CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze sub 6), 9) e 10), con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione; il rigetto del ricorso, nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Vincenzo TRIOLO proponeva incidente di esecuzione volto ad ottenere: a) il riconoscimento della disciplina della continuazione fra numerosi reati (bancarotta, varie fattispecie di falso, sostituzione di persona, calunnia, simulazione di reato, truffa ed estorsione), giudicati con dieci sentenze, commessi, tra il 2002 e il 2011, in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (ad eccezione dei reati di cui alla sentenza emessa in data 24 maggio 2013 dalla Corte di appello di Messina, commessi in quella città); b) la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della condanna per il reato di cui all'art. 485 cod. pen., dipendente da intervenuta abolitio criminis, con conseguente rideterminazione della pena irrogata con le sentenze n. 496/2006, n. 466/2008 e n. 1011/2021. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento ai nn. 3) (truffa commessa nel febbraio 2003) e 4) (truffe in concorso commesse nel febbraio e nel maggio 2003, mentre per il reato di cui all'art.485 cod. pen. veniva revocata la condanna). Osservava, sul punto, la Corte di merito, valorizzando l'omogeneità del metodo, l'unicità del contesto spazio-temporale e del movente, che si trattava di truffe commesse dal TRIOLO in qualità di esercente la ditta "Sport the racing", in occasione dei lavori di allestimento di locali adibiti alla vendita di auto, che il predetto commissionava per consistenti importi, accreditandosi come rappresentante di importanti società e carpendo, così, la fiducia delle ditte incaricate, alle quali, alla fine, non veniva pagato il corrispettivo. Riconosciuta la continuazione per i reati di cui alle sentenze sub nn. 3) e 4) e revocata la condanna per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. (contestato nella sentenza sub n. 4), il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena in un anno, otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, così calcolata: pena base nella misura di un anno, sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato più grave di truffa oggetto della sentenza sub n. 4); aumentata di due mesi di reclusione per la truffa di cui alla sentenza sub n. 3). Rigettava, nel resto, il giudice a quo, l'istanza di continuazione, considerando: a) che i reati di cui alle sentenze sub nn. 1), 2) e 5) (artt. 368, 629 cod. pen. e reati fallimentari) erano riconducibili a dinamiche delinquenziali disomogenee e non collegate alle altre condotte di truffa; b) che, per il resto, pur trattandosi di reati omogenei (truffe), commessi nello stesso luogo ([OSCURATO:PERSONA] di Gotto), non era possibile sostenere che, al momento della commissione del primo (febbraio 2003, oggetto della sentenza sub n. 3) il TRIOLO avesse già programmato anche gli altri reati, tenuto conto della distanza temporale che separava alcuni episodi delittuosi (es. quelli commessi nel 2006 e quelli commessi nel 2011) e delle particolari contingenze causali che connotavano gli episodi giudicati con la sentenza sub n. 7) (tentativo di truffa commesso nella negoziazione di un assegno ricevuto da un conoscente come corrispettivo della vendita occasionale di un climatizzatore) e con la sentenza sub n. 10) (stipula di un contratto di finanziamento ottenuto apponendo la sottoscrizione falsa a nome del figlio Francesco TRIOLO e all'insaputa dello stesso). 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i seguenti motivi. 3.1. Violazione degli articoli 81 cod. pen e 671 cod. proc. oen. in riferimento alla statuizione relativa alla sentenza sub n. 41 Si deduce in ricorso, sul punto, che, a seguito della riforma pronunciata dalla Corte di appello di Messina, il reato più grave era stato punito con una pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 150,00 euro di multa, non più con quella di un anno, sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa fissata dal giudice di primo grado (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), con il conseguente erroneo calcolo dell'aumento attribuito al giudice dell'esecuzione. 3.2. Violazione degli articoli 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla omessa continuazione fra i reati di cui alle sentenze sub nn. 1), 3), 4) e 7). Si contesta al giudice dell'esecuzione di non aver considerato, ai fini del riconoscimento della continuazione, indicatori sintomatici quali l'omogeneità dei reati, l'analogia delle modalità operative, la parziale identità dei beni sottratti e il breve intervallo di tempo intercorso tra i reati stessi. 3.3. Violazione degli articoli 81 cod. pen e 671 cod. proc. oen. e vizio di motivazione in riferimento alla omessa continuazione fra i reati di cui alle sentenze sub nn 5), 6), 9), 10) e 11). Si ricalcano le argomentazioni spese nel motivo che precede, anche con riguardo a una continuazione fra reati distinti per "gruppi". 3.4. Vizio della motivazione per la mancata applicazione della continuazione fra i reati di cui ai due indicati gruppi di sentenze, tenuto conto della continuazione fra le truffe del dicembre 2003, dell'aprile 2004 e del luglio 2006 già riconosciuta con la sentenza sub n. 10). 3.5. Vizio di motivazione in relazione agli articoli 132 e 133 cod. pen., in merito all'aumento di pena determinato con la continuazione dei reati di cui alle sentenze sub nn. 3), 4) e 9). 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata motivazione relativa ai reati di cui al terzo motivo di ricorso, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. 2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contig ità spazio- 4 i temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). 4. Tuttavia, è stato, anche, precisato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). 5. Va, inoltre, ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). 6. Alla luce delle esposte premesse in diritto, devono ritenersi fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati. I giudici di merito, infatti, non hanno considerato che, all'interno della forbice temporale comprensiva dei reati di truffa giudicati con la sentenza, indicata sub n. 10) nel provvedimento impugnato, emessa della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 giugno 2018 (irrevocabile il 26 ottobre 2018), commessi tra il dicembre 2003 e il luglio 2006, unificati dal vincolo della continuazione ad opera del giudice della cognizione, ovvero in epoca di poco successiva, si collocano tutti i reati, almeno in parte omogenei e, comunque, commessi nello stesso luogo ([OSCURATO:PERSONA] di Gotto), giudicati con le sentenze indicate ai nn. 5), 6), 9) e 11). A ciò va aggiunto che analogo riconoscimento della continuazione "interna" era stato operato, in sede di cognizione, con la sentenza sub n. 9), emessa dalla Corte di appello di Messina il 24 marzo 2014 (irrevocabile il 13 maggio 2015) in relazione ad episodi di sostituzione di persona, truffa tentata e truffa consumata, commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nel giugno 2006 (dunque, all'interno della cornice temporale includente i reati di cui alla sentenza sub n. 10) e nel marzo 2007. Con ciò si vuol dire che il giudice dell'esecuzione ha trascurato la valutazione già compiuta in sede cognitoria, ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione, tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno - o in epoca molto vicina - si collocano (anche) alcuni di quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame, non assolvendo, quindi, all'onere motivazionale di indicare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere disattesa quella valutazione. A tale lacuna dell'iter argomentativo si accompagna quella, strettamente collegata, di non aver preso in considerazione la possibilità di apprezzare l'eventuale sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra "gruppi" di reati - in base agli indicatori dell'omogeneità dei reati e della contiguità spazio-temporale - in modo da conformarsi al costante insegnamento di questa Corte prima ricordato. 7. Per le rilevate lacune, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, limitatamente alla continuazione relativa ai reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 5), 6), 9), 10) e 11), come indicati nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati. 7.1. In esito al giudizio di rinvio, dovrà essere, in ogni caso, disposta la correzione della pena rideterminata in relazione al riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 3) e 4). Ed invero, come esattamente prospettato nel primo motivo di ricorso, il giudice dell'esecuzione, nell'individuare la pena base per il reato più grave di truffa, oggetto della sentenza sub n. 4), nella misura di un anno, sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, non si è avveduto che tale pena, in sede di appello, era stata ridotta ad un anno, quattro mesi di reclusione e 150,00 euro di multa: solo di questa pena, pertanto, si dovrà tener conto nel corso del giudizio di rinvio susseguente alla presente decisione di annullamento in parte qua. 8. Nel resto, il ricorso va rigettato. Il diniego della continuazione opposto dal giudice dell'esecuzione rispetto ai reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 1), 2), 7) e 8) è adeguatamente giustificato sia dalla disomogeneità dei fatti delittuosi (bancarotta, calunnia, truffa), sia dall'ampio intervallo temporale intercorrente tra di essi (sei anni tra la calunnia sub n. 2 e la bancarotta sub n. 1; otto anni tra i falsi e la tentata truffa sub n. 7 e la truffa, i falsi e la simulazione di reato sub n. 8, per un intervallo complessivo, tra il primo e l'ultimo dei reati, di ben quindici anni). Inoltre, quanto al tentativo di truffa di cui al n. 7), il giudice a quo ha posto correttamente in rilievo, per escludere la sua riconducibilità a una previa deliberazione unitaria, il carattere estemporaneo dell'episodio, verificatosi nell'ambito della negoziazione di un assegno ricevuto da un conoscente come corrispettivo della vendita di un climatizzatore. Le censure difensive, tra l'altro, non contestano il diniego in relazione ai fatti sub n. 2) e sub n. 8), mentre quelle con cui ci si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti sub nn. 1) e 7), che si sarebbero voluti unificare a quelli sub nn. 3) e 4), per i quali il beneficio è stato riconosciuto, non si confrontano in modo critico con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata e si rivelano, comunque, infondate. 8. Le censure dedotte con riguardo alle frazioni di aumento di pena applicata sui reati- satellite nell'ambito della continuazione riconosciuta sono necessariamente assorbite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla continuazione relativa ai reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 5, 6, 9, 10 e 11, come indicati nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla