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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 45943/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) e plurimi reati fine di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capi F, 3, K, U e V) ex artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di essere organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione della "piazza di spaccio" allocata in via dell'Archeologia in Roma, con il ruolo di curare, agli ordini del fratello David, il coordinamento e la direzione dei sottoposti all'attività di trasporto, la custodia e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, vigilando su tutte le altre attività connesse alle esigenze della "piazza di spaccio" e corrispondendo al capo dell'organizzazione le somme di denaro provento dell'attività illecita; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, dal 5 agosto 2017 al 6 novembre 2017 quanto ai reati fine.

Secondo il Tribunale di Roma la contestazione in ordine al delitto associativo ed ai reati fint sarebbe fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia riscontrate dall'accertata attività di spaccio monitorata attraverso un impianto di videoripresa che aveva registrato la continuativa attività con cui il sodalizio e i relativi componenti effettuavano le numerosissime cessioni di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina in favore degli acquirenti; attività nella quale il ricorrente avrebbe ricoperto il ruolo di controllore e referente del fratello, capo dell'associazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce, per mezzo di un unico articolato motivo, vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione quale organizzatore dell'associazione dedita al narcotraffico, in ordine ai reati fine ed alle esigenze cautelari.

2.1. La difesa censura la parte della motivazione che ha fondato la gravità indiziaria sulla erronea convinzione che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato nel ricorrente il soggetto che in assenza del fratello David dirigeva la piazza di spaccio, sarebbero confermate attraverso il riferimento a soli tre episodi che si sarebbero verificatisi nella "piazza di spaccio". [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe riferito del suo ruolo di organizzatore quale sostituto del fratello, ma solo quale soggetto che vendeva nella "piazza di spaccio in cui operava il fratello.

Egualmente non significativa si rivelerebbero le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che ha collocato il ricorrente, nella scala gerarchica dell'associazione, al di sotto del fratello unitamente a numerose altre persone; dichiarazioni che, pertanto, con costituirebbero riscontro a quelle del Refrigeri.

Non si rileverebbero, inoltre, elementi per ritenere che l'estrapolazione delle videoriprese confermino le dichiarazioni dei collaboratori.

2.2. Le contestazioni di cui ai capi F), e 3) andrebbe riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre la contestazione del delitto di furto della telecamera dovrebbe essere riqualificato quale mero danneggiamento, mentre i capi U) e V) rientrerebbero nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit.

I complessivi elementi, pertanto, non dimostrerebbero né l'esistenza del sodalizio né l'inserimento al suo vertice del ricorrente.

2.3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non avrebbe tenuto conto della continuativa ed ininterrotta detenzione del ricorrente a far data dal 7 luglio 2018, evenienza che avrebbe fatto cessare il vincolo associativo, mentre il riferimento svolto dal Tribunale del riesame alle contestazioni che vedrebbero il ricorrente imputato del sequestro di persona a scopo di estorsione dei fratelli Cianfanelli, fatti risalenti al 2017, non risulta significativo in quanto estraneo ai fatti in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, generico e implicante precluse questioni di merito, risulta inammissibile.

2. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il quale censura l'esistenza del sodalizio ed il ruolo di organizzatore dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è generico e reiterativo di questioni già affrontate dal giudice di merito e implicante questioni in fatto nella parte in cui, facendo diretto riferimento ai dati processuali, censura il significato assegnato dal Tribunale al contenuto delle conversazioni intercettate e delle riprese video.

3. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

4. Seppure il ricorrente censura formalmente il provvedimento anche sotto il profilo della violazione di legge circa la ritenuta partecipazione, deve rilevarsi che di fatto si limiti a contraddire, tra l'altro in forma generica, la motivazione in ordine alla complessa valutazione effettuata dai giudici della cautela in ordine alla gravità indiziaria, senza neppure contrastare efficacemente la decisione che, sugli stessi rilievi anche in quella sede formulati, ha fornito completa e logica risposta attraverso la ricostruzione del profilo operativo del ricorrente in veste di organizzatore dela sodalizio, in sostituzione e comunque gerarchicamente appena al di sotto del fratello David, soggetto che ritenuto a capo della «piazza di spaccio» che sarebbe radicata nel complesso immobiliare ubicato in via Archeologia denominato "ferro di cavallo".

Completa e priva di lacune si presenta la motivazione del Tribunale del riesame che, dapprima evidenzia il contenuto del propalato dei due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone che avevano fatto parte del medesimo sodalizio, a diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA], persona al vertice della "piazza di spaccio" e fratello del ricorrente, e che, nonostante il Collegio avesse rilevato come l'inserimento dei due collaboratori non fosse contestuale (essendo il Pinto subentrato dopo la scelta di collaborare del Refrigeri) avevano reso tesi conformi circa i ruoli, le modalità operative, la logistica, e rapporti tra i sodali, oggetto e luogo del traffico di sostanza stupefacenti, non mancando di individuare nel [OSCURATO:PERSONA], la persona immediatamente al di sotto del fratello.

È stato effettuato pertinente riferimento alle ragioni che avevano fatto ritenere i due collaboratori attendibili e le dichiarazioni riscontrate per mezzo di ulteriori elementi già a disposizione degli inquirenti quali gli arresti effettuati nella stessa "piazza di spaccio" relativi a persone indicate dai propalanti; sono state giudicate rilevanti le attività di indagine realizzate per mezzo di osservazioni della polizia giudiziaria, videoriprese della zona e intercettazioni delle conversazioni; elementi apprezzati, non solo quali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, ma ex se sufficienti ai fini della ritenuta gravità indiziaria nella parte in cui la figura del ricorrente veniva video ripreso nei giorni in cui il fratello, che risultava essere assente, organizzava la gestione dello spaccio per poi rendicontare al germano che richiedeva notizie in merito.

Conformemente a tali emergenze, corretta risulta l'assegnata rilevanza alle dichiarazioni dei collaboratori in uno alle ulteriori emergenze processuali, circostanze valorizzate ai fini della sussistenza del solidale legame tra i germani ed il ruolo concordemente ricoperto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in quella come in questa sede il ricorrente censura nella parte in cui, seppure in forma generica, nega la concordanza tra le due dichiarazioni, da una parte, e le stesse rispetto ai dati di indagine, dall'altra; operazione effettuata attraverso il precluso diretto riferimento a parte delle dichiarazioni a cui invero assegna valenza interpretativa differente ed alterativa rispetto a quella fatta propria dai Giudici della cautela, operazione preclusa in questa sede.

È inammissibile, infatti, il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della decisione di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924).

5. Egualmente non consentita, dovendosi rinviare a consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta la generica critica portata alla parte della decisione attraverso una difforme interpretazione al contenuto delle videoriprese effettuate con le telecamere posizionate nella zona dello spaccio che vengono pedissequamente riportate nel provvedimento impugnato (in ordine alla censura rivolta alla interpretazione delle intercettazioni v. tra le tante, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) e che scandiscono le giornate che contrassegnano le imputazioni relative ai reati fine ed al ruolo che, all'interno della "piazza di spaccio" competeva al ricorrente per la assenza del fratello lontano per una breve vacanza.

Genericità della censura resa palese dal non conferente riferimento alla parte della contestazione che ha riguardato il furto delle telecamere, condotta di reato contestata al capo L) non riconnpreso tra quelli per i quali è stata emessa la misura cautelare.

Prive di concreta critica risulta la parte del ricorso che in forma apodittica contesta la ritenuta gravità indiziaria in ordine alle fattispecie delittuose prospettando una più tenue qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., contestazione sottratta al vaglio del Tribunale cautelare e comunque smentita dall'entità complessiva dello stupefacente venduto ben messa in rilievo nell'ordinanza impugnata.

6. Così smentite le generiche deduzioni in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa il ruolo di organizzatore del sodalizio in capo al ricorrente, che il ricorso censura per mezzo di un precluso riferimento diretto ai dati processuali, generica risulta la critica rivolta alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla loro attualità.Deve in via preliminare rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153).

Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Corretta e completa, allora, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento circa le esigenze cautelari, avendo il Collegio di merito provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte dei reati contestati, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro.

È stato rappresentato come, contrariamente alla prospettazione della difesa del ricorrente, nel gennaio del 2018 costui discutesse con i fratelli della organizzazione della "piazza di spaccio", sono stati apprezzati i numerosissimi precedenti penali ed in particolare il dato che avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della sua impermeabilità al monito derivante dalla significativa esperienza carceraria, riprendere l'attività criminosa subito dopo la scarcerazione; circostanze complessivamente prese in esame, sia ai fini della concretezza delle esigenze cautelari, che in ragione del non lungo periodo di tempo intercorso, della sua attualità; motivazione che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso la pedissequa reiterazione della censura adeguatamente vagliata con logicità e completezza dal Tribunale del riesame.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 8.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) e plurimi reati fine di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capi F, 3, K, U e V) ex artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di essere organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione della "piazza di spaccio" allocata in via dell'Archeologia in Roma, con il ruolo di curare, agli ordini del fratello David, il coordinamento e la direzione dei sottoposti all'attività di trasporto, la custodia e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, vigilando su tutte le altre attività connesse alle esigenze della "piazza di spaccio" e corrispondendo al capo dell'organizzazione le somme di denaro provento dell'attività illecita; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, dal 5 agosto 2017 al 6 novembre 2017 quanto ai reati fine. Secondo il Tribunale di Roma la contestazione in ordine al delitto associativo ed ai reati fint sarebbe fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia riscontrate dall'accertata attività di spaccio monitorata attraverso un impianto di videoripresa che aveva registrato la continuativa attività con cui il sodalizio e i relativi componenti effettuavano le numerosissime cessioni di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina in favore degli acquirenti; attività nella quale il ricorrente avrebbe ricoperto il ruolo di controllore e referente del fratello, capo dell'associazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce, per mezzo di un unico articolato motivo, vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione quale organizzatore dell'associazione dedita al narcotraffico, in ordine ai reati fine ed alle esigenze cautelari. 2.1. La difesa censura la parte della motivazione che ha fondato la gravità indiziaria sulla erronea convinzione che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato nel ricorrente il soggetto che in assenza del fratello David dirigeva la piazza di spaccio, sarebbero confermate attraverso il riferimento a soli tre episodi che si sarebbero verificatisi nella "piazza di spaccio". [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe riferito del suo ruolo di organizzatore quale sostituto del fratello, ma solo quale soggetto che vendeva nella "piazza di spaccio in cui operava il fratello. Egualmente non significativa si rivelerebbero le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che ha collocato il ricorrente, nella scala gerarchica dell'associazione, al di sotto del fratello unitamente a numerose altre persone; dichiarazioni che, pertanto, con costituirebbero riscontro a quelle del Refrigeri. Non si rileverebbero, inoltre, elementi per ritenere che l'estrapolazione delle videoriprese confermino le dichiarazioni dei collaboratori. 2.2. Le contestazioni di cui ai capi F), e 3) andrebbe riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre la contestazione del delitto di furto della telecamera dovrebbe essere riqualificato quale mero danneggiamento, mentre i capi U) e V) rientrerebbero nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. I complessivi elementi, pertanto, non dimostrerebbero né l'esistenza del sodalizio né l'inserimento al suo vertice del ricorrente. 2.3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non avrebbe tenuto conto della continuativa ed ininterrotta detenzione del ricorrente a far data dal 7 luglio 2018, evenienza che avrebbe fatto cessare il vincolo associativo, mentre il riferimento svolto dal Tribunale del riesame alle contestazioni che vedrebbero il ricorrente imputato del sequestro di persona a scopo di estorsione dei fratelli Cianfanelli, fatti risalenti al 2017, non risulta significativo in quanto estraneo ai fatti in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, generico e implicante precluse questioni di merito, risulta inammissibile. 2. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il quale censura l'esistenza del sodalizio ed il ruolo di organizzatore dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è generico e reiterativo di questioni già affrontate dal giudice di merito e implicante questioni in fatto nella parte in cui, facendo diretto riferimento ai dati processuali, censura il significato assegnato dal Tribunale al contenuto delle conversazioni intercettate e delle riprese video. 3. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 4. Seppure il ricorrente censura formalmente il provvedimento anche sotto il profilo della violazione di legge circa la ritenuta partecipazione, deve rilevarsi che di fatto si limiti a contraddire, tra l'altro in forma generica, la motivazione in ordine alla complessa valutazione effettuata dai giudici della cautela in ordine alla gravità indiziaria, senza neppure contrastare efficacemente la decisione che, sugli stessi rilievi anche in quella sede formulati, ha fornito completa e logica risposta attraverso la ricostruzione del profilo operativo del ricorrente in veste di organizzatore dela sodalizio, in sostituzione e comunque gerarchicamente appena al di sotto del fratello David, soggetto che ritenuto a capo della «piazza di spaccio» che sarebbe radicata nel complesso immobiliare ubicato in via Archeologia denominato "ferro di cavallo". Completa e priva di lacune si presenta la motivazione del Tribunale del riesame che, dapprima evidenzia il contenuto del propalato dei due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone che avevano fatto parte del medesimo sodalizio, a diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA], persona al vertice della "piazza di spaccio" e fratello del ricorrente, e che, nonostante il Collegio avesse rilevato come l'inserimento dei due collaboratori non fosse contestuale (essendo il Pinto subentrato dopo la scelta di collaborare del Refrigeri) avevano reso tesi conformi circa i ruoli, le modalità operative, la logistica, e rapporti tra i sodali, oggetto e luogo del traffico di sostanza stupefacenti, non mancando di individuare nel [OSCURATO:PERSONA], la persona immediatamente al di sotto del fratello. È stato effettuato pertinente riferimento alle ragioni che avevano fatto ritenere i due collaboratori attendibili e le dichiarazioni riscontrate per mezzo di ulteriori elementi già a disposizione degli inquirenti quali gli arresti effettuati nella stessa "piazza di spaccio" relativi a persone indicate dai propalanti; sono state giudicate rilevanti le attività di indagine realizzate per mezzo di osservazioni della polizia giudiziaria, videoriprese della zona e intercettazioni delle conversazioni; elementi apprezzati, non solo quali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, ma ex se sufficienti ai fini della ritenuta gravità indiziaria nella parte in cui la figura del ricorrente veniva video ripreso nei giorni in cui il fratello, che risultava essere assente, organizzava la gestione dello spaccio per poi rendicontare al germano che richiedeva notizie in merito. Conformemente a tali emergenze, corretta risulta l'assegnata rilevanza alle dichiarazioni dei collaboratori in uno alle ulteriori emergenze processuali, circostanze valorizzate ai fini della sussistenza del solidale legame tra i germani ed il ruolo concordemente ricoperto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in quella come in questa sede il ricorrente censura nella parte in cui, seppure in forma generica, nega la concordanza tra le due dichiarazioni, da una parte, e le stesse rispetto ai dati di indagine, dall'altra; operazione effettuata attraverso il precluso diretto riferimento a parte delle dichiarazioni a cui invero assegna valenza interpretativa differente ed alterativa rispetto a quella fatta propria dai Giudici della cautela, operazione preclusa in questa sede. È inammissibile, infatti, il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della decisione di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). 5. Egualmente non consentita, dovendosi rinviare a consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta la generica critica portata alla parte della decisione attraverso una difforme interpretazione al contenuto delle videoriprese effettuate con le telecamere posizionate nella zona dello spaccio che vengono pedissequamente riportate nel provvedimento impugnato (in ordine alla censura rivolta alla interpretazione delle intercettazioni v. tra le tante, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) e che scandiscono le giornate che contrassegnano le imputazioni relative ai reati fine ed al ruolo che, all'interno della "piazza di spaccio" competeva al ricorrente per la assenza del fratello lontano per una breve vacanza. Genericità della censura resa palese dal non conferente riferimento alla parte della contestazione che ha riguardato il furto delle telecamere, condotta di reato contestata al capo L) non riconnpreso tra quelli per i quali è stata emessa la misura cautelare. Prive di concreta critica risulta la parte del ricorso che in forma apodittica contesta la ritenuta gravità indiziaria in ordine alle fattispecie delittuose prospettando una più tenue qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., contestazione sottratta al vaglio del Tribunale cautelare e comunque smentita dall'entità complessiva dello stupefacente venduto ben messa in rilievo nell'ordinanza impugnata. 6. Così smentite le generiche deduzioni in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa il ruolo di organizzatore del sodalizio in capo al ricorrente, che il ricorso censura per mezzo di un precluso riferimento diretto ai dati processuali, generica risulta la critica rivolta alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla loro attualità.Deve in via preliminare rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Corretta e completa, allora, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento circa le esigenze cautelari, avendo il Collegio di merito provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte dei reati contestati, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro. È stato rappresentato come, contrariamente alla prospettazione della difesa del ricorrente, nel gennaio del 2018 costui discutesse con i fratelli della organizzazione della "piazza di spaccio", sono stati apprezzati i numerosissimi precedenti penali ed in particolare il dato che avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della sua impermeabilità al monito derivante dalla significativa esperienza carceraria, riprendere l'attività criminosa subito dopo la scarcerazione; circostanze complessivamente prese in esame, sia ai fini della concretezza delle esigenze cautelari, che in ragione del non lungo periodo di tempo intercorso, della sua attualità; motivazione che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso la pedissequa reiterazione della censura adeguatamente vagliata con logicità e completezza dal Tribunale del riesame. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 8. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com