come sugli altri elementi utili alla sua identificazione, erano stati valorizzati non soltanto l'attività del perito ma, anche, la deposizione dello [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva descritto il rapinatore ed il suo abbigliamento, che aveva potuto fissare nella memoria uscendo dall'esercizio commerciale e notandolo fuggire a bordo di un ciclomotore munito degli accessori sopra indicati; ha richiamato le sommaria informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla rapina al supermercato di poco prima, circa l'abbigliamento indossato dal rapinatore simile a quello dell'autore della rapina alla tabaccheria [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle immagini esaminate dal perito risultava la compatibilità del motociclo e del casco laddove il giubbino era stato giudicato compatibile con quello della rapina del giorno

10. La Corte d'appello, lungi dall'ignorare il dato fattuale, ha inoltre fornito una spiegazione della discrasia oraria evidenziata dalla difesa e giudicata "obiettivamente esistente"; sostenendo che "... la differenza dii minuti è minimale e, come spesso si verifica, gli orari di diverse videocamere, installate per servizi diversi (...) non sono sempre tra loro allineati o tarati, né necessariamente corretti ..." (cfr., pag. 10 della sentenza).

Ne consegue che non è possibile parlare di un travisamento del dato probatorio che non è stato affatto ignorato ma che è stato valutato all'interno del quadro ricostruito sulla scorta degli elementi complessivamente acquisiti nel corso delle indagini ed in séguito agli approfondimenti intervenuti con l'integrazione probatoria in appello.

Quanto alla rapina del giorno 17 novembre, la Corte ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della farmacia [OSCURATO:PERSONA], dove il rapinatore si era recato subito dopo aver consumato la rapina in danno della tabaccheria Pontiroli e dove sarebbe tornato il giorno successivo quando sarebbe stato tratto in arresto in flagranza di reato; il Campesato aveva fatto presente che il soggetto arrestato era proprio quello che il giorn o precedente aveva bussato alla porta per poi allontanarsi e che, dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, indossava gli stessi abiti di colui che aveva poco prima eseguito la rapina in Comune di Trevenzuolo non senza avere prima tentato di rapinare il negozio "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto in foto il Lonardi nella persona che le aveva intimato la consegna del denaro per poi desistere dall'azione criminosa per la presenza di clienti.

In definitiva, con motivazione complessivamente congrua e logicamente lineare, la Corte d'appello ha potuto confermare la responsabilità del Lonardi per le rapine dei giorni 10, 12 e 17 novembre 2016 facendo leva su una serie di elementi convergenti ed analiticamente riportati (cfr., pagg. 1:3-14 della sentenza impugnata). 2.3 II quarto motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello congruamente motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla obiettiva gravità dei fatti, sulle modalità esecutive delle rapine, commesse con un'arma in un caso puntata alla testa della vittima quali elementi idonei, unitamente alla considerazione del precedente penale a carico dell'imputato, a disegnarne la personalità in termini incompatibili con l'accoglimento della sollecitazione difensiva.

In tal modo i giudici di merito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015).

3. Le suesposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 26.10.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, in data 12.9.2019, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata commessi in data 10, 12, e 17 novembre del 2016 e, ritenuto il vincolo della continuazione tra questi oltre che con quello oggetto di sentenza divenuta irrevocabile in data 17.10.2018, applicata la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre applicato le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 2.1 mancanza di motivazione in ordine alle ordinanze adottate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza con cui la Corte d'appello ha disposto l'integrazione probatoria; violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603, comma 3 e 441, comma 5, cod. proc. pen. laddove la Corte ha utilizzato in malam partem gli esiti dell'integrazione istruttoria: segnala che la Corte d'appello ha omesso di motivare, sia nelle ordinanze istruttorie che nella sentenza, sui presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 441, comma quinto e 603 comma terzo cod. proc. pen.; 2.2 manifesta illogicità della motivazione sull'identificazione dell'imputato come autore dei reati contestati: rileva che l'imputato è stato identificato esclusivamente sulla scorta della compatibilità dello scooter utilizzato dal rapinatore e sugli esiti della perizia i cui risultati, come emerge dalla stessa lettura dell'elaborato, non potevano essere caratterizzati da alto grado di certezza; ribadisce, inoltre, come l'abbigliamento fosse di fattezza comune, il motociclo non esattamente identificato e, in ultimo, il conducente mai ripreso nell'atto di commettere la rapina; 2.3 contraddittorietà della motivazione con riguardo all'orario delle rapine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e travisamento della prova: riporta le considerazioni sviluppate con l'atto di appello circa gli orari registrati ne ir fotogrammi estratti dai filmati delle telecamere di videosorveglianza e concernenti le rapine in danno del supermercato A&O e della tabaccheria "[OSCURATO:PERSONA]" sulla cui oggettiva incompatibilità la Corte d'appello ha dovuto convenire salvo ritenere di poter sanare tale contraddizione con il ricorso ad un dato probatorio inesistente quale il "disalllineamento" tra gli orari delle diverse videocamere; 2.4 mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la scarna motivazione resa dalla Corte d'appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche si presta a rilievi critici in quanto, in primo luogo, ridotta ad una mera formula di stile e, in secondo luogo per non aver tenuto conto della sentenza resa in data 17.10.2017 che le aveva invece riconosciute e, in terzo luogo, per non aver dato conto di aver valutato le dichiarazioni del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] dove il ricorrente, ormai settantenne, aveva intrapreso un percorso di profondo e reale ripensamento; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; 4. la difesa del ricorrente, all'esito di quelle rassegnate dalla Procura Generale, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o, per altro verso, non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha motivato in ordine alla ravvisata necessità di procedere all'integrazione probatoria disposta in secondo grado laddove, dopo aver giudicato fondato il rilievo difensivo circa l'inutilizzabilità - anche nel rito abbreviato - delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto senza l'assistenza di un difensore, ha ritenuto necessario "... procedere ad una comparazione delle immagini disponibili con particolare riferimento all'abbigliamento usato dal rapinatore e allo scooter nella sua disponibilità" e, a tal fine, ha ritenuto necessario "... il supporto di una valutazione tecnica a cura del RIS di Parma" mentre, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato sentito il teste di PG Parisi per chiarire alcuni particolari delle indagini e per avere precisazioni sulle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza in termini di compatibilità geografica ed oraria" (cfr., pag. 7 della sentenza). In diritto, poi, va ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320 - 01, che, in motivazione, ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca dellla verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato; cfr., Sez. 3, n. 4136 del 21/09/2017, dep. 30/01/2018, I., Rv. 272459 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purché sia garantito I diritto al contraddittorio; Sez. 2 , n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947 - 01, secondo cui, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova che siano ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti). La stessa sentenza richiamata nel ricorso Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005, Spagnoli, Rv. 233506 - 01, massimata nel senso che l'integrazione probatoria in appello nel giudizio abbreviato non è consentita "... per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile" - non si discosta, in realtà, dal principio sopra richiamato. In motivazione, infatti, la Corte aveva ribadito che "... il potere di integrazione probatoria del Giudice, proprio in quanto diretto a garantire le finalità primarie del processo anche in una fase in cui le parti (anche quella pubblica, nonostante non abbia espresso alcuna rinuncia) non hanno più la disponibilità della prova, non può, tuttavia, essere eccessivamente limitato: esso, quindi, deve ritenersi sussistente indipendentemente dal fatto che le prove assunte possano risultare a favore o contro l'imputato" spiegando che "... quando il legislatore ha voluto limitare i poteri officiosi del giudice alla sola assunzione delle prove favorevoli per l'imputato, lo ha esplicitato come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 422, comma 1, cod. proc. pen. ..."; aveva inoltre ribadito il carattere eccezionale del ricorso alla integrazione probatoria in appello precisando, tuttavia, che "... i benefici cui l'imputato accede con il rito abbreviato - e che gli vengono garantiti anche in caso di integrazione probatoria - sono in realtà diversi da quello di conoscere preventivamente il materiale probatorio su cui il Giudice fonderà la sua decisione: sono la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna e la celebrazione non pubblica del processo" e chiarendo che "... l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole, magari opponendo esiti positivi di investigazioni difensive, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, interesse, quest'ultimo, in base al quale, da parte sua, lo Stato può ben rinunciare a quello alla rapida definizione del processo, base dello scambio intervenuto in conseguenza della richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito alternativo". 2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso propongono censure non consentite in questa sede. 2.1 Non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare c:he quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza, come accennato, ed in punto di responsabilità sul residuo capo di imputazione per cui è stata confermata la condanna, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute — su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.2 Tanto premesso, rileva il collegio che la sentenza impugnata ha ricostruito i vari episodi oggetto di imputazione e di condanna e, per altro verso, la loro riconducibilità all'odierno ricorrente, fondando la propria decisione su una motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità ma nemmeno di intrinseca o estrinseca contraddittorietà. I giudici di appello hanno infatti ricordato che le indagini intraprese su una serie di rapine eseguite con modalità simili, ad opera di un soggetto che si spostava rapidamente da un luogo all'altro, a bordo di un ciclomotore, avevano portato dell'arresto del Leonardi, avvenuto il 18.11.2016 in flagranza della tentata rapina in danno della farmacia "[OSCURATO:PERSONA]" di Erbé (già obiettivo mancato il giorno prima), immediatamente successiva a quella perpetrata consumata in danno della farmacia [OSCURATO:PERSONA] di Castelbelforte. Per la tentata rapina di Erbé il Lonardi era stato condannato con sentenza passata in giudicato mentre per quella di Castelbelforte era stato condannato con sentenza di primo grado. Con riguardo alla rapina del 10.11.2016 come per quelle del 12.11.2016, i giudici di merito hanno valorizzato la compatibilità dell'abbigliamento e degli accessori (scaldacollo, berretto, casco) indossato dal rapinatore con quello indossato dal Lonardi al momento dell'arresto in flagranza, come anche del motociclo con quello indiscutibilmente nella disponibilità dell'odierno ricorrente e dotato di caratteristiche peculiari quali il parabrezza anteriore ed il bauletto posteriore. La Corte ha spiegato che sulle caratteristiche fisiche del rapinatore, compatibili con quelle del Lonardi, così come sugli altri elementi utili alla sua identificazione, erano stati valorizzati non soltanto l'attività del perito ma, anche, la deposizione dello [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva descritto il rapinatore ed il suo abbigliamento, che aveva potuto fissare nella memoria uscendo dall'esercizio commerciale e notandolo fuggire a bordo di un ciclomotore munito degli accessori sopra indicati; ha richiamato le sommaria informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla rapina al supermercato di poco prima, circa l'abbigliamento indossato dal rapinatore simile a quello dell'autore della rapina alla tabaccheria [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle immagini esaminate dal perito risultava la compatibilità del motociclo e del casco laddove il giubbino era stato giudicato compatibile con quello della rapina del giorno 10. La Corte d'appello, lungi dall'ignorare il dato fattuale, ha inoltre fornito una spiegazione della discrasia oraria evidenziata dalla difesa e giudicata "obiettivamente esistente"; sostenendo che "... la differenza dii minuti è minimale e, come spesso si verifica, gli orari di diverse videocamere, installate per servizi diversi (...) non sono sempre tra loro allineati o tarati, né necessariamente corretti ..." (cfr., pag. 10 della sentenza). Ne consegue che non è possibile parlare di un travisamento del dato probatorio che non è stato affatto ignorato ma che è stato valutato all'interno del quadro ricostruito sulla scorta degli elementi complessivamente acquisiti nel corso delle indagini ed in séguito agli approfondimenti intervenuti con l'integrazione probatoria in appello. Quanto alla rapina del giorno 17 novembre, la Corte ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della farmacia [OSCURATO:PERSONA], dove il rapinatore si era recato subito dopo aver consumato la rapina in danno della tabaccheria Pontiroli e dove sarebbe tornato il giorno successivo quando sarebbe stato tratto in arresto in flagranza di reato; il Campesato aveva fatto presente che il soggetto arrestato era proprio quello che il giorn o precedente aveva bussato alla porta per poi allontanarsi e che, dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, indossava gli stessi abiti di colui che aveva poco prima eseguito la rapina in Comune di Trevenzuolo non senza avere prima tentato di rapinare il negozio "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto in foto il Lonardi nella persona che le aveva intimato la consegna del denaro per poi desistere dall'azione criminosa per la presenza di clienti. In definitiva, con motivazione complessivamente congrua e logicamente lineare, la Corte d'appello ha potuto confermare la responsabilità del Lonardi per le rapine dei giorni 10, 12 e 17 novembre 2016 facendo leva su una serie di elementi convergenti ed analiticamente riportati (cfr., pagg. 1:3-14 della sentenza impugnata). 2.3 II quarto motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello congruamente motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla obiettiva gravità dei fatti, sulle modalità esecutive delle rapine, commesse con un'arma in un caso puntata alla testa della vittima quali elementi idonei, unitamente alla considerazione del precedente penale a carico dell'imputato, a disegnarne la personalità in termini incompatibili con l'accoglimento della sollecitazione difensiva. In tal modo i giudici di merito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015). 3. Le suesposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragion
Sentenza Cassazione n. 27758/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris