CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2024
Cassazione n. 08810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2023 la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico ministero, ha parzialmente riformato la sentenza del 8 febbraio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 1) e di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 (capo 2), qualificando la condotta di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, rideterminando di conseguenza la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi, mediante i quali ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla riqualificazione della condotta di cui al capo 1), compiuta omettendo la necessaria valutazione globale della condotta, nonché l'eccessività della pena come rideterminata dalla Corte d'appello, e l'omessa considerazione della propria istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il Pubblico ministero aveva espresso parere favorevole ma che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato, come risulta dalla comunicazione del 27 gennaio 2024 del difensore dell'imputato, nella quale si dà atto dell'avvenuto decesso dello stesso in data 7 gennaio 2024, attestata dal certificato di morte rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] allegato alla suddetta comunicazione del difensore dell'imputato. Ne consegue, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., che comporta l'estinzione del reato in caso di morte dell'imputato anteriore alla condanna, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente anteriore alla condanna, non emergendo cause evidenti di proscioglimento nel merito (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM e parte civile in proc. Musumeci e altri, Rv. 191227). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imp