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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 00880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della denegata rinnovazione dell'istruttoria per acquisire una prova testimoniale, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali l'assunzione della prova doveva ritenersi superflua alla luce dell'inequivoco esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e del chiaro contenuto del provvedimento giudiziale che lo autorizzava, entro determinati limiti, ad assentarsi dall'abitazione ove si trovava cautelarmente ristretto solo per svolgere attività lavorativa e non per fare la spesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è, per analoghe ragioni, inammissibile, ove si consideri che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dalle argomentazioni con le quali il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635); che tanto si è per l'appunto verificato nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ove la Corte d'appello ha congruamente vagliato in senso ostativo al riconoscimento dell'evocata causa di esclusione della punibilità sia i precedenti penali a carico, sia l'evidente disvalore delle modalità di realizzazione del fatto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della denegata rinnovazione dell'istruttoria per acquisire una prova testimoniale, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali l'assunzione della prova doveva ritenersi superflua alla luce dell'inequivoco esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e del chiaro contenuto del provvedimento giudiziale che lo autorizzava, entro determinati limiti, ad assentarsi dall'abitazione ove si trovava cautelarmente ristretto solo per svolgere attività lavorativa e non per fare la spesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è, per analoghe ragioni, inammissibile, ove si consideri che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dalle argomentazioni con le quali il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635); che tanto si è per l'appunto verificato nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ove la Corte d'appello ha congruamente vagliato in senso ostativo al riconoscimento dell'evocata causa di esclusione della punibilità sia i precedenti penali a carico, sia l'evidente disvalore delle modalità di realizzazione del fatto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore
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