CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/11/2018 dalla Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito, per la parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, depositate le conclusioni scritte e la nota spese, si è riportato alla memoria in atti; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Balzo, difensore dell'imputato, presente anche in sostituzione del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva del 26 maggio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del Balzo e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2018 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che, affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazioni erronee, illogiche e contraddittorie rispetto alle risultanze istruttorie, la Corte territoriale non ha riconosciuto al ricorrente l'esimente della legittima difesa, senza considerare che dalla colluttazione nella quale erano rimasti coinvolti il Segnalini ed il Simoncelli aveva tratto origine non solo il procedimento concluso con la sentenza in verifica, ma anche un altro procedimento per reato connesso, nel quale il ricorrente era indagato per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen. ai danni della medesima parte offesa, che si era concluso con un decreto di archiviazione in ragione dell'impossibilità di procedere alla ricostruzione della dinamica dei fatti per assenza di testi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale in relazione agli artt. 52 e 55 cod. pen. e vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione inadeguata, la Corte territoriiale ha omesso di ravvisare l'eccesso colposo nella legittima difesa, senza tener conto, anche questa volta, delle ragioni per le quali il procedimento per reato connesso, nel quale il Segnalini era indagato per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen. ai danni del Simoncelli, era stato archiviato. 3. Con memoria del 26 maggio 2020, la difesa ha ribadito le ragioni del ricorso sottolineando, inoltre, l'intervenuta estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more tra la proposizione del ricorso per cassazione e il deposito della memoria difensiva del 26 maggio 2020, il delitto di lesioni contestato al ricorrente si è estinto per decorso del termine di prescrizione.2. Nel caso di ricorso per cassazione non inammissiblie, l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, maturato successivamente alla sentenza impugnata, deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità. Invero, la sentenza di condanna emessa in relazione ad un reato che, nelle more del ricorso per cassazione, si sia estinto per decorso del termine di prescrizione, integrando un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., può essere fondatamente eccepito. 3. Nella specie, il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. contestato al ricorrente risulta commesso in data 01 ottobre 2011. Ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine minimo di prescrizione previsto per il delitto di lesioni personali, è di sei anni al quale, al fine del computo del termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen. deve essere aggiunto il periodo di un quarto della pena, nella specie pari ad anni uno e mesi sei, così da pervenirsi ad un lasso temporale pari a sette anni e sei mesi. Nelle more del ricorso per cassazione, il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. ascritto all'imputato, in relazione al quale la Corte di Appello di Roma ha pronunciato la sua decsione con sentenza del 26 novembre 2018, si è estinto per decorrenza del termine massimo di prescrizione alla data del 01 aprile 2019, da ciò conseguendo la dichiarazione in questa sede di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ai soli effetti penali, non emergendo dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4. Quanto agli effetti civili, la pronuncia dei giudici di merito impone di esaminare il ricorso agli effetti di questi ultimi, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890). „5. Va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 6.1 Nella specie, le censure articolate nel primo e nel secondo motivo, che attaccano la sentenza in verifica con riferimento sia al profilo della violazione di legge penale, sia al profilo della motivazione, sono infondate in quanto prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello e perché attinenti ad aspetti di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni di primo e di secondo grado. 7. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso agli effetti civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna inoltre l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in